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Abbiamo ben presente le immagini della tragedia accaduta sul cavalcavia di Mestre il 3 ottobre 2023: la barriera del cavalcavia sfondata da un pullman caduto sulla ferrovia che prende fuoco, le urla di chi assiste alla tragedia e di chi a bordo resta intrappolato tra le lamiere accartocciate e in fiamme.
Ventidue morti e quindici feriti ma, soprattutto, rimane l’incredulità di come sia potuta accadere un simile disastro su una strada frequentata quotidianamente da migliaia di veicoli. L’Autorità giudiziaria non ha ancora accertato definitivamente le cause del disastro, ma un dato sembra acclarato: il guard-rail che il pullman ha sfondato non era adeguato alla situazione e ciò ha contribuito significativamente al sinistro ed alle tragiche conseguenze.
Una questione simile è stata posta all’attenzione della Corte di Cassazione Civile la quale, con la recentissima ordinanza n. 11950 del 3 maggio 2024 ha esaminato il caso di un incidente stradale in cui un’automobile ha perso il controllo a causa dell’elevata velocità e si è schiantata contro un guard-rail, risultato poi difettoso.
Ricordiamo che i guard-rail sono dispositivi di sicurezza stradale che possono presentarsi in diversi formati a seconda delle necessità del luogo in cui vengono installati e, pur essendo classificabili in diverse categorie a seconda della loro destinazione e ubicazione, hanno sempre una duplice funzione fondamentale: impedire ad un veicolo di uscire dalla carreggiata, agendo come una barriera protettiva, e dall’altro quella di evitare collisioni frontali, prevenendo la possibilità che i veicoli vadano ad invadere la corsia opposta. Nel nostro ordinamento, la progettazione, la validazione e l’installazione delle barriere stradali di sicurezza ha formato oggetto, dapprima, del D.M. n. 223 del 1992 e, poi, dal D.M. n. 2367 del 2004, successivamente integrato da diverse circolari.
Nella vicenda in oggetto, la Corte d’Appello di Bologna aveva dichiarato la corresponsabilità di ANAS Spa nella causazione del sinistro, condannando l’ente a risarcire parzialmente i danni. La Corte bolognese ha stabilito che il guard-rail, privo della parte terminale arrotondata e discontinuo, aveva aggravato le conseguenze dell’incidente.
ANAS Spa impugnava dinanzi alla Corte Suprema la decisione, sostenendo che il tratto di strada fosse di proprietà del Comune e che la condotta del conducente fosse stata l’unica causa dell’incidente.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando come la mancanza di adeguata manutenzione e la discontinuità del guard-rail avessero avuto un ruolo determinante nell’incidente.
Il principio enunciato dalla Suprema Corte è chiaro: la Pubblica Amministrazione è responsabile per i danni causati da difetti nella manutenzione delle strade se non verifica e mantiene adeguatamente le barriere stradali, come i guard-rail.
La P.A. deve non solo collocare un’adeguata barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, ma anche verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti. Deve quindi intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza; qualora ometta questi interventi, vìola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile.
In conclusione la Cassazione ha confermato che la pubblica amministrazione è corresponsabile per i danni derivanti dalla mancata manutenzione delle barriere stradali. La decisione sottolinea l’importanza di rispettare sia le norme specifiche che le regole generali di prudenza per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Qualora l’Ente pubblico vìoli i suoi doveri di manutenzione, contribuendo così al verificarsi di un incidente, ne risponde direttamente.
Questa decisione della Corte di Cassazione non va certamente applicata tout court alla vicenda del cavalcavia di Mestre, sulla quale sono in corso le indagini, ma viene riferita al solo scopo di consentire una migliore comprensione dei principi generali circa la responsabilità della Pubblica Amministrazione.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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