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Aereo in ritardo, posso chiedere risarcimento? I consigli per il viaggiatore dell’avvocato

Il mio aereo è arrivato a destinazione con varie ore di ritardo. Posso chiedere una compensazione pecuniaria? Se sì, in quali casi e a quali condizioni? Una serie di consigli pratici per il viaggiatore.

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Tessera, droga in valigia

Ritardi di varie ore negli aeroporti. Capita alle volte, vero? Molte persone hanno sentito dire che il nostro ordinamento prevede delle tutele, anche di tipo economico, a favore dei passeggeri che subiscono simili disservizi. Cosa c’è di vero? Cosa si deve fare in questi casi?

Iniziamo con l’affermare che il Regolamento CE n. 261/2004 prevede una disciplina piuttosto confusa e ambigua con riferimento ai ritardi aerei. Tale corpo normativo non prevede espressamente una compensazione pecuniaria in caso di prolungato ritardo di un volo, ma unicamente nell’ipotesi di cancellazione dello stesso.

Tuttavia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una serie di pronunce (ex multis, del 19.11.2009 C-402/07 e C-423/07, del 23.10.2012 C-581/10 e C-629/10, del 26.02.2013 C-11/11), ha optato per l’equiparazione dei due casi (ritardo sopra una certo numero di ore e cancellazione del volo), partendo dal presupposto che i passeggeri non possono essere trattati in maniera diversa in presenza di situazioni comparabili.

La Corte, infatti, ha evidenziato che il disagio che subiscono i passeggeri del volo cancellato non è in realtà così differente da quello che devono patire i viaggiatori del volo che decolla in ritardo. In tutti e due i casi, essi sono costretti ad una sosta contro la loro volontà e ad una notevole perdita di tempo.

Di conseguenza, le due ipotesi (ritardo sopra una certa soglia e cancellazione del volo) meritano una compensazione pecuniaria nella misura che vedremo a breve (anche se essa è prevista espressamente solo in caso di cancellazione del volo).

Entriamo ora più in dettaglio in questa delicata materia.

Quanto lungo deve essere il ritardo per avere diritto alla compensazione pecuniaria? A quanto ammonta tale indennità?

I tre possibili casi sono riportati qui di seguito:

a) in caso di ritardo di due o più ore, per tutte le tratte aeree pari od inferiori al Km 1.500, i passeggeri hanno diritto a percepire dalla Compagnia Aerea una compensazione pecuniaria pari a Euro 250,00 (tuttavia, essendo tale istituto giuridico ricostruito in via giurisprudenziale, è più corretto argomentare che il ritardo deve essere di almeno tre ore al fine di poter ottenere la compensazione nel caso sopramenzionato);

b) in caso di ritardo di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i Km 1.500 e 3.500, i passeggeri hanno diritto a percepire dalla Compagnia Aerea una compensazione pecuniaria pari a Euro 400,00;

c) in caso di ritardo di quattro o più ore, per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei due precedenti casi, i passeggeri hanno diritto a percepire dalla Compagnia Aerea una compensazione pecuniaria pari a Euro 600,00.

(Artt. 6 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 come interpretati dalle summenzionate sentenze della Corte di Giustizia).

Cosa altro prevede la normativa comunitaria in questi casi?

Al passeggero viene riconosciuto anche il diritto all’assistenza (pasti, bevande, pernottamento in

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

albergo se necessario) (art. 6 del summenzionato Regolamento CE).

Tale compensazione è prevista anche nel caso di voli low-cost?

Sì, vale anche in caso di voli low-cost. Non ha diritto ad alcuna compensazione solo il passeggero che viaggia gratuitamente o comunque ad una tariffa ridotta non accessibile direttamente o indirettamente al pubblico (ad esempio offerta speciale per riservata unicamente ai dipendenti della Compagnia Aerea) (Art. 3 Regolamento CE n. 261/2004).

Il passeggero deve provare di aver subito un danno per ottenere tale compensazione pecuniaria?

