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Obbligo di Mantenimento Coniuge e Figli: quando si può ridurre o evitare di versare l’assegno di mantenimento?

Il mantenimento previsto in sede di separazione o divorzio non può essere cessato arbitrariamente o ridotto. Tuttavia...

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E’ noto che in caso di separazione o divorzio il Giudice possa obbligare uno dei due coniugi a corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli non autosufficienti, che va versato al genitore con cui vivono prevalentemente; l’obbligo può essere previsto anche in favore dell’altro coniuge che non abbia mezzi adeguati o che non se li possa procurare per motivi oggettivi.

Il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli sino a quando non raggiungano le condizioni per diventare autosufficienti trova il proprio fondamento non solo all’interno del Codice Civile ma, ancor prima, nella Costituzione. L’art. 147 del Codice Civile dispone che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis c.c.”. Tale formulazione sembra riferirsi ai soli casi di figli nati nel matrimonio, ma l’art. 30 della Costituzione estende il principio ai figli di coppia non sposata.

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L’importanza del dovere di cura e mantenimento si comprende ancor di più se si pensa al caso del genitore che si disinteressi totalmente della vita del minore o che, addirittura, sia pericoloso per lo stesso e che venga così dichiarato “decaduto dall’esercizio della responsabilità genitoriale”; anche in quel caso, pur perdendo ogni potere decisionale e di influenza sulla vita del figlio minore, rimane comunque obbligato alla contribuzione del mantenimento (articoli 330 e seguenti del Codice Civile).

Il provvedimento con cui il Giudice pone a carico del coniuge l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per l’altro coniuge o i figli è di grande rilevanza pratica.

Che cosa accade se non viene versato l’assegno di mantenimento?

Le conseguenze del mancato rispetto dei doveri di contribuzione sono gravi, non solo sul piano civilistico (possibilità per l’altro coniuge di chiedere l’erogazione di multe, fino ad arrivare alla richiesta di decadenza della potestà genitoriale, oltre che pignorare i beni del coniuge obbligato), ma anche su quello penale.

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Chi non versa, anche solo parzialmente, l’importo stabilito con la sentenza di separazione o divorzio deve ritenersi responsabile del reato previsto e punito dall’art. 570bis che punisce con la pena della reclusione fino ad un anno o la multa da euro centotre ad euro milletrentadue “Il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Va evidenziato come il Giudice possa subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento del dovuto; dunque, genitore separato o divorziato rischia di andare effettivamente in carcere se non paga quanto dovuto per il mantenimento, a prescindere da una verifica delle condizioni patrimoniali del condannato (così ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione, con la sentenza n. 52730/2017).

I coniugi possono accordarsi privatamente per ridurre od eliminare l’assegno di mantenimento?

Non è ammessa la riduzione o l’eliminazione dell’assegno per decisione unilaterale, anche se sussistono tutti i presupposti per la revoca dell’obbligo.

Il regime severo stabilito dalla legge può tuttavia essere modificato da un accordo fra i coniugi qualora abbiano deciso concordemente di ridurre, o addirittura eliminare, l’importo dell’assegno stabilito giudizialmente. Se i coniugi si accordano per ridurre l’assegno, debbono però verificare che l’accordo non sia lesivo degli interessi dei beneficiari dell’assegno o comunque contrario ai principi di ordine pubblico, ad esempio qualora pregiudichi l’interesse dei figli a proseguire gli studi.

La Suprema Corte ha anche chiarito che il reato previsto e punito dall’art. 570 bis, di cui abbiamo trattato, non sussiste “qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio” (Cassazione Penale, sentenza n. 5236/2020). Nello specifico la Suprema Corte ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” il padre che aveva versato un assegno di mantenimento inferiore rispetto all’importo stabilito con la sentenza di divorzio, sulla base di un precedente accordo raggiunto con la ex moglie.

Le esigenze economiche dei figli mutano velocemente, così come le capacità reddituali dei genitori che non abbiano un’occupazione fissa, a tempo indeterminato; talvolta, quindi, il contributo al mantenimento viene modificato dalle parti con accordi verbali, in assenza di atti formali vagliati da un Giudice; la Corte ha stabilito che la prova dell’accordo può raggiunta con ogni mezzo, dunque anche attraverso l’escussione di testimoni ed in assenza di qualsiasi documento scritto.

In conclusione, non è consentito cessare o ridurre arbitrariamente la corresponsione dell’assegno mantenimento che sia previsto in sede di separazione o divorzio, sia per le conseguenze civilistiche sia per le responsabilità penali sopra richiamate.

Tuttavia, secondo il recente intervento della Corte di Cassazione, viene offerta una giustificazione al ex coniuge che non abbia versato, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento ma sia in grado di dimostrare che ciò è avvenuto in virtù di accordi, anche solo verbali, intercorsi con l’altro ex coniuge.

Avv. Luca Azzano-Cantarutti
Avv. Giulia Azzano-Cantarutti

Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Luca Azzano-Cantarutti , avvocato con abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori. Già parlamentare. Nel 1990 fonda lo Studio Legale Azzano-Cantarutti & Associati, con sede in Venezia, San Marco 3911, ed altra sede in Adria.
Giulia Azzano-Cantarutti è Avvocato, fra i più giovani in Italia a conseguire l'abilitazione, cura in particolare il diritto di famiglia e delle successioni.
Per contatti : segreteria@acstudiolex.it
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