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Condotta colposa del dipendente, incidente sul lavoro e risarcimento del danno: analisi della recente ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16026/2018

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Condotta colposa del dipendente, incidente sul lavoro e risarcimento del danno: analisi della recente ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16026/2018

Si leggono sovente sui giornali notizie di infortuni sul lavoro. La giurisprudenza in tale delicata materia è sterminata. Il presente articolo si concentra su caso statisticamente tutt’altro che infrequente: l’ipotesi in cui vi sia un concorso di colpa del dipendente nel causare l’incidente sul lavoro.

In particolare, il presente scritto intende rispondere alla seguente domanda: qualora l’incidente sul lavoro sia causato anche dalla condotta colposa del lavoratore, in che misura sussiste comunque la responsabilità del datore di lavoro?

Esempio concreto. Un dipendente di Rete Ferroviaria Italiana, per negligenza/imprudenza/imperizia, inizia un intervento di controllo sugli scambi prima dell’orario previsto e, durante l’esecuzione di tale ultima prestazione lavorativa, rimane vittima di un incidente mortale. E’ innegabile che, in un caso di questo tipo, siamo in presenza di una condotta colposa del dipendente. Sussiste comunque la responsabilità del datore di lavoro?

La recente ordinanza Cass. Sez. Lav. 18 giugno 2018, n. 16026, si è pronunciata proprio con riferimento al caso sopraindicato. Tale decisione statuisce chiaramente che il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire anche le condizioni di rischio derivanti da negligenza, imprudenza e imperizia del dipendente, dimostrando di aver posto in essere ogni mezzo preventivo idoneo. L’unico limite è il solo rischio «elettivo», ovverosia la condotta personalissima del dipendente, realizzata per motivazioni personali, al di fuori dell’attività lavorativa e, perciò, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione lavorativa e attività assicurata.

Tale ultima pronuncia è perfettamente coerente con quanto stabilito dalla sentenza Cass. Sez. Lav. 13 gennaio 2017, n. 798 che aveva statuito che la responsabilità del datore viene meno solo qualora il dipendente ponga in essere una condotta abnorme, eccezionale ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute così da essere causa esclusiva dell’evento-infortunio (creando condizioni di rischio estranee alla normale attività lavorativa).

In tutti gli altri casi, il concorso colposo del lavoratore nel causare l’incidente è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto il profilo dell’ammontare del risarcimento dovuto, in quanto lo scopo della normativa antinfortunistica è proprio quello di prevenire le condizioni di rischio degli ambienti di lavoro (fino a includere la possibile negligenza, imprudenza e imperizia degli stessi dipendenti).

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

Chiariamo ora con degli esempi i principi di diritto sopraindicati.

Primo esempio: risarcimento sì
Il dipendente che non rispetta una semplice norma antinfortunistica/direttiva datoriale ha comunque diritto a essere risarcito in caso di infortunio. L’esempio concreto può essere proprio il ferroviere rimasto vittima di un incidente sul lavoro in quanto aveva iniziato l’intervento di controllo in anticipo rispetto all’orario programmato dal datore di lavoro (ovviamente, in caso di morte del dipendente, saranno gli eredi a richiedere il risarcimento).

Secondo esempio: risarcimento no
Durante l’orario di lavoro, un dipendente si mette a guidare l’auto aziendale in modo sportivo sugli sterrati di campagna per allenarsi per i rally (mentre dovrebbe effettuare delle consegne per il proprio datore di lavoro con lo stesso veicolo). Ad un certo punto, tale lavoratore si schianta contro un albero e rimane gravemente ferito. In questo caso, egli ha posto una condotta personalissima, realizzata per motivazioni unicamente personali (allenarsi come pilota di rally durante l’orario di lavoro usando il veicolo aziendale) e totalmente estranea al processo produttivo. Di conseguenza, tale condotta appare sicuramente idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione lavorativa e attività assicurata. In casi di questo tipo, il datore di lavoro non sarà tenuto a risarcire alcun danno. Tale dipendente, oltre a essere passibile di licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo, dovrà anche risarcire il danno al datore di lavoro (riparazione del veicolo e eventuali altri danni derivanti da mancata/ritardata consegna dei prodotti).

Avv. Gianluca Teat
Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2018 (Seconda Edizione), Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore

( Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet http://licenziamentodimissioni.it/index.html )

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