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Venezia, case pubbliche e Legge Regionale 39/2017: rischio sfratto resta incombente. Lettere

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Venezia, case pubbliche e Legge Regionale 39/2017: rischio sfratto resta incombente. Lettere

In materia di case pubbliche e Legge Regionale 39/2017, vorrei segnalare che:

– la “moratoria” sugli sfratti per coloro che hanno nel nucleo familiare una persona ultrasessantacinquenne, sembra valga solo per coloro che hanno compiuto 65 anni alla data dell’1 luglio 2019, e non per gli anni e periodi successivi.

– nonostante le innumerevoli richieste alla Regione, accessi agli atti e verbali negati, e interventi dell’ufficio Anticorruzione e Trasparenza, non è stato ancora possibile avere dalla Regione i dati dell’ultimo quinquennio di alloggi Ater e dei Comuni del Veneto, le formule degli algoritmi.

– non si è vista la modifica per la specificità di Venezia, né sono stati forniti i dati dell’Osservatorio Regionale sulla Casa, al fine di verificare se negli ultimi anni gli alloggi nel Veneto sono aumentati o diminuiti…

Si elencano inoltre 4 cause di rischio di sfratto che mi risulta graverebbero su una coppia di coniugi pensionati in cui viene a mancare uno dei due:

1: riduzione della franchigia ISEE sui risparmi da 8.000 a 6.000 euro: l’ISEE–ERP risulterà automaticamente maggiorato di circa 2.000 euro, e tale maggiorazione potrà anche portare a superare il limite per la permanenza, e alla decadenza dell’assegnazione.

2: perdita della detrazione nell’Isee sulla parte reversibile della pensione del coniuge (pari solitamente al 60%): l’ISEE – ERP risulterà automaticamente maggiorato per la somma dell’intera quota di pensione di reversibilità acquisita, alla quale non verrà riconosciuta la detrazione prevista dall’ISEE (1.000/3.000 euro, come da legge: DPCM 159/2013), che potrà anche portare a superare il limite ISEE – ERP per la permanenza, e alla decadenza dell’assegnazione.

3: riduzione del tetto ISEE-EEP se il coniuge superstite subentrante viene considerato inquilino ”post legge 39/2017”, o , peggio, “nuovo inquilino”: se prima poteva mantenere l’alloggio anche con ISEE ERP entro i 35.000 €, ora, se non viene mantenuto tale limite tramite semplice subentro del coniuge superstite, perde il diritto all’alloggio non appena l’ISEE – ERP supera:

– i 26.000 €, se viene considerato inquilino ”post legge 39/2017”,

– o, peggio, 20.000 € (come pare ora orientato il Comune di Venezia) se viene considerato “nuovo inquilino”,

4: riduzione da 1,57 a 1,00 della scala di equivalenza dell’ISEE, che lo farà risultare maggiorato di circa il 57%:
in fase di calcolo dell’ISEE normale, la somma derivante dai risparmi (considerati, tolta la franchigia di 6.000 euro, circa al 20%) e redditi, non venendo più diviso per la scala di equivalenza paria 1,57, ma per 1,00, porterà ad un incremento del valore sia di ISEE che di ISEE -ERP, pari a circa il 57%.
Seppure le stime non siano precisissime, la sostanza appare quella descritta.

Prof. Fabio Mozzatto

Venezia.

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