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Canone Rai con la bolletta: come si paga, quanto si paga, chi lo paga

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Canone Rai con la bolletta, come si paga, quanto si paga, chi lo paga

Canone Rai con la bolletta, questo sconosciuto, per molti. Come si fa, chi deve pagarlo, come chiedere un rimborso, come essere esentati… Sono molte le domande che circondano questo momento iniziale di incertezza, per questo pare utile raccogliere tutte le informazioni di cui si ha certezza ad oggi.

Il canone Rai deve essere pagato da chiunque detenga una televisione. Ovviamente, non importa marca e modello, e neanche se invece di uno se ne possiedono due o tre nella stessa abitazione. Quella che fa testo, ai fini dell’obbligo al pagamento, è la definizione del ministero dello Sviluppo: dovrà pagare chiunque sia in possesso di un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare.

Il canone Rai, configurabile come una tassa di possesso, è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti di una famiglia, a prescindere dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi televisivi. Se marito e moglie appartengono alla stessa famiglia il canone è dovuto una sola volta.

Allo stesso modo, il pagamento del canone è dovuto sempre una sola volta anche in caso di ‘seconde case’. La presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la residenza anagrafica (le cosiddette «utenze domestiche residenti»). Nelle seconde e terze case, ad esempio, pur essendoci un’utenza elettrica, ad essa non viene associato il pagamento del canone Rai, a meno che il soggetto non abbia deciso di spostare in una di queste la propria residenza fiscale. In quel caso deve provvedere al pagamento della tassa di possesso se dispone di un apparecchio televisivo.

Non ho il televisore, ho tablet, computer e smartphone, devo pagare?
Il ministero dello Sviluppo in una nota ha precisato che le utenze domestiche non devono pagare il canone per il possesso di computer, cellulari e tablet.
Il canone Rai è dovuto solo da chi possiede quegli «apparecchi in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno». I possessori di smartphone e tablet non sono tenuti a pagare. Il vero vincolo tecnologico sta nel ricevitore DVB-T: l’unica discriminante è rappresentata dalla presenza di un sistema di sintonizzazione per ricevere il segnale televisivo.

Quando chiedere un rimborso?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile chiedere il rimborso del canone tv pagato con l’addebito in bolletta qualora non dovuto. I contribuenti possono inviare da subito l’istanza con raccomandata allo Sportello Abbonamenti TV dell’Agenzia delle Entrate o, in modalità telematica, a partire dal 15 settembre, attraverso internet. Occorrerà aspettare metà settembre per i tempi necessari per lo sviluppo dell’applicazione web dedicata.
Il modello da usare con le relative istruzioni per la richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla tv per uso privato indebitamente pagato attraverso l’addebito sulle fatture di energia elettrica si trova sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it.

Il cittadino può chiedere il rimborso del canone tv, ad esempio, nel caso in cui egli stesso o un altro componente della sua famiglia sia in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di convenzioni internazionali) e sia stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva.

Sono esenti i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro. E’, inoltre, possibile presentare la domanda di rimborso se il contribuente ha pagato il canone tramite addebito in bolletta e lui stesso o un altro componente della famiglia lo ha versato anche con modalità diverse.

Infine, la richiesta di rimborso è ammissibile quando il cittadino ha pagato il canone in bolletta e lo stesso canone risulta corrisposto anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della famiglia. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per chiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone attraverso la sua fornitura elettrica.

L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.

Come chiedere un rimborso?
La richiesta di rimborso può essere inviata, insieme a una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Il titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, gli eredi o gli intermediari abilitati delegati dal contribuente potranno presentare l’istanza anche in via telematica attraverso l’applicazione web disponibile dal 15 settembre sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I rimborsi vengono effettuati dalle imprese elettriche con accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, purché entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Quando e quanto si paga?
Dal 2016, per volontà del governo, il canone è addebitato sull’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. L’ammontare previsto è di 100 euro. La prima tranche, addebitata in bolletta nel mese di luglio, è stata di 70 euro. Il saldo avverrà entro la fine dell’anno. Se si ritiene che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia comunicandolo all’Agenzia delle Entrate che effettuerà dei controlli a campione.

Non voglio più pagare la Rai, voglio disdire l’abbonamento, non accendo più la televisione, non voglio più pagare, è possibile?
No, questo è cambiato. Dal 1 gennaio 2016 la disdetta per «suggellamento» non è più prevista. Si tratta di una procedura che comportava l’arrivo a casa di un tecnico che «modificava» l’apparecchio televisivo in modo che non captasse più il segnale. Ora si può soltanto presentare dichiarazione di esenzione di cui parliamo sopra.

Quando devo chiedere l’esenzione?
Per il 2016 la dichiarazione presentata entro il 16 maggio esonerava dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il secondo semestre 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.

L’Agenzia delle Entrate si è dichiarata, comunque, a disposizione dei cittadini per dissolvere tutti i dubbi in fatto di rimborso del canone Tv, nei casi in cui sia stato addebitato in bolletta elettrica ma non dovuto.

Per chiedere un rimborso, si specifica in una nota: “va utilizzato il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) e su quello della Rai (www.canone.rai.it)”.
Poi c’è anche una via più tecnologica: “i contribuenti possono presentare la richiesta utilizzando una specifica applicazione web, disponibile dal prossimo 15 settembre, direttamente online sul sito delle Entrate”, fa sapere l’Agenzia.

In alternativa si può sempre ricorrere al servizio postale, procedendo alla domanda di rimborso tramite con raccomandata. L’Agenzia sottolinea come sul proprio sito sia stato dedicato un approfondimento ai quesiti più frequenti, raccolti anche attraverso il “nuovo canale di assistenza via Facebook”.

Mario Nascimbeni | 10/08/2016 | (Photo d’archive) | [cod canorai]

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2 persone hanno commentato. La discussione è aperta...

  1. Ha ragione Sig. Orazio Mario, la stessa sorpresa l’abbiamo avuta noi stessi, nelle nostre case. Le comunicazioni preventive degli enti autorizzati dicevano però così…

  2. Buona l’informazione, qualche imprecisione non so se dovuta all’articolo o alla bolletta Enel che mi è appena arrivata. Infatti mentre nel suddetto articolo si parla di 70 euro come prima tranche del pagamento del canone rai, nella mia bolletta sono 80 gli euro indicati da pagare con il consumo di energia elettrica. Chi ha ragione?
    Grazie per l’attenzione.
    Mario Casale

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