No, il diritto alla compensazione deriva dal semplice verificarsi di un ritardo prolungato. Il danno è presunto nel ritardo stesso.

Cosa deve provare il passeggero? Ricordarsi di conservare alcuni documenti!!!

Il passeggero deve unicamente fornire la prova di aver acquistato un biglietto di un volo aereo che poi ha subito un ritardo prolungato. Di conseguenza, è estremamente importante conservare i seguenti documenti:
1) il biglietto;
2) la carta di imbarco;
3) fare uno screenshot (foto dello schermo) del sito internet della Compagnia Aerea che riporta l’ora di partenza e di arrivo (quella prevista e quella reale). Ricordate che molte Compagnie indicano sul loro sito solamente gli orari dei voli atterrati nelle ultime 24-48 ore, mentre i dati più vecchi vengono rimossi dalla banca dati accessibile on-line (non sono mica scemi da sbandierare sui loro siti senza limiti di tempo prove che potrebbero essere usate contro di loro!). Di conseguenza, in assenza di tale documento, diventa necessario rivolgersi all’Autorità Aeroportuale per richiedere le informazioni sul ritardo del vostro volo (ma tutto questo richiede tempo, scrivere raccomandate, attendere risposte che in taluni casi potrebbero non arrivare mai).

Si può allora visitare il sito www.flightstats.com (o siti simili) che riportano le statistiche di tutti i voli a livello mondiale e stampare i dati relativi all’orario di partenza e di arrivo del vostro aereo, ma questa scelta di ripiego presenta 3 tipi di inconvenienti:

a) potrebbe non indicare alcune Compagnie Aeree siccome si tratta di immense banche dati che riportano gli orari di decollo e di atterraggio di milioni di voli (con particolare enfasi soprattutto sui voli da e verso gli USA);

b) questo tipo di siti generalmente è disponibile solo in lingua inglese. Nell’ipotesi in cui la Compagnia non dovesse pagare la compensazione e dovesse essere necessario adire l’Autorità Giudiziaria, si porrebbe il problema di allegare a un atto processuale un documento scritto in una lingua straniera (astrattamente il giudice potrebbe richiedere una traduzione giurata a meno che il testo non sia di facile comprensione);

c) alle volte si notano leggere discrasie tra i dati riportati su siti come www.flightstats.com e il sito della Compagnia Aerea con cui avete viaggiato. In certi casi quei “pochi minuti” possono fare la differenza. Le Compagnie Aeree non possono “taroccare” i dati siccome non fanno altro che riportare quanto registrato dalle Autorità Aeroportuali del luogo di decollo e di atterraggio, mentre i grandi siti internazionali potrebbe contenere errori siccome costituiscono un gigantesco “copia e incolla” di milioni di dati raccolti da varie fonti. Inoltre, è importante la provenienza dell’atto. Stampare la pagina del sito in cui la Compagnia Aerea stessa indica il ritardo superiore ai limiti di tolleranza previsti dal summenzionato Regolamento CE impedirà ogni possibile contestazione futura con riferimento agli orari di partenza e di arrivo, siccome tale documento equivale a una esplicita ammissione del disservizio.

Quale prova liberatoria deve fornire la Compagnia Aerea al fine di non pagare la sopramenzionata compensazione pecuniaria?

La responsabilità del vettore è presunta iuris tantum (fino a prova contraria), salvo la prova liberatoria (che deve essere fornita dalla stessa Compagnia Aerea) che il ritardo è dovuto “a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (art. 5 Regolamento CE n. 261/2004 come interpretato dalle summenzionate pronunce della Corte di Giustizia).

Quali sono questi circostanza eccezionali “più in concreto”?

Basandosi sull’elaborazione giurisprudenziale, si possono indicare le seguenti circostanze eccezionali che esimono il vettore da ogni responsabilità:

1) Il factum principis, ovverosia l’ordine di una Pubblica Autorità. Esempi concreti: l’ordine dell’Autorità Pubblica di chiudere l’aeroporto di arrivo o di partenza a causa di un’epidemia, di eventi bellici o di colpi di stato. Coloro che hanno subito un ritardo (anche di molte ore) a causa del recente tentativo di colpo di stato in Turchia non hanno di certo diritto a ottenere la compensazione.

