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Da quando inizia a decorrere la prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro?

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Nel precedente articolo abbiamo analizzato i termini di prescrizione dei diritti derivanti da un contratto di lavoro. Vediamo ora da quando decorre tale termine prescrizionale.

In parole elementari: il mio datore di lavoro mi deve ancora 3.500 Euro -due mensilità di retribuzione-. Da quando inizia a decorrere la prescrizione? Da quando matura il diritto (ad esempio da quando mi deve pagare le mensilità) o da quando cessa il rapporto di lavoro (ad esempio per dimissioni o licenziamento)?

Infatti, ragioni di equità sostanziale richiederebbero che il termine prescrizionale inizi a decorre da quando termina il rapporto di lavoro. Infatti, durante la sua vigenza, il dipendente è sottoposto a quello che in tempi intellettualmente più onesti si chiamava il «ricatto della pagnotta» (se mi chiedi i soldi che ti devo, ti rendo la vita impossibile sul luogo di lavoro…).

In via generale, il Legislatore dispone che il termine di prescrizione decorra dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Dunque, teoricamente il termine decorre già in costanza di rapporto di lavoro (mi dovevi pagare la mensilità di stipendio il 1 aprile 2017 e non mi hai pagato? Dal 1 aprile 2017 in poi inizia a decorrere il termine prescrizionale).

Molto saggiamente la Corte Costituzionale rilevò in due storiche pronunce che il lavoratore si trova in una situazione di sudditanza e dipendenza economica nei confronti del datore di lavoro che può impedire il libero esercizio dei propri diritti (sent. n. 63/1966 e sent. n. 174/1972).

Di conseguenza, la giurisprudenza costituzionale (in particolare si vedano le due pronunce sopra menzionate) iniziò a enunciare questa distinzione con riferimento ai crediti retributivi:

1) se il rapporto di lavoro è protetto dalla cosiddetta stabilità reale (reintegrazione nel posto di lavoro -come prevedeva l’art. 18 Statuto Lavoratori nella sua formulazione originaria-) o da altre norme di legge o di contratto (ad esempio pubblico impiego), la prescrizione dei crediti retributivi decorre in corso di rapporto.
Esempio concreto: sono dipendente di una grande banca che ha 5000 dipendenti in tutta Italia. Il mio posto di lavoro è garantito dalla stabilità dell’art. 18 Statuto Lavoratori. Il termine di prescrizione decorre da quando è maturato il diritto retributivo -dunque anche in corso di rapporto di lavoro- (in quanto la Corte presume che il dipendente sia sufficientemente tutelato e protetto in materia di licenziamenti e, dunque, sia in grado di agire per far valere i propri diritti senza temere le eventuali conseguenze/rappresaglie del datore di lavoro).

2) se il rapporto di lavoro non è protetto da norme quali l’art. 18 Statuto dei Lavoratori (ad esempio aziende medio-piccole -orientativamente e in via semplificata sotto i 15 dipendenti-), la prescrizione dei crediti retributivi resta sospesa durante il rapporto di lavoro e inizia a decorrere solo alla data in cui il contratto di lavoro cessa di produrre effetti.
Esempio concreto: sono dipendente di una società con 3 dipendenti in totale. Il mio regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi è più debole e non sono protetto dall’art. 18 Statuto Lavoratori. Dunque, la prescrizione rimane sospesa durante il rapporto di lavoro. Il datore di lavoro non mi ha pagato la mensilità di gennaio 2006. Nell’aprile 2017 vengo licenziato. Posso ancora chiedere il pagamento della mensilità di gennaio 2006 siccome la prescrizione è rimasta sospesa durante il rapporto di lavoro e inizia a decorrere solo dall’aprile 2017 (cessazione del rapporto di lavoro).

Il grande problema a livello interpretativo è rappresentato dalle Riforme Fornero (L. 92/2012) che ha riscritto

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

l’art. 18 (Statuto Lavoratori), riducendo i casi di tutela reale (reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo) e il decreto attuativo del Jobs Act (Decreto Legislativo n. 23/2015) che ha limitato ulteriormente le ipotesi di tutela reale. Infatti, oggi i lavoratori sono più esposti al rischio di licenziamenti illegittimi e la possibilità di essere reintegrati appare sempre più remota. Di conseguenza, è molto più «pericoloso» per loro rivendicare i propri diritti (tra cui quello fondamentale alla retribuzione). Non dimentichiamo che in Italia in questo momento esistono migliaia di aziende che sono in arretrato con il pagamento di alcune mensilità (pagate solo in parte, sistematicamente in ritardo, un mese sì e un mese no ecc).

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3460 del 16 dicembre 2015 ha saggiamente argomentato che, dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero (L. 92/2012) (18 luglio 2012) che ha novellato l’art. 18 Statuto Lavoratori, il livello di protezione garantito da quest’ultimo articolo sia diminuito notevolmente. Di conseguenza, il principio secondo cui la prescrizione decorre anche in corso di rapporto di lavoro per quei contratti caratterizzati da maggiore stabilità è venuto meno. Infatti, alla luce di tale orientamento interpretativo, dopo il 18 luglio 2012, la prescrizione di tutti i crediti retributivi di lavoro (in realtà grandi e piccole) rimane sospeso durante la vigenza del rapporto e inizia a decorrere solo dopo la fine del rapporto di lavoro (ad esempio per dimissioni o licenziamento). Tale decisione appare sicuramente condivisibile nel mutato contesto normativo. E’ auspicabili che tale orientamento sia seguito da tutti i magistrati. Infatti, al momento non esiste una norma di rango legislativo che coordini il nuovo regime contro i licenziamenti illegittimi e la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

Per quanto riguarda la prescrizione relativa a crediti non retributivi (esempio diritto alla qualifica superiore), non esistono orientamenti giurisprudenziali particolari. Dunque, si applicano i principi generali del diritto dei contratti, in base al quale il termine di prescrizione decorre anche durante il rapporto di lavoro e non esistono sospensioni di alcun tipo.

Avv. Gianluca Teat
(Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2016, Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore)

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet http://licenziamentodimissioni.it/index.html

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