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Accade spesso, in sede di rogito notarile di compravendita di un appartamento in condominio, che il venditore e l’acquirente prevedano la cosiddetta “clausola di garanzia” in forza della quale il venditore dichiara di sollevare l’acquirente da eventuali richieste di pagamento degli oneri condominiali pregressi; in altre parole, parafrasando il politico: “Stai sereno, acquirente”.
Ma che accade qualora l’amministratore richieda al nuovo proprietario il pagamento di contributi condominiali antecedenti alla stipula dell’atto, magari per somme rilevanti? Che valore ha l’accordo fra venditore ed acquirente?
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Scopri come fare
Oneri condominiali per ordinaria e straordinaria amministrazione.
Giova ricordare le due principali tipologie di spesa esistenti in ambito condominiale: quelle di ordinaria e quelle di straordinaria manutenzione.
Le spese di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano la gestione e manutenzione delle zone e servizi comuni quali, ad esempio, la pulizia delle scale, la manutenzione dell’ascensore, il riscaldamento, le polizze assicurative, la parcella dell’amministratore.
Le spese di straordinaria manutenzione sono di regola occasionali , solitamente, vengono deliberate dall’assemblea in occasione di una necessità dovuta ad un imprevisto o per obsolescenza quali, ad esempio, il rifacimento della facciata o del tetto oppure la sostituzione della caldaia o dell’ascensore.
La disciplina applicabile alla ripartizione di tali spese tra venditore ed acquirente è dettata dall’art. 63 delle disposizioni attuative del Codice Civile che sancisce il principio di solidarietà passiva prevedendo che “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.
Dunque, sia il venditore che l’acquirente sono tenuti al pagamento integrale degli insoluti relativi ad oneri condominiali, tanto per quelli ordinari quanto per quelli straordinari e, conseguentemente, l’amministratore può rivolgersi indistintamente all’uno o all’altro per ottenere il pagamento dell’intera somma.
Qual è il momento a partire dal quale il calcolo relativo all’anno precedente indicato dall’art. 63?
È la stessa norma a definire il momento a partire dal quale si ritiene cessato il vincolo di solidarietà stabilendo che: “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.
La legge onera dunque il venditore e l’acquirente di trasmettere all’amministratore di condominio la copia autentica dell’atto di compravendita: in caso contrario la solidarietà passiva tra i due continuerà a decorrere ed il venditore rimarrà obbligato insieme al nuovo proprietario rispetto alle pretese creditorie del condominio. Quindi il venditore che ha interesse a trasmettere all’amministratore condominiale l’atto di compravendita, per evitare di dover continuare a pagare i contributi.
Spese straordinarie: chi paga se i lavori sono già stati deliberati dall’assemblea ma il loro inizio è successivo alla compravendita?
Frequente è il caso in cui la compravendita avvenga dopo che l’assemblea ha deliberato di autorizzare lavori straordinari, ma sia antecedente all’effettiva esecuzione dei lavori, iniziati magari a distanza di qualche anno dalla suddetta delibera.
Le recenti pronunce della Cassazione pongono in capo al venditore l’obbligo di sostenere le spese derivanti da lavori di manutenzione straordinaria deliberati in epoca antecedente alla cessione dell’appartamento, in assenza di un diverso accordo tra le parti. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell’immobile compravenduto al momento dell’approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all’atto traslativo” (sentenza n. 11199/2021).
Alla luce di questi principi, se la delibera che autorizza i lavori è stata adottata prima della compravendita ma nell’anno ad essa precedente od in quello in corso, l’amministratore potrà richiedere il pagamento anche all’acquirente. Quest’ultimo, però, potrà poi agire nei confronti del venditore (proprietario al momento della delibera) per chiedere il rimborso integrale delle spese sostenute, come stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14531 del 9 maggio 2022.
Venditore e acquirente possono prevedere patti che deroghino al principio di solidarietà?
