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Licenziamento illegittimo: reintegro e indennizzo. Analisi alla luce della recente sentenza n. 194/2018

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Il nuovo regime dei licenziamenti e le prime censure della Corte Costituzionale: analisi della recente sentenza n. 194/2018.

A cura dell’Avvocato Gianluca Teat.

Come noto, il Decreto Legislativo n. 23/2015 ha introdotto un nuovo regime dei licenziamenti per coloro che sono stati assunti dopo il 7 marzo 2015. Più in particolare, tale provvedimento normativo ha ridotto notevolmente i casi di reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo (cosiddetta tutela reale) ed ha esteso le ipotesi di tutela meramente indennitaria (cosiddetta tutela obbligatoria).

Con estrema sintesi e massima chiarezza espositiva: quali sono i casi, oggi residuali, di reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo per coloro che sono stati assunti dopo il 7 marzo 2015?

L’art 2. del Decreto Legislativo n. 23/2015 prevede che, in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale, si applichi ancora la tutela reale (il giudice ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore). In tutti gli altri casi la regola generale è la tutela di tipo meramente indennitario, salvo poche eccezioni che analizzeremo alla fine del presente articolo.

In caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo quale è il regime di tutela per coloro che sono stati assunti dopo il 7 marzo 2015?
Il miglior modo per rispondere a questa domanda è riprodurre il testo normativo di riferimento (art. 3, comma 1, Decreto Legislativo n. 23/2015).

Nella sua formulazione originale l’art. 3, comma 1, Decreto Legislativo n. 23/2015 prevedeva:
«1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita’.»
L’art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 96/2018, ha aumentato il livello di tutela indennitaria, modificando l’ultimo periodo con il seguente testo: «in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».

Cosa significa tale norma? Esempi chiarificatori di come opera il meccanismo di tutela.

Primo esempio: sono stato assunto il 1 aprile 2015 e licenziato il 1 aprile 2017 senza giusta causa o giustificato motivo. Quali sono le mie tutele?
Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore a versare 4 mensilità (oggi 6 mensilità dopo l’intervento del Decreto Legge n. 87/2018) a titolo di indennità onnicomprensiva.

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

Secondo esempio: sono stato assunto il 1 aprile 2015 e licenziato illegittimamente il 1 aprile 2025. Il sistema prevede in queste ipotesi una tutela indennitaria di tipo «meccanico» ovverosia 2 mensilità per ogni anno di servizio. In quest’ultimo caso, 10 anni di lavoro moltiplicati per due mensilità farebbero un totale di 20 mensilità di indennizzo (senza possibilità di reintegra nel posto di lavoro).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 quali novità prevede e come incide su questo meccanismo di tutela?

Tale decisione dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23/2015 sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 96/2018, limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».

Quali sono le implicazioni di tale sentenza della Corte Costituzionale?
La Consulta, con un colpo di spugna, elimina il criterio di determinazione automatica dell’indennizzo e «restituisce» al Giudice il potere di determinarlo nel singolo caso. Esempio concreto: lavoratore assunto il 1 aprile 2015 e licenziato illegittimamente il 1 aprile 2019. Oggi sarebbe il Magistrato a valutare, nel caso concreto, il pregiudizio subito e l’ammontare dell’indennizzo (sempre in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità come stabilito in via generale ed astratta dal Legislatore).

Quali sono le motivazioni della Corte Costituzionale?
Qui di seguito viene trascritto il vero «cuore» della decisione:
«Alla luce di quanto si è sopra argomentato circa il fatto che l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte appena citata, prevede una tutela economica che non costituisce né un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, risulta evidente che una siffatta tutela dell’interesse del lavoratore alla stabilità dell’occupazione non può ritenersi rispettosa degli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., che tale interesse, appunto, proteggono.
L’irragionevolezza del rimedio previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 assume, in realtà, un rilievo ancor maggiore alla luce del particolare valore che la Costituzione attribuisce al lavoro (artt. 1, primo comma, 4 e 35 Cost.), per realizzare un pieno sviluppo della personalità umana (sentenza n. 163 del 1983, punto 6. del Considerato in diritto).»

Si tratta, senz’altro, di un’argomentazione più che condivisibile ed estremamente razionale. Infatti, esistono casi in cui un licenziamento illegittimo può arrecare danni molto ingenti al lavoratore (ad esempio danno alla professionalità, danno all’immagine, costi per eventuali traslochi di casa ecc) che non possono essere predeterminati avendo come unico parametro l’anzianità di servizio. Inoltre, il meccanismo di tutela non era realmente dissuasivo e in grado di arginare eventuali arbitrii del datore di lavoro.

Ultime due domande di grande interesse generale:

Esistono ancora casi di reintegra in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo?

Sì, si tratta principalmente delle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (art. 3, comma 2, Decreto Legislativo n. 23/2015). Tale questione viene affrontata dettagliatamente nel mio Breve Manuale Operativo in Materia di Licenziamenti ed è troppo complessa per essere analizzata nella presente sede.

Il Decreto Legislativo n. 23/2015 (nuovo regime dei licenziamenti) si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni?
L’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018, ha specificato che tale regime dei licenziamenti non si applica ai contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

In estrema sintesi, il nuovo Governo prima, e la Corte Costituzionale dopo, hanno cercato di aumentare alcune forme di tutela nei confronti dei lavoratori di «nuova generazione». Tuttavia, gli interventi normativi e giurisprudenziali sono stati circoscritti a ipotesi particolari e lo «zoccolo duro» del «Jobs Act» è rimasto in vigore.

I lavoratori assunti con contratti stipulati prima del 7 marzo 2015 sono ancora sottoposti al regime dei licenziamenti di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (nel caso in cui il datore di superi certe dimensioni). Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni rimane estraneo al nuovo regime dei licenziamenti.

Tutto in una frase: il dramma della scarsità di lavoro dignitosamente retribuito e del precariato vengono sostanzialmente «scaricati» dalle vecchie generazioni sulle nuove tanto après nous, le déluge! E il diluvio verrà tra non molti anni…

Avv. Gianluca Teat

Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2018 (Seconda Edizione), Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet
http://licenziamentodimissioni.it/index.html

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