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Patto di non concorrenza tra datore di lavoro e ex lavoratore. Tra diritto e psicologia del lavoro e delle organizzazioni

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Patto di non concorrenza tra datore di lavoro e ex lavoratore. Tra diritto e psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Il lavoratore non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il proprio datore di lavoro, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione aziendale e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (art. 2105 Codice Civile).

Cosa accade dunque se un dipendente, in costanza di rapporto di lavoro, inizia a «collaborare» (uso volutamente un termine generico) con un’altra impresa concorrente oppure costituisce una società che per oggetto e luogo di esercizio dell’attività può essere in concorrenza con il proprio datore di lavoro?
In tali casi, il lavoratore può essere licenziato per giusta causa. Inoltre, l’ex datore di lavoro può citarlo in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni.

Cosa accade dopo la fine del rapporto di lavoro? Il giorno dopo la cessazione degli effetti del contratto di lavoro l’ex dipendente è libero di aprire una sua impresa che per luogo di esercizio dell’attività e oggetto è in diretta concorrenza con l’ex datore di lavoro?
La risposta è sì: l’ex dipendente è libero di aprire una nuova impresa di questo tipo, salvo che non sia stato stipulato un patto di non concorrenza.

Prima di analizzare in modo dettagliato il contenuto di questo patto, è bene evidenziarne la sua importanza. Esistono dipendenti estremamente specializzati quali, ad esempio, tecnici o direttori commerciali che durante gli anni di lavoro hanno acquisito conoscenze specialistiche o contatti personali talmente importanti che essi stessi sono in qualche modo «divenuti parte» dell’organizzazione aziendale e della sua capacità di creazione delle ricchezza. Si pensi a un tecnico che conosce perfettamente il processo produttivo di un particolare materiale (attraverso esperienza diretta e non solo grazie a studi teorici!) oppure a un direttore commerciale che sia

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

divenuto amico personale di alcuni manager di aziende che sono importanti clienti del proprio datore di lavoro.

Il grande storico Tucidide nel Capitolo V della sua opera Guerra Del Peloponneso scriveva: «va ricordato che l’identità di interesse è il più sicuro dei legami sia tra gli stati che tra gli individui». Dunque, fino a quando il dipendente rimane tale, egli ha, almeno teoricamente, lo stesso interesse del proprio datore di lavoro. Dopo la fine del rapporto di lavoro, risulta evidente che il tecnico o il manager del nostro esempio hanno sviluppato una autonoma capacità di creare ricchezza che è in diretto contrasto con gli interessi dell’ex datore di lavoro.

L’art. 2125 del Codice Civile prevede delle specifiche condizioni di validità del patto di non concorrenza tra datore di lavoro e dipendente (dopo la fine del rapporto di lavoro). Tale patto è valido solo quando si realizzano le seguenti condizioni:
1) deve risultare da atto scritto;
2) deve essere pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro;
3) il vincolo deve essere contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
Inoltre, lo stesso articolo precisa che la durata del patto non può superare i cinque anni, se si tratta di dirigenti, o di tre anni in tutti gli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura sopraindicata.
Infine, nessuna norma vieta alle parti di predeterminare, almeno in parte, il danno in caso di violazione del patto di non concorrenza.

Risulta evidente che tale patto può avere un valore economicamente molto elevato nei casi in cui si sia in presenza di quei dipendenti strettamente collegati al processo di creazione della ricchezza (come tecnici o direttori commerciali in possesso di conoscenze tecnico-scientifiche particolarissime o contatti personali di centrale rilevanza).

Di conseguenza, è interesse del datore di lavoro evitare che i propri dipendenti, ove possibile, diventino in qualche modo «insostituibili» o comunque «troppo fondamentali». Qualora lo diventino, è importante a quel punto «cooptarli» nell’organizzazione imprenditoriale o renderli comunque partecipi degli utili aziendali e dei rischi, in modo che l’identità di interesse rimanga il più sicuro dei legami tra gli individui come insegnava il grande Tucidide. Al tempo stesso, è interesse di questo tipo di lavoratore non firmare un simile patto che limiterebbe enormemente (fino ad annullare in molti casi) la sua capacità di produrre reddito dopo la fine del rapporto di lavoro, a meno che non abbia in cambio dei vantaggi di pari importanza.

In ogni caso, manifesto apertamente il mio scetticismo nei confronti dei patti di non concorrenza in casi di questo tipo (che sono quelli in cui il patto ha realmente senso di esistere e non costituisce una mera formalità). Infatti, è vero che pacta sunt servanda (i patti vanno rispettati), ma la storia dei singoli e degli stati insegna che, quando si coinvolgono le forze capaci di creare ricchezza (e dunque potere), non sono di certo gli accordi formali a «cementare» i patti, ma l’identità di interesse come insegnava, oltre duemila anni fa, il grande storico Tucidide. Un prestanome o una veste societaria per aggirare il patto di non concorrenza «si inventano sempre», così come si può sempre creare un casus belli per rompere un’alleanza tra stati divenuta ormai onerosa e generatrice unicamente di perdite e di nessun vantaggio.

Infine, per comprendere le reali dinamiche del rapporto di lavoro che coinvolge il personale di livello apicale, non serve leggere gli inutili libri di psicologia del lavoro e delle organizzazioni di oggi pieni di sofismi e «aria fritta», ma un altro «testo antico»: la parabola evangelica dell’amministratore infedele che termina con le seguenti parole: «Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce» (Lc 16,1-8). E va sempre ricordato che non ci sono figli della luce a capo di stati, imprese, società, chiese con buoni pastori che simulano povertà francescana ma che sono a capo di imperi finanziari, proprio perché imperatori, re, principi, capi di stato, imprenditori, capi di chiese mondane hanno sempre gestito e gestiscono l’arcano processo produttivo della ricchezza/potere che è esotericamente legato a forze telluriche (Plutone/Mammona). E proprio tali forze hanno sempre sedotto la quasi totalità degli uomini in ogni epoca storica, in quanto la ricchezza estratta dalla terra consente di soddisfare necessità, desideri e piaceri. Questa è la vera ragione in base alla quale l’identità di interesse, in questo mondo, è legame più sicuro tra stati e individui e perché il diritto e la politica, se non seguono queste forze telluriche, rischiano di essere «aria fritta» e movimenti di «squinternati» e «alternativi senza speranza». E i figli della luce? Beh, essi sono sempre stati pochi, non sono di questo mondo, non attribuiscono reale importanza alle cose materiali, non governano stati, non sono a capo di chiese che si autoproclamano infallibili e che gestiscono immensi patrimoni, non sono uomini di affari…

Avv. Gianluca Teat

Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2016, Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet http://licenziamentodimissioni.it/index.html

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2 persone hanno commentato. La discussione è aperta...

  1. Certamente il patto di non concorrenza continua a produrre effetti fino alla scadenza del termine anche se il dipendente va in pensione nel frattempo (infatti anche un pensionato che lavora occasionalmente è in grado astrattamente di far concorrenza all’ex datore di lavoro, specialmente se aveva contatti con particolari clienti dell’azienda o se era dotato di particolari conoscenze tecniche

  2. Buongiorno , mi sembra molto interessante e ben descritto.
    Avrei una domanda da porle gentilmente ; il patto di non concorrenza rimane valido anche quando si va in pensione ? La ringrazio molto della Sua risposta che ritengo autorevole e con le necessarie conoscenza.

    cordialissimi sluti

    giorgio Bisol

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