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Trova obbligazione fascista del 1926 del nonno. Nipote Pd: “Fratelli d’Italia deve pagare”

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Obbligazione fascista del 1926, all’epoca chiamata “Prestito del Littorio”, posta all’incasso oggi. Vale circa 180mila euro. I consulenti legali convinti di ottenere soddisfazione da Fratelli d’Italia oggi eredità di quel Partito Fascista.

Spett.le Redazione,
si rappresenta quanto segue.

Correva l’anno 1926 quando il Sig. Marco C., classe 1904, allora giovane militante di destra, decise di sottoscrivere una obbligazione (segnatamente un Prestito del Littorio) con l’allora Partito Fascista per la somma di lire 5000 (una ragguardevole cifra per l’epoca in considerazione del fatto che il nostro Paese stava ancora pagando il salato conto della Prima Guerra Mondiale).

Il prestito del Littorio venne introdotto per tentare di limitare gli effetti collaterali indesiderati provocati dalla rivalutazione della lira, che era stata ottenuta per mezzo del progetto denominato Quota 90.

La manovra venne realizzata per mezzo della trasformazione forzosa di 15 miliardi di debito pubblico a breve/medio termine (1 miliardo di debito quinquennale e 14 miliardi di debito settennale), in un debito a lungo termine, per complessivi 27,5 miliardi di lire, denominato consolidato. All’interno di quest’ultimo venne compreso anche danaro fresco di nuova raccolta.

Nell’esecuzione di questa manovra, il governo puntò in particolare sull’effetto deflativo che sarebbe scaturito dalla sottrazione dal mercato a breve di una tale massa di danaro e valori mobiliari. La conversione ebbe carattere obbligatorio, ma venne percepita positivamente dall’opinione pubblica, come necessaria per salvare la lira.

Il rendimento venne fissato al 3,5% annuo, con restituzione del capitale alla scadenza trentennale. Per contro, il principale strumento finanziario precedente la guerra, era la Rendita Italiana (prestito irredimibile con rendimento del 5%).

Quel documenti che reca la data del 14 luglio 1926 fu sottoscritto dal Segretario della locale Tesoreria del Partito. Come poi andarono a finire le cose è storia costituzionale che si legge sui libri… !

Quell’obbligazione però non venne mai incassata e quel documento è andato smarrito.

Almeno fino a qualche tempo fa quando il nipote materno dell’uomo (che per ovvie ragioni vuole restare anonimo) eletto alla Camera – ironia della sorte – nelle file del P.D., rovistando tra le cose del nonno, ha ritrovato quel titolo di credito insieme a tanti altri vecchi ricordi di famiglia.

Il titolo è stato stimato da un consulente che ha calcolato, tra interessi, rivalutazione e capitalizzazione, dal 14 luglio 1926 ad oggi, una cifra creditoria di circa 180 mila euro.

Il deputato ha conferito incarico alle Avvocatesse Ilaria Napolitano e Sara Gitto del Foro di Roma di recuperare quel denaro dal Partito “Fratelli d’Italia” che subentra a tutti gli effetti giuridici nei rapporti debitori e creditori del Partito Fascista dell’epoca.

Solo per offrire qualche dato statistico : In Italia ci sono circa 10 milioni di Titoli di Credito “Antichi” (tra buoni postali, libretti bancari, Bot, ecc. non riscossi ed ancora riscuotibili) e, purtroppo, c’è molta disinformazione anche da parte degli Enti preposti al pagamento.

Ecco un breve vademecum per il risparmiatore :

E’ possibile ottenere il rimborso di titoli “antichi” quali libretti di risparmio, buoni e titoli di stato in genere?
Sì, è possibile, per il titolare o per i suoi eredi, richiedere il rimborso, maggiorato degli interessi oltre alla rivalutazione monetaria, a condizione che non sia decorso il termine prescrizionale di 10 anni. Tale termine decorre non necessarimente dalla data di emissione del titolo ma da quando il soggetto titolare è in grado di far valere il proprio diritto. In particolare, anche se il titolo è stato emesso oltre 10 anni fa, ma il soggetto interessato lo ha “ritrovato” solo recentemente (ovvero negli ultimi 10 anni) può agire per il rimborso dello stesso e la prescrizione inizierà a decorrere dal momento del ritrovamento.

