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Codacons: ricorso a Corte Costituzionale contro ordinanze Regione Veneto

In merito alle disposizioni in apparente conflitto tra Governo e Regione Veneto sull’emergenza coronavirus, il Codacons ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale, impugnando l’ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 del Governatore Zaia che anticipa la fase 2, per conflitto di attribuzioni tra organi istituzionali. La tesi dell’associazione è che, pur consapevoli e convinti […]

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Venezia, case pubbliche e Legge Regionale 39/2017: rischio sfratto resta incombente. Lettere

In merito alle disposizioni in apparente conflitto tra Governo e Regione Veneto sull’emergenza coronavirus, il Codacons ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale, impugnando l’ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 del Governatore Zaia che anticipa la fase 2, per conflitto di attribuzioni tra organi istituzionali.

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La tesi dell’associazione è che, pur consapevoli e convinti che i cittadini debbano essere liberati al più presto dalle limitazioni imposte dall’emergenza, non si può consentire che una sola regione faccia violenza alle altre e che vi siano discriminazioni tra cittadini e maggiore esposizione al rischio di contagio a seconda della regione di residenza.

Ecco cosa scrive il Codacons nel ricorso contro la Regione Veneto sul quale si pronuncerà a breve la presidente della Consulta, Marta Cartabia:

“Sin dall’inizio dell’emergenza forti e aspri sono stati i confronti, o meglio i conflitti, tra il Governo e le Regioni, sulle modalità di gestione dell’emergenza. In particolare, Veneto e Lombardia, che sono anche le zone più colpite dal contagio, hanno espresso numerose volte dichiarazioni di segno opposto a quelle dello Stato. Tali conflitti sono diventati più aspri quando si è iniziato a discutere della c.d. fase 2. Da Nord a Sud regna la confusione. Le Regioni procedono in ordine sparso, senza alcun coordinamento. C’è chi desidera aprire tutto e subito, chi preferisce affidarsi agli scienziati, chi invoca la data del 4 maggio, e chi, invece, leggi alla voce Vincenzo De Luca, è pronto a chiudere i confini del suo territorio. Siamo ad un passo dal caos. L’art. 117 Cost., assegna alla potestà esclusiva dello Stato la materia della profilassi internazionale, dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, materie tutte che vengono in rilevo nella vicenda in esame.

– Art. 117 co 2 lett. q)

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Com’è noto tale norma riserva la materia della profilassi internazionale allo Stato.

Per quest’ultima, comunemente e pacificamente, si intende l’insieme di norme e di metodi intesi a evitare o prevenire il diffondersi di malattie. In particolare, le norme e i provvedimenti che si devono adottare, collettivamente o da parte di singoli, per la difesa contro una determinata malattia, e la loro applicazione pratica;

– Art. 117 co 2 lett h)

L’ordine pubblico e la sicurezza sono di competenza esclusiva statale.

Codesta Corte ci insegna che tale norma «riserva allo Stato […] le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l’integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l’esistenza stessa dell’ordinamento (sent. 285/19)».

Orbene appare evidente che l’emergenza COVID investa chiaramente profili attinenti all’ordine pubblico e alla sicurezza, minacciando beni fondamentali quali il diritto alla salute dei cittadini;

– Art. 117 co 2 lett. d)

Codesta Corte ci insegna che la sicurezza dello Stato investe la sua personalità in quanto tale che può essere minacciata dall’esterno o dall’interno.

L’emergenza COVID sta piegando il paese con il rischio che nel caso l’intervento dello Stato non giunga in tempo o si sostituisca ad esso il disordine degli interventi Regionali, ci siano sommosse popolari, accenni di ribellione ecc..

– art. 117 co. 3 – la competenza concorrente in materia di salute.

Secondo l’insegnamento di codesta Corte in subiecta materia spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali e la definizione delle prestazioni essenziali (c.d. LEA). Tale orientamento è stato trasfuso agli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 502 del 1992 che, in breve, attribuiscono, da un lato, allo Stato la predisposizione del Piano Sanitario Nazionale che definisce obiettivi attesi, i programmi, le aree d’intervento e le prestazioni essenziali e, dall’altro lato, attribuiscono alle Regioni la gestione diretta della sanità attraverso le ASL e le altre strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate.

Ciò posto, è evidente che per l’emergenza COVID, involgendo il diritto primario alla salute, i principi fondamentali per la c.d. fase 2 spettano allo Stato, e solo norme dal carattere integrativo spettano alle Regioni.

– art. 120, co 2 Cost.

Tale norma, posta a presidio di interessi fondamentali dello Stato, assegna al Governo il ruolo di granate dell’unità di azione e indirizzo dello Stato nelle particolari e rilevanti materie ivi indicate, tra cui la salute, i diritti civili e sociali dei cittadini, l’economia.

Ebbene, anche tale norma appare violata dalle reiterate condotte poste in essere dalla Regione Lombardia e della Regione, che stanno ogni giorno di più minando l’unità dello Stato nella gestione di questa gravissima pandemia e sta mettendo in pericolo l’uniforme erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni fondamentali, tra le quali spiccano ovviamente quelle sanitarie”.

Per tali motivi il Codacons, con un ricorso firmato dagli avv.ti Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Guglielmo Saporito, ha chiesto alla Corte Costituzionale in Via cautelare:

di voler disporre, in via d’urgenza, la sospensione dei gravati comportamenti formali posti in essere dalle Regioni Veneto e Lombardia, ordinando alle stesse di astenersi dal porre in essere ulteriori comportamenti lesivi delle attribuzioni statali in subiecta materia, definendo, in via provvisoria, a chi spettano le attribuzioni, tra Stato e Regioni, per la gestione della c.d. fase 2, nell’ambito dell’emergenza COVID19

Nel merito:

1) di voler, in sede di definizione del sollevato conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione, accertare e dichiarare a chi spettano, in base alle norme costituzionali sopra richiamate, le attribuzioni per la gestione della c.d. fase 2, nell’ambito dell’emergenza COVID19.

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