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Chi non fa il vaccino può essere licenziato? Il parere dell’Avvocato del Lavoro. A cura dell’Avv. Teat

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«Se non ti vaccini, ti licenzio» cosa c’è di vero in questa affermazione pubblicata su molti quotidiani?

Molti lavoratori in questi giorni si stanno ponendo questo problema. La questione è dinamica e va considerato il fatto che il quadro normativo può essere soggetto a continua modificazione. Pertanto la risposta «sì» che si legge su molti quotidiani è ben lontana da essere una certezza giuridica.
Al momento esistono due punti di riferimento normativi in assenza di una legge che imponga la vaccinazione alla popolazione generale o ai lavoratori.
1) l’art. 2087 c.c. che stabilisce testualmente «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»
Sulla base della predetta disposizione, pertanto, è possibile argomentare che i vaccini contro il Covid-19 in quanto, teoricamente, in grado di limitare la diffusione della patologia, servono a garantire la sicurezza sul lavoro (sottolineo l’avverbio teoricamente siccome si tratta di vaccini poco più che sperimentali e, dunque, non si conoscono nemmeno realmente gli effetti collaterali né la reale efficacia immunizzante nel lungo periodo). Ovviamente tale ricostruzione va messa in relazione con le mansioni svolte dal lavoratore. E’ evidente che un tecnico informatico che occasionalmente si reca di persona negli uffici di un’azienda in quanto lavora da remoto ha un rischio minore di contrarre o di trasmettere la malattia rispetto a un dipendente che svolge le proprie mansioni in un supermercato a stretto contatto con i clienti.
Di conseguenza, vi sarebbe oggettivamente una minore esigenza di vaccinare il primo lavoratore rispetto al secondo.
2) Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (TUSL) ovverosia il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81. In particolare l’art. 279 di detto decreto, rubricato prevenzione e controllo, testualmente stabilisce quanto segue:

«((1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.))
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione».

Tale articolo va letto in combinato disposto con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, già recepita dagli articoli 4, Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 come convertito dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 e 17, Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149. Alla luce delle predette disposizioni il SARSCoV-2 è classificato come patogeno per l’uomo con i relativi livelli di rischio.
Lo stesso art. 279, al comma 2, oltre a prescrivere «la messa a disposizione di vaccini efficaci», richiede di allontanare temporaneamente il lavoratore secondo il procedimento dell’articolo 42.
Tale ultimo articolo statuisce che il datore di lavoro applica le misure stabilite dal medico competente.
Nel caso in cui le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica (derivante proprio dal rifiuto di sottoporsi al vaccino), l’impresa adibisce il lavoratore, ove sia possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori garantendo in ogni caso il trattamento equivalente alle mansioni di origine.
E’ evidente che, nel caso in cui manchino altre posizioni disponibili all’interno dell’azienda, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.

Di conseguenza, questo combinato disposto di norme tradotto in un linguaggio accessibile a tutti equivale ad affermare quanto segue:

1) io datore di lavoro ti rendo disponibile il vaccino e secondo il medico la vaccinazione è necessaria in base alle mansioni che svolgi;
2) tu lavoratore non ti vaccini per tua scelta;
3) io medico dichiaro te lavoratore inidoneo alla mansione specifica siccome, secondo me, medico, le tue mansioni espongono te ed altri al rischio di contagio senza vaccino;
4) eventualmente se ci sono altri posti in azienda in cui ci sono meno rischi di contagio, io datore di lavoro ti ricolloco in quelle posizioni, anche inferiori, mantenendo comunque il trattamento precedente (obbligo di ripescaggio sviluppato dalla giurisprudenza a favore dei lavori dichiarati inidonei alla mansione specifica ma con una residua capacità lavorativa).
5) se non vi sono posti di lavoro alternativi disponibili in azienda, io datore di lavoro ti licenzio.

Di conseguenza, alla luce di queste argomentazioni, ci saranno sicuramente datori di lavoro che tenteranno di imporre il vaccino a tutti o almeno a una parte dei propri dipendenti.

Tuttavia, quali sono i grandi limiti di tali argomentazioni?
Vi sono due grandi limiti:
1) l’impianto normativo sopraindicato è nato e concepito per vaccini tradizionali e testati. I vaccini contro il Covid-19 non rientrano assolutamente in tale categoria, ma sono poco più di novità sperimentali che non possono e non devono essere assimilate agli altri vaccini, siccome gli effetti collaterali non sono noti (solo dopo anni di sperimentazione clinica si può realmente essere sicuri che un vaccino sia sicuro); né è realmente nota la durata e la portata dell’efficacia immunizzante per ovvi motivi di tempo;
2) l’impianto normativo sopra riportato è storicamente pensato per vaccinazioni di singoli lavoratori esposti a particolari rischi, non per campagna di vaccinazione di massa.




