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Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e indennità mensile di disoccupazione NASpI: attenzione ai possibili errori!

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Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e indennità mensile di disoccupazione NASpI: attenzione ai possibili errori!

Appare opportuno chiarire una tematica di grande interesse generale che riguarda quei dipendenti e quei datori di lavoro interessati ad addivenire a una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Infatti, molti lavoratori danno per scontato che, dopo la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avranno diritto alla indennità mensile di disoccupazione NASpI.

Tuttavia, tale questione non è così semplice. Infatti, l’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 22/2015 stabilisce che la NASpI è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nelle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966.

Ma quali sono i casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966 in cui il nostro Legislatore riconosce sicuramente l’indennità di disoccupazione?

Tale ultimo articolo si riferisce ai casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (in cui rientrano il licenziamento per calo di commesse, ristrutturazione aziendale, sopravvenuta inidoneità psicofisica) intimato all’interno di aziende con più di quindici dipendenti. In tali casi, la Legge prevede una procedura speciale che culmina in un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Se viene raggiunto un accordo in questa ultima sede e lavoratore e datore di lavoro decidono di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, l’ex dipendente avrà diritto all’indennità mensile di disoccupazione NASpI.

Cosa accade in tutti gli altri casi?

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

Semplice: non è possibile chiedere tale indennità di disoccupazione nelle altre ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Siccome tale soluzione legislativa è apparsa ingiusta e irragionevole a molti soprattutto in quanto penalizza i dipendenti delle imprese medio-piccole, è stata proposta una richiesta di chiarimenti alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con nota del 12 febbraio 2016, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ha chiarito definitivamente che il soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c. (dunque fuori dalla procedura di cui all’art. 7 Legge n. 604/1966 riservata alla imprese più grandi) non ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Dunque, riassumendo: sì alla NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro all’interno della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in imprese con più di quindici dipendenti, no alla NASpI in tutti gli altri casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Si tratta di una soluzione discutibile che penalizza soprattutto i dipendenti delle imprese medio-piccole. Sarebbe, pertanto, opportuno un nuovo intervento legislativo in tale delicata materia.

gianluca teat avvocato lavoro

Avv. Gianluca Teat

Potete contattarmi anche via e-mail avv.gianluca.teat@gmail.com o interagire con il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat

16/04/2016

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