2) Lo sciopero. In via generale, lo sciopero fa venire meno la responsabilità della Compagnia Aerea se riguarda il personale di un’altra azienda e/o di un’Autorità Pubblica. Esempi concreti: sciopero del personale della torre di controllo dell’aeroporto oppure dei dipendenti dell’azienda che rifornisce di carburante gli aerei (dunque no compensazione pecuniaria in tali casi). Ma cosa succede se sono i dipendenti della Compagnia Aerea ad avere scioperato e ad aver causato così il ritardo del volo? In questo caso il vettore dovrebbe, quanto meno, dimostrare di aver negoziato con le organizzazioni sindacali al fine di evitare lo sciopero che ha causato il ritardo in modo da fornire la prova liberatoria (e dunque non pagare la compensazione pecuniaria).

3) Il fatto inevitabile della Natura come condizioni atmosferiche estreme che esporrebbero i passeggeri a un grave rischio. Esempio concreto: un uragano che richieda di deviare la rotta dell’aereo di centinaia di miglia, causando così un ritardo di varie ore.

4) Problemi tecnici. Si tratta di cause abbastanza complesse, variegate e dai contorni sfumati, spesso collegati a un’improvvisa carenza del volo sul piano della sicurezza, ampiamente utilizzate dalle Compagnie Aeree per rigettare le richieste di compensazione pecuniaria. In tali ipotesi, il vettore dovrà provare, al fine di andare esente da responsabilità, l’oggettiva impossibilità di rimediare prontamente all’inconveniente tecnico anche se aveva adottato tutte le misure per evitarlo. Esempio concreto: avaria di un motore prima del decollo. Al fine di andare esente da responsabilità, il vettore dovrebbe dimostrare di aver eseguito diligentemente e regolarmente tutti i lavori di manutenzione ordinaria dell’aereo e di non aver di conseguenza potuto evitare l’evento dannoso.

Da questa breve analisi, risulta evidente che la prova liberatoria del vettore non è semplice e tale scelta è motivata dall’esigenza di tutelare maggiormente il passeggero.

E’ risarcibile anche l’ulteriore danno (oltre alla compensazione pecuniaria sopra indicata)?

Sì, l’art. 12 del Regolamento CE n. 261/2004 fa comunque salvo l’eventuale danno ulteriore, stabilendo chiaramente che rimangono “impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”.

Esempio concreto: il ritardo di alcune ore mi ha fatto perdere una coincidenza nell’aeroporto di arrivo, mi ha costretto a pernottare in un albergo e ad acquistare un nuovo biglietto aereo per raggiungere la mia destinazione finale con un costo supplementare complessivo di 800 Euro. Posso chiedere l’ulteriore risarcimento del danno secondo i principi generali del diritto civile (ricordarsi di conservare ricevute, prenotazioni degli hotel, biglietti di aerei persi a causa del ritardo del primo volo ecc!).

Esempio opposto: il ritardo di alcune ore mi ha impedito di andare in spiaggia prima del tramonto del sole. Non posso chiedere alcun risarcimento ulteriore, ma solo la compensazione sopraindicata.

Si ricordi comunque che l’art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 prevede che “nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo…, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 Diritti Speciali di Prelievo per passeggero” (i Diritti Speciali di Prelievo sono definiti dal Fondo Monetario Internazionale. E’ necessario, quindi, effettuare una conversione in Euro o in altre valute).

Ok, questa è la teoria, ma cosa succede nella realtà? Come si comportano le Compagnie Aeree in genere?

In genere, la tendenza delle Compagnie Aeree è quella di “stancarvi” in modo da farvi desistere (ed è perfettamente comprensibile! Immaginatevi il caso di un volo low-cost da 15-30 Euro che viene a costare alla Compagnia Aerea 250 Euro di compensazione a passeggero per un ritardo di qualche ora! Non vi pare un tantino eccessivo?).