Il percorso argomentativo sopraindicato avrebbe sicuramente senso per un lavoratore particolare. Facciamo un esempio concreto: un operatore cinofilo di un canile rifiuta il vaccino contro la rabbia (vaccino sicuro e testato da decenni).
Tale dipendente può essere ricollocato facilmente in un ufficio amministrativo dello stesso ente.
Ma la regola è applicabile a una vaccinazione di massa di milioni di lavoratori con dei vaccini poco più che sperimentali? Dove è il diritto alla salute di colui che è costretto a «subire» un vaccino sperimentale e a diventare sostanzialmente una cavia umana?
Inoltre, vi immaginate 300.000 dipendenti pubblici (io immagino molti di più) che rifiutano il vaccino? Non possono essere adibiti ad altre mansioni in moltissimi casi né destituiti o licenziati per ovvie ragioni organizzative.
Sapevate che (consultate Wikipedia o cercate su Google informazioni su quello che sto per scrivere, non serve visionare siti complottisti):
1) alcuni dei vaccini che sono già in distribuzione in Italia e nel mondo sono basati su una nuova tecnologia. Delle sequenze di RNA del virus sono trasportate per il corpo da nanoparticelle. Tali sequenze di RNA entrano nelle cellule ove riproducono delle sequenze del virus. Tale tecnica era considerata meramente un’ipotesi teorica per realizzare un vaccino fino a fine dicembre 2019 (prima dell’attuale epidemia);
2) nessun vaccino basato su questa tecnologia è stato mai autorizzato alla vendita prima del 2 dicembre 2020, quando la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency del Regno Unito ha autorizzato la distribuzione di vaccini a RNA per la prima volta nella storia;
3) i vaccini di ogni tipo, dunque anche ad agente patogeno attenuato o inattivo e non a RNA, richiedono in genere almeno di 10 anni di sperimentazione clinica per essere considerati sicuri per la somministrazione alla popolazione generale. Infatti, lo studio degli effetti collaterali richiede l’analisi di migliaia di casi monitorati per svariati anni.
4) multinazionali del farmaco, industria della scienza e media non hanno di certo quella libertà di pensiero e onestà intellettuale dati gli interessi miliardari in gioco. Le valutazioni mediche, i pareri, le idee dominanti medico-giornalistiche a livello mondiale «si comprano», almeno alle volte, specialmente nel breve periodo, sfruttando con astuzia emergenza, paura inculcata nelle masse, elevata complessità della questione medica, difficoltà ad avere dati certi per mancanza di tempo, meccanismi corruttivi, amicizie, appoggi istituzionali;
5) almeno un quinto del personale sanitario italiano rifiuta la vaccinazione. Sono tutti complottisti o incompetenti? Molti di più sono quelli con dubbi e tacciono per paura.
6) vi sono decine di medici sottoposti a procedimento disciplinare per aver criticato le reazioni del governo all’epidemia, alle volte oggettivamente sproporzionate, in palese violazione della libertà di pensiero e della ricerca scientifica garantita dalla Costituzione. Si va verso una dittatura del pensiero? Un medico può affermare liberamente quello che pensa nei limiti della liceità penale ed è altrettanto lecito contraddire. La scienza non progredisce con i dogmi.




La sussistenza di un potere datoriale di licenziare i lavoratori che rifiutano il vaccino è, al momento, una mera ipotesi giuridica che va comunque vista alla luce delle mansioni svolte dal lavoratore, dell’evoluzione normativa, dell’andamento dell’epidemia, dell’efficacia e degli effetti collaterali dei vaccini e, soprattutto, delle forze che si muoveranno all’interno del Paese.
E’ evidente che una nazione supina, passiva, senza forza vitale, ormai praticamente lobotimizzata dai media, può essere obbediente e pronta a farsi vaccinare per aumentare i profitti delle grande industria del farmaco, a tollerare forme di controllo invasive della libertà individuale e ad accettare eventuali effetti collaterali forse persino peggiori della malattia stessa senza porsi troppi problemi.
Una nazione reattiva e vigile reagisce, si pone domande e fa resistenza. E’ possibile che nei prossimi mesi la lotta per la difesa della nostra Repubblica, della nostra libertà e del lavoro passi anche attraverso la lotta contro l’imposizione della vaccinazione di massa.
In estrema sintesi: non è detto che dobbiate vaccinarvi se il datore di lavoro ve lo chiede. La partita non è finita, ma anzi, è appena cominciata! L’importante è unirsi e ragionare da persone libere.

Avv. Gianluca Teat

Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2018 (Seconda Edizione), Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet
http://licenziamentodimissioni.it/index.html

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

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