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Coniuge infedele ed addebito della separazione: i nuovi principi legali

La Corte di Cassazione è stata investita della questione relativa alla rilevanza dell’infedeltà, introducendo con la sentenza n. 11394 del 29 aprile 2024 nuovi principi in tema di infedeltà. L’addebito della separazione è un rimedio di natura sanzionatoria inflitto al coniuge la cui violazione dei doveri coniugali sia stata talmente grave da rendere intollerabile la […]

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La Corte di Cassazione è stata investita della questione relativa alla rilevanza dell’infedeltà, introducendo con la sentenza n. 11394 del 29 aprile 2024 nuovi principi in tema di infedeltà.

L’addebito della separazione è un rimedio di natura sanzionatoria inflitto al coniuge la cui violazione dei doveri coniugali sia stata talmente grave da rendere intollerabile la prosecuzione vita coniugale.

Il dovere di mantenimento riconosciuto in favore di uno dei coniugi (tematica già affrontata nella nostra rubrica) si basa su diversi requisiti, quali la disparità economico finanziaria dei coniugi, la durata del matrimonio e la possibilità del coniuge richiedente il mantenimento di trovare ancora spazio nel mercato lavorativo. Tale istituto non ha, come nel caso dell’addebito, natura sanzionatoria, ma è volto a garantire un sostegno economico al coniuge che non possiede adeguati redditi, permettendogli di mantenere un tenore di vita simile a quello avuto durante il matrimonio.

Il riconoscimento del diritto al mantenimento può essere concesso solo al coniuge cui non sia addebitata la separazione (proprio per la sua natura sanzionatoria).

Torniamo all’analisi dei requisiti necessari per l’addebito della separazione, ossia della responsabilità per la fine della vita coniugale.

I doveri coniugali sono espressamente sanciti dall’art. 143 del codice civile, che stabilisce che dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione dell’interesse della famiglia ed alla coabitazione. Il successivo articolo 151 del codice civile si occupa proprio dell’addebito della separazione, prevendendo al comma secondo che “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

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La Suprema Corte, investita della questione, ha avuto modo di precisare principi già sanciti dalla giurisprudenza precedente (sentenza n. 1893 del 29 gennaio 2014) stabilendo che, affinché possa essere addebitata la separazione in capo ad uno dei coniugi, è necessario che la violazione di uno o più dei doveri coniugali sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto diretto tra la suddetta violazione e la fine del rapporto.

Questo rapporto causa-effetto dovrà essere valutato con riguardo al comportamento di entrambi i coniugi, poiché non sempre la violazione dei doveri coniugali può essere riconosciuta come causa dell’intollerabilità della prosecuzione matrimoniale. Con la sentenza del 2014 la giurisprudenza di legittimità aveva infatti escluso che l’adulterio della moglie fosse causa della fine del matrimonio, essendo emerso nel corso del processo che la moglie aveva tradito il marito per “ripicca”, a seguito del più grave e reiterato tradimento del marito, al quale era poi stata addebitata la separazione.

Si può estrapolare il principio cardine per cui l’infedeltà deve essere la causa della crisi coniugale e non il suo effetto.

Non solo infedeltà; la giurisprudenza ricorda che la separazione sia addebitale nel caso di violazione di uno qualsiasi dei doveri sanciti dall’art. 143 c.c. come, ad esempio, nel caso del coniuge che abbandoni ingiustificatamente la casa coniugale, venendo meno sia al dovere di solidarietà familiare sia a quello della coabitazione.

Dunque, l’addebito della separazione non può essere riconosciuto qualora, pur sussistendo la violazione di uno dei doveri stabiliti dall’art. 143 c.c., il coniuge nei cui confronti sia rivolta la domanda di addebito riesca a dimostrare che il rapporto era già in crisi e che il suo comportamento, per quanto deprecabile, non è la causa della crisi.

Quali sono le conseguenze dell’addebito della separazione?

Il coniuge ritenuto responsabile della crisi coniugale dovrà subire:

– la perdita dei diritti successori nei confronti del coniuge cui non sia addebitata la separazione;

– la condanna alle spese del giudizio;

– la perdita del diritto all’assegno di mantenimento.

Con la sentenza del 19.11.2020 n. 26383, la Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che “la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancata pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva”.

In altre parole, il coniuge tradito può chiedere il risarcimento di ulteriori danni, che naturalmente dovranno essere dimostrati; la Corte ha precisato come sia necessario che “la condizione di afflizione indotta dal coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale”.

Curioso è il riferimento alla “soglia di tollerabilità”, concetto non certo univoco…

In conclusione, la Corte ha chiarito come dinanzi ad una richiesta di addebito della separazione, il Giudice debba effettuare una valutazione quanto mai rigorosa e fondata sulla valutazione complessiva della condotta dei due coniugi.

Anche in presenza di un’evidente violazione del dovere di fedeltà o di altro dovere legalmente previsto dall’art. 143 c.c., la dimostrazione della sua gravità è di complessità e delicatezza tale da richiedere necessariamente un’attenta valutazione da parte dei Professionisti del settore prima di avanzare domanda di addebito o, ancor più, di risarcimento del danno. 

Avv. Luca Azzano-Cantarutti     Avv. Giulia Azzano-Cantarutti

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Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Luca Azzano-Cantarutti , avvocato con abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori. Già parlamentare. Nel 1990 fonda lo Studio Legale Azzano-Cantarutti & Associati, con sede in Venezia, San Marco 3911, ed altra sede in Adria.
Giulia Azzano-Cantarutti è Avvocato, fra i più giovani in Italia a conseguire l'abilitazione, cura in particolare il diritto di famiglia e delle successioni.
Per contatti : segreteria@acstudiolex.it
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