Alcune Compagnie Aeree hanno una pagina web speciale per inoltrare richieste e segnalazioni di questo tipo. Altre richiedono l’invio di una semplice e-mail. Alcune ammettono una segnalazione telefonica.

Fatelo, ma siccome tali sistemi non hanno alcun valore di notificazione legale, è molto probabile che non riceverete risposta alcuna. Buona parte di coloro che sono a conoscenza dell’esistenza del Regolamento CE n. 261/2004 “si arenano” a questo punto, tra le sabbie del tedio e della lungaggine “burocratica” e gli scogli dei problemi più urgenti della vita quotidiana.

Cosa devo fare per aumentare le mie possibilità di ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004?

1) E’ fondamentale spedire al vettore aereo una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e non limitarsi a semplici richieste telefoniche o attraverso il sito internet dell’azienda. Questione Posta Elettronica Certificata (PEC): va notato che alcune Compagnie Aeree hanno l’account PEC sempre pieno -mailbox quota exceeded- in modo da non ricevere notifiche di questo tipo aventi valore legale. Non sono mica scemi!-).

2) La raccomandata cartacea dovrebbe essere scritta e spedita da uno Studio Legale in modo da far capire che si sta “facendo sul serio”.

3) All’interno della lettera raccomandata è necessario ricostruire i fatti e allegare la fotocopia di tutti i documenti rilevanti (a. biglietto aereo, b. carta di imbarco, c. pagina web della Compagnia Aerea che dimostra il ritardo -spesso non più disponibile on-line dopo 12-24 ore dall’atterraggio dell’aereo- d. dati personali e numero conto corrente bancario per ricevere il pagamento).

4) Minacciare di segnalare la condotta della Compagnia Aerea, sporgendo un reclamo formale all’ENAC (Autorità che in Italia è garante del rispetto da parte delle Compagnie Aeree del Regolamento CE n. 261/2004), qualora non si dovesse ricevere risposta entro 6 settimane. L’ENAC non può condannare la Compagnia a pagare a voi la compensazione, ma può irrogare sanzioni amministrative piuttosto pesanti al vettore.

5) Minacciare di adire l’Autorità Giudiziaria con richiesta di condanna alle spese in caso di mancato pagamento.

Cosa reagiscono le Compagnie Aeree a questo punto?
A questo punto, la Compagnia Aerea vi risponderà sicuramente per non essere sanzionata dall’ENAC. E’ possibile che si scusino, che vi offrano buoni sconto o biglietti gratuiti per voli futuri oppure pagamenti parziali. Se l’offerta è buona, accettate. Difficilmente comunque sono disposti a pagare subito la somma prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 in modo integrale.

E’ anche possibile che respingano la richiesta di compensazione, adducendo l’esistenza di generici problemi tecnici, spesso senza indicare in dettaglio la causa eccezionale che ha determinato l’evento dannoso e le misure concretamente poste in essere per evitarlo (si comportano sovente così quando non sussiste una reale causa di giustificazione come uno sciopero del personale dell’aeroporto o un ordine dell’Autorità). Infatti, le Compagnie sperano sostanzialmente in una desistenza del soggetto danneggiato che non è sempre disposto a ricorrere all’Autorità Giudiziaria. Molto dipendente anche dal budget che hanno destinato a questo tipo di compensazioni. Se il budget sta per finire, è evidente che cercheranno di fare di tutto per non pagare, anche in quei casi in cui il vettore aereo oggettivamente sarebbe tenuto a riconoscere la compensazione.

In casi simili, conviene insistere, rilevando che la loro giustificazione non è conforme al diritto comunitario. Al tempo stesso è necessario minacciare di adire l’Autorità Giudiziaria e di segnalare la loro condotta all’ENAC. A quel punto, in genere preferiscono pagare siccome i costi di un giudizio (con condanna alle spese a carico del vettore) e le sanzioni irrogate dall’ENAC sono sicuramente superiori alle 250-400-600 Euro che vi devono.

