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Visita Fiscale: quando la visita del medico Inps non corrisponde alla valutazione del proprio. Cosa fare

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Visita Fiscale: quando la visita del medico Inps non corrisponde alla valutazione del proprio. Cosa fare

A cura dell’Avv. Gianluca Teat.

Cosa fare in caso di contrasto tra la valutazione del proprio medico curante e quella del medico INPS durante il periodo di malattia? Rimedi e tutele.

In questo articolo affronteremo la delicata tematica del contrasto tra la valutazione del proprio medico curante e quella del medico della visita fiscale INPS durante il periodo di malattia.

Come noto, nell’ipotesi di malattia di un dipendente, la visita fiscale effettuata dal medico di controllo dell’INPS ha come scopo quello di valutare la patologia del dipendente e soprattutto la compatibilità/incompatibilità di tale stato di salute con l’attività lavorativa (per le fasce di reperibilità e ulteriori informazioni di carattere tecnico, si rinvia a uno dei miei primi articoli su questa Rubrica risalente al 18 settembre del 2015).

L’iter burocratico-amministrativo generale in caso di malattia è il seguente: il dipendente deve sottoporsi a un accertamento sanitario da parte del proprio medico curante il quale invia la relativa certificazione medica all’INPS (oggi con modalità telematica).

Immaginiamo il seguente caso: il medico inviato dall’INPS durante la visita fiscale non concorda con il quadro clinico fornito dal medico di base nel suo certificato di malattia e ritiene che il lavoratore sia idoneo a rientrare al lavoro. Che fare in queste ipotesi?

La prima reazione del dipendente deve essere quella di eccepire il certificato del proprio medico di base, chiedendo che sia annotato espressamente sul referto del medico INPS. La valutazione finale spetta al coordinatore sanitario della competente sede INPS (art. 6 DM 15 luglio 1986). Dal quadro normativo vigente si evince che, fino a quando tale giudizio definitivo non sia comunicato al lavoratore, quest’ultimo è libero di seguire le indicazioni prescritte dal proprio di base (e non dal medico INPS). In caso di successivi contrasti, il lavoratore può sempre adire il Giudice del Lavoro, il quale sarà tenuto ad effettuare un esame della patologia alla luce dei due certificati medici (quella del medico di base e quella del medico INPS), eventualmente nominando un Consulente Tecnico d’Ufficio al fine di chiarire ulteriormente la patologia e la sua compatibilità/incompatibilità con l’attività lavorativa.

Quali consigli operativi si possono fornire in casi di questo tipo?
In genere, più complessa e grave è la patologia, più improbabile è che il medico INPS si discosti dalla valutazione del medico di base (infatti, in tali ipotesi ci sono «a monte» sovente certificati medici e analisi di altri specialisti). Di conseguenza, la possibilità di discrepanze tra le due valutazioni è minima. Ciò, del resto, riflette semplicemente la verità oggettiva: la patologia è realmente grave e il periodo di malattia è veramente giustificato.

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

In caso di malattie meno gravi e di breve durata, il rischio di contrasto nella valutazione dei due medici può essere più elevato. Sarebbe ipocrita nascondere il fatto che il medico di base è maggiormente incline a valutare in moltissimi casi con «magnanimità» lo stato patologico (spesso medico curante e dipendente si conoscono da anni), mentre il medico INPS (che in definitiva è un «garante» del controllo della spesa pubblica) è generalmente più severo e restrittivo in caso di patologie più lievi e dai contorni più «sfumati».

Siccome per natura sono ostile alla litigiosità cafona e arrogante in cui si minacciano denunce/querele per ogni presunta irregolarità, ricordo, per completezza che il certificato rilasciato dal medico di controllo INPS fa fede, fino a querela di falso, dei fatti materiali in esso indicati e mai del giudizio discrezionale relativo alla diagnosi di una malattia (Cass. Sent. n. 8124/1987).

Cosa significa tutto questo tradotto in italiano di ogni giorno?
Fatto materiale. Il medico della visita di controllo INPS ha visto il lavoratore aprire personalmente la porta di casa e tale fatto è incompatibile con una grave patologia alla colonna vertebrale diagnosticata dal medico di base (che sul punto si baserà sicuramente su certificati di altri specialisti). Il fatto che il lavoratore abbia aperto la porta personalmente verrà indicato nel verbale, farà fede pubblica e potrà essere contestato solo con un particolare procedimento noto come querela di falso. Altro esempio macroscopico: il medico della visita fiscale INPS verbalizza il fatto di non aver rilevato la presenza dei sintomi di una malattia infettiva come la varicella (esempio concreto: dichiara nel verbale che sono assenti le pustole caratteristiche. Se, invece, le pustole sono realmente presenti, siamo in presenza di un verbale falso).

Giudizio discrezionale. Al contrario questioni quali la valutazione di un determinato sintomo e il relativo nesso eziologico con la patologia A oppure con la patologia B (ad esempio le pustole sono dovute alla varicella oppure a una reazione allergica?), ovvero la prognosi sui giorni necessari alla guarigione sono rimesse alla discrezionalità tecnica del medico della visita fiscale. In tali casi, non è assolutamente necessario esperire il rimedio del procedimento per querela di falso, né il medico può essere verosimilmente incriminato in sede penale per un reato di falso.

In estrema sintesi:
1) ho le pustole della varicella e il medico della visita fiscale dichiara nel verbale che non vi sono pustole. Mi rivolgo immediatamente a un avvocato e valuto se procedere contro il medico anche in sede penale per un reato di falso. Casi simili, comunque, nella realtà sono piuttosto rari.
2) avevo 37 di febbre a causa di una leggera influenza il giorno della visita dal mio medico di base, il quale mi ha riconosciuto 7 giorni di malattia. Dopo 4 giorni, in sede di visita fiscale, il medico INPS dichiara che ormai sono guarito siccome la febbre è scomparsa e non vi sono altri sintomi. Eccepisco il certificato del mio medico di base in sede di visita fiscale e attendo la decisione del coordinatore sanitario della competente sede INPS (art. 6 DM 15 luglio 1986) (che quasi sicuramente confermerà -giustamente- quanto affermato dal medico in sede di visita fiscale).

Avv. Gianluca Teat

Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2018 (Seconda Edizione), Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet
http://licenziamentodimissioni.it/index.html

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