La Cassazione, con la citata ordinanza n. 14531/2022, dà risposta affermativa. Le parti possono dichiarare al Notaio di voler inserire nell’atto di compravendita una clausola che stabilisca chi, fra venditore ed acquirente, sia tenuto al pagamento dei contributi condominiali sospesi; il medesimo effetto può essere raggiunto redigendo una scrittura privata successiva alla compravendita. La pattuizione rientra infatti nel principio di autonomia contrattuale stabilito dall’art. 1321 del Codice Civile, non essendo contraria a norme imperative o inderogabili.
Tuttavia, come sopra evidenziato, le parti debbono avere la consapevolezza che l’efficacia di tale accordo è limitata ai soli rapporti interni tra venditore e acquirente e che il condominio potrà agire sia nei confronti dell’uno che dell’altro per il pagamento di oneri relativi all’anno precedente ed a quello in corso.
In conclusione, al momento della stipula è necessario acquisire dall’amministratore una dichiarazione circa eventuali contributi condominiali sospesi, stabilire chi li paga ed inviare all’amministratore condominiale copia dell’atto di compravendita.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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Altre pillole di saggezza per i figli del web. Non bastava a noi amministratori ricevere telefonate e mail da agenzie e notai per la dichiarazione. Ora pure gli avvocati. Dato che queste dichiarazioni sono gratis et amore dei e nessuno lavora per nulla, chi ci paga? I condomini no, il notaio no, l’agenzia no. Abbiate pazienza, ma almeno non insinuate altre richieste ai condomini sotto la forma di dovere da parte dell’amministratore di condominio. Fate il vostro lavoro che noi facciamo il nostro per i nostri clienti.
Lei signore è sicuramente un professionista bravo e onesto, purtroppo altri amministratori di condomini non sono così, quindi… è giusto che la gente sia informata sulle cose
Cara signora, senza dubbio sono un bravo e onesto professionista (cit.), ma le ricordo che il problema non è questo. Bensì il fatto che si aggiunge lavoro su lavoro a gratis. Lei forse lavora gratis? Le assicuro che il tempo che ci fanno perdere le agenzie e le segretarie dei notai è quantificabile in giornate intere. E spesso le persone con cui abbiamo a che fare sono maghi del web e sanno tutto. Sono avvocati, ingegneri, commercialisti e pure amministratori. Senza contare che spesso pretendono dichiarazioni con spese non pagate e che si intende non pagare. Insomma il dottor web diventa un tuttologo.
Cara signora, la inviterei a fare lei le dichiarazioni e rimettere di tasca sua tempo e magari pure soldi per importi non versati. Venga pure a lavorare da me. Poi se ne accorgerà.
Amministratore di condominio “bravo e onesto professionista”
ma scusi, cosa vuol dire: siccome è una scocciatura dover fare la cartina senza essere pagati non bisogna dire le regole? La gente non deve sapere così non gliela chiede e lei non si scoccia? Ma che discorsi sono? Se è un atto dovuto va fatto e basta e ben fa la gente a chiederla. Non mi dirà mica che c’è un rogito al giorno… faccia sto benedetto documento quando deve farlo e dai…
Ecco appunto. L’web dice che è un dovere dell’amministratore e gli webeti dicono subito che è una regola senza sapere di cosa si parla. Gli stessi utonti pensano che fare la cartina (cit.) sia così automatico. A volte non si conoscono le spese al momento del rogito. Quindi se l’web dice una cosa, deve anche dirla completa, non solo perchè ha letto in qualche parte qualcosina. Poi lei pensa che non dicendo le cose non si venga scocciati? No, a volte non dire le cose impedisce a certe persone di fare delle vere figure da “Idiocracy”, se ha visto il film.
Detto questo, io torno al lavoro, e sarebbe bene che anche lei facesse altrettanto e non arrotolasse troppe palline di carta.
…e quindi?
deve lavorare di più perchè i colleghi sono disonesti?
Poi, sì ci sono amministratori di condominio disonesti, come notai disonesti, avvocati disonesti, insegnanti, panettieri, dog sitter…
Ancora col battersi il petto per i peccati degli altri?
Allora se passa sul piano delle offese le confermo che webete sarà lei, utonta sarà sua mamma e idiocracy sarà senz’altro suo papà. E qui chiudo perché capisco che appartiene alla genia che provoca per farti trascendere. Addio Sig. “Amministratore di Condominio” tanto onesto