Ultima riflessione “politicamente scorretta”: chi tutela realmente il Regolamento CE n. 261/2004 così come interpretato dalla Corte di Giustizia?

Il diritto comunitario spesso ha la natura del Gerione dantesco: un demone con il volto di uomo onesto, ma il corpo di serpente (la faccia sua era faccia d’uom giusto, tanto benigna avea di fuor la pelle, e d’un serpente tutto l’altro fusto Inferno, Canto XVII, vv. 10-12).

Infatti, tale Regolamento è posto formalmente a tutela del consumatore, il nuovo Re della società contemporanea. Tuttavia, prevedendo una tutela compensativa totalmente indipendente dal costo del biglietto e dal fatturato del vettore, tale Regolamento finisce per “colpire” molto più duramente le piccole Compagnie Aeree e quelle low-cost rispetto ai grandi colossi del trasporto aereo.

Immaginatevi una “coraggiosa” Compagnia Aerea low-cost che per 20-50 Euro vi porta in tutta Europa. Per 20-50 Euro decine di dipendenti di una “intrepida” realtà imprenditoriale lavorano per voi nel delicatissimo settore del trasporto aereo in cui basta che si inceppi un meccanismo per creare un ritardo di qualche ora. Pensate alle grandi Compagnie Aeree europee, alcune delle quali oggi possono contare persino sugli illimitati capitali degli sceicchi arabi che permettono di operare tranquillamente anche in perdita.

Chi ha più risorse da destinare alle compensazioni previste dal summenzionato Regolamento? Chi può permettersi di “ingaggiare” studi legali maggiormente specializzati per rendere più difficile il pagamento delle compensazioni? Chi può stipulare contratti più vantaggiosi con le Compagnie di Assicurazione? Chi ha più capitali per “oleare” i delicati meccanismi del trasporto aereo qualora ve ne fosse la necessità (scelta degli orari dei voli migliori, disponibilità di aeroporti più organizzati e con infrastrutture di livello superiore che riducono il rischio di ritardi)?

Molto probabilmente questo Regolamento (e la discutibile interpretazione che ne dà la Corte di Giustizia) rappresenta gli interessi del grande capitale contro quello medio-piccolo (o comunque non “allineato” all’interno degli oligopoli del trasporto aereo).

Di fatto, tale Regolamento contribuisce a ridurre anche la concorrenza (formalmente un dogma del “Gerione” Unione Europea!), siccome non prevede che l’ammontare della compensazione sia parametrato sulla base del costo del biglietto e del fatturato dell’impresa di trasporto (in un settore in cui l’evasione fiscale, per ovvi motivi, è pressoché inesistente).

Dunque, se il biglietto costa 20 Euro e la Compagnia Aerea ha un fatturato piuttosto contenuto, la compensazione in caso di ritardo dovrebbe essere significativamente più bassa rispetto al caso di un volo che, per la stessa tratta, costa 140 Euro ed è gestito da un vettore che genera un fatturato molto più elevato. Prevedere una compensazione uguale per tutte le Compagnie Aeree non fa altro che creare una situazione in cui il “peso economico” va a gravare in modo molto più marcato su quelle piccole e su quelle low-cost, contribuendo così indirettamente a ridurre la concorrenza.

Tuttavia, le eminenze grigie del diritto comunitario, i vari “Gerioni” dell’Europa delle Banche, della Finanza e della Grande Industria, sono maestri nel trincerarsi dietro “i diritti dei consumatori”, “la libera concorrenza” e “la democrazia” per salvaguardare gli interessi del grande capitale, mentre le istanze dei lavoratori e del capitale medio-piccolo sono sempre più accusati di “protezionismo” e di “populismo”.

Al tempo stesso, il fallimento economico europeo, ormai sempre più evidente, non fa altro che rafforzare i secondi, contribuendo ogni giorno a far cadere quell’ipocrita faccia d’uom giusto che maschera il vero volto del Gerione Unione Europea.

Avv. Gianluca Teat
(Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2016, Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore)

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet http://licenziamentodimissioni.it/index.html

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