IL PRIMO GIORNALE ONLINE DI VENEZIA | ANNO XVIII

martedì 16 Aprile 2024
16.9 C
Venezia

data pubblicazione:

ultimo aggiornamento:

LEGGI ANCHE:

HOME PAGEDiritto Del Lavoro. A Cura dell' Avvocato Gianluca TeatAllontanamento temporaneo dal posto di lavoro e abbandono dello stesso. Differenze e problematiche
Questa notizia si trova quiDiritto Del Lavoro. A Cura dell' Avvocato Gianluca TeatAllontanamento temporaneo dal posto di lavoro e abbandono dello stesso. Differenze e...

Allontanamento temporaneo dal posto di lavoro e abbandono dello stesso. Differenze e problematiche

pubblicità

Allontanamento temporaneo dal posto di lavoro e abbandono dello stesso. Differenze e problematiche

In questi tempi di crisi economica (più correttamente inizio di un nuovo tipo di economia), di degrado etico, di salari tenuti a livelli di mera sussistenza, di stress continuo al fine di simulare modelli di «efficiency» anglosassoni ma reinterpretati con spirito «latino», un numero crescente di lavoratori sogna, con sempre maggiore frequenza, di abbandonare il posto di lavoro.

Dopo l’ennesimo battibecco con i colleghi o dopo l’ultimo affronto (vero o presunto tale) da parte dei superiori, tanti dipendenti desidererebbero semplicemente uscire dall’azienda e inoltrarsi per le vie della città, lasciandosi tutto e tutti alle loro spalle. Né dimissioni né licenziamenti né «carte da riempire». Semplicemente una fuga liberatoria.

Cosa succede se questo pensiero che viene confessato in «camera caritatis» agli avvocati si traduce in un’azione concreta? (e vi assicuro che più di qualcuno l’ha già fatto nella vita reale!)

Due sono gli elementi principali che vengono in rilievo in una simile ipotesi:
1) la distinzione tra allontanamento temporaneo e abbandono del posto di lavoro;
2) il tipo di mansioni svolte dal lavoratore.

L’allontanamento momentaneo dal posto di lavoro da parte del dipendente indica una condotta maggiormente limitata nel tempo (ad esempio, il dipendente esce dal luogo di lavoro al termine di un battibecco con i colleghi, ma rientra in azienda dopo una decina di minuti).

In via generale, allontanarsi dal luogo di lavoro una sola volta per un breve intervallo di tempo in modo ingiustificato senza aver mai ricevuto precedenti sanzioni disciplinari non è sufficiente per intimare un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, in quanto questo comportamento del dipendente non è da solo idoneo a far venire meno il rapporto fiduciario. Infatti, tale condotta non è in grado di far sorgere dubbi sul futuro adempimento del dipendente (si veda ex multis Cass. 22 giugno 2009, n. 14586).

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

Diverso è il caso in cui il dipendente abbandoni il posto di lavoro e si renda irreperibile per un periodo significativo (diversi giorni) in assenza di una valida giustificazione. In tal caso, è ragionevole argomentare che una simile condotta possa ledere il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore, in quanto può far sorgere dei dubbi sul futuro adempimento del dipendente. Di conseguenza, in casi simili il licenziamento per giusta causa appare come un’ipotesi tutt’altro che remota.

Il secondo elemento da valutare attentamente in ipotesi di questo tipo è rappresentato dalle mansioni. Infatti, nel caso di dipendenti dai quali dipenda la sicurezza di un impianto o di una struttura anche una breve assenza ingiustificata (di pochi minuti) può essere sufficiente per ledere il rapporto fiduciario e per legittimare, di conseguenza, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (Cass. 3 novembre 2014, n. 23378).

Chiariamo le precedenti argomentazioni con degli esempi pratici.

Primo caso: il commesso di un supermercato si allontana ingiustificatamente dal luogo di lavoro al fine di incontrarsi clandestinamente con la sua focosa amante per qualche decina di minuti, ma viene scoperto dal manager del punto vendita mentre rientra di nascosto da una porta di servizio.

In casi simili, l’azienda avvierà un procedimento disciplinare contro il lavoratore. Quest’ultimo correrà il rischio di ricevere delle sanzioni disciplinari di tipo conservativo (multa o sospensione sono in genere quelle più adatte per casi di questo tipo), ma il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo appaiono illegittimi in quanto sproporzionati (in particolar modo se la condotta del lavoratore è occasionale e non vi sono precedenti disciplinari).

Secondo caso: il controllore del traffico aereo della torre di controllo di un aeroporto si allontana ingiustificatamente dal posto di lavoro per pochi minuti al fine di telefonare alla propria moglie, in modo da verificare che quest’ultima sia a casa e non assieme al suo nuovo amante. Immaginiamo che tale dipendente decida di effettuare la telefonata da un magazzino accanto alla torre di controllo e non dalla stanza in cui si trova la sua postazione di lavoro, in modo da non essere sentito dai colleghi in caso di probabili litigi telefonici con la propria consorte. Tuttavia, il suo superiore e alcuni colleghi lo scoprono mentre effettuano una verifica di alcuni impianti che si trovano in tale magazzino.

La condotta di tale dipendente è astrattamente in grado di mettere in pericolo la sicurezza del trasposto aereo (vite di centinaia di persone e beni del valore di milioni di Euro). Di conseguenza, il datore di lavoro avvierà un procedimento disciplinare il cui esito finale potrebbe essere anche il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (pur in assenza di precedenti disciplinari e di danni di qualsiasi tipo e nonostante un eccellente curriculum).

Va, infine, ricordato che nel singolo caso concreto sarà di fondamentale importanza analizzare anche le norme speciali previste per il pubblico impiego (contrattualizzato e non) e i contratti collettivi di categoria. Infatti, in tali fonti sono presenti disposizioni che possono venire rilievo in ipotesi di questo genere.

Avv. Gianluca Teat

gianluca teat avvocato lavoro

Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2016, Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo gt.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet http://licenziamentodimissioni.it/index.html

24/07/2016

Riproduzione vietata

LEGGI TUTTO >>

RIPRODUZIONE VIETATA. SONO VIETATI ANCHE LA RIPRODUZIONE PARZIALE DI TITOLI, TESTI E FOTO ATTRAVERSO SISTEMI AUTOMATICI (CD AGGREGATORI) SU ALTRI SITI

La discussione è aperta: una persona ha già commentato

  1. Bisognerebbe fare realmente qualcosa di drastico anche per quelli che, in particolare in certe zone dell’Italia, timbravano anche in costume per poi andare via. Anche se la sicurezza di molte persone ed eventualmente danni di migliori di euro non siano la conseguenza di tale allontanamento.
    Comunque bello sapere che non è un motivo di richiamo farlo solo una volta e in caso d, come nellesempio, un battibecco con i colleghi.

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

notizie che hanno interessato i lettori

spot_img