Quanto può valere attualmente un titolo “antico”?
E’ questa una domanda alla quale non è possibile dare una risposta univoca senza l’ausilio di un consulente contabile esperto che proceda alla valutazione del singolo titolo in relazione all’anno di emissione, al tasso previsto per quel tipo di titolo, al succedersi delle leggi nel tempo, ai periodi di valutazione e svalutazione monetaria, all’introduzione della moneta unica europea ed ad altrettanti ulteriori coefficienti. In linea di principio, si può avere un’indicazione di massima del valore attuale del proprio titolo considerando il potere di acquisto che aveva la lira all’epoca di emissione del predetto titolo. In altri termini, sempre in linea generale, il titolare o l’erede avrebbe diritto ad ottenere oggi l’equivalente di quella somma di denaro, tradotta in euro, che all’epoca di emissione del titolo gli avrebbe consentito l’acquisto di un determinato bene. Per esempio, se negli anni 40 con 1.000 lire si acquistava fondo agricolo, oggi con la somma rivalutata e ricapitalizzata si avrebbe diritto ad ottenere una somma di denaro in euro che consenta l’acquisto di un terreno dello stesso tipo.

Se per uno o più titoli risultano più eredi o contitolari devono tutti partecipare alla richiesta di rimborso?
No, è sufficiente la partecipazione anche di un solo coerede o contitolare che riscuoterà l’intera somma salvo poi eventualmente conguagliare gli altri eredi o titolari.


Come si dimostra che il titolo è stato ritrovato negli ultimi 10 anni?

Nei moduli informativi che invia l’Associazione viene specificato di indicare una persona (anche un familiare) che sia a conoscenza del luogo e del periodo del ritrovamento del titolo. Tale nominativo, unitamente alla circostanza di tempo e di luogo del ritrovamento, dovrà essere indicata per iscritto all’Associazione attraverso apposita dichiarazione da allegare alla documentazione richiesta.


E’ vero che i vecchi buoni fruttiferi postali devono essere riscossi entro 30 anni?

I vecchi buoni fruttiferi postali avevano scadenza trentennale. Questo vuol dire che allo scadere dei 30 anni il titolare aveva 10 anni di tempo (tempo ordinario di prescrizione) per chiederne il pagamento. Naturalmente, questo discorso, in relazione alla decorrenza dei 10 anni per chiedere il rimborso è diverso se il soggetto erede del titolare o il titolare stesso non era a conoscenza dell’esistenza del titolo. In tal caso, come già detto, la prescrizione inizia a decorrere dal ritrovamento del titolo stesso. Un esempio vale a chiarire la questione: negli anni tra il 1940 ed il 1980 era tradizione da parte dei parenti sottoscrivere in favore di minori (in occasione di nascite, battesimi o altre ricorrenze) buoni postali in favore dei minori stessi i quali, naturalemente, non potevano essere a conoscenza di tali fatti. In molti casi, tali titoli sono stati ritrovati dopo decenni, fortuitamente ma anche se decorso il periodo di scadenza trenetennale può esserne richiesto il rimborso entro 10 anni dalla “scoperta” del titolo stesso.


Per quali titoli si può chiedere il rimborso?

Innanzitutto si precisa che in linea generale tutti i titoli possono essere riscossi, anche quelli emessi sotto la vigenza del Regno d’Italia.

Tra i più “frequenti” dei quali ci occupiamo ricordiamo, oltre i classici libretti di risparmio bancari e postali, i buoni fruttiferi postali, i certificati di debito pubblico del Regno d’Italia, i certificati di debito pubblico dello Stato Italiano, i prestiti redimibili ecc.

E’ possibile chiedere il rimborso di libretti di risparmio bancari emessi da banche non più esistenti?
Sì, è possibile chiedere il rimborso anche di libretti di risparmio bancari emessi da banche non più esistenti inoltrando la richiesta alla Banca d’Italia in quanto garante delle obbiligazioni degli Istittuti di Credito.

A disposizione per maggiori chiarimenti, porgo Cordiali saluti.

Dott. Luigino Ingrosso

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La discussione è aperta: una persona ha già commentato

  1. Un giorno nel seguente passaggio si fa riferimento ad una Associazione, di che Associazione si fa riferimento? “Come si dimostra che il titolo è stato ritrovato negli ultimi 10 anni?
    Nei moduli informativi che invia l’Associazione viene specificato di indicare una persona (anche un familiare) che sia a conoscenza del luogo e del periodo del ritrovamento del titolo. Tale nominativo, unitamente alla circostanza di tempo e di luogo del ritrovamento, dovrà essere indicata per iscritto all’Associazione attraverso apposita dichiarazione da allegare alla documentazione richiesta.”
    Questo per inoltrare eventualmente la mia posizione.grazie

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