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“Avvocati ‘rei’ di danni solo per dolo-colpa grave, Anf: Era ora”. La lettera

“Per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione l’avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave; non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto”. L’Associazione nazionale forense (Anf) benedice questa formula destinata ad entrare nel ddl 745 che riguarda norme in materia di responsabilità […]

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“Per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione l’avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave; non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto”.
L’Associazione nazionale forense (Anf) benedice questa formula destinata ad entrare nel ddl 745 che riguarda norme in materia di responsabilità degli avvocati. Piace e serve questa specifica perché “realizza un doveroso riequilibrio dello statuto di responsabilità del professionista forense”, come si spiega nella memoria del segretario generale di Anf Giampaolo Di Marco portata in commissione Giustizia del Senato da Rosanna Mura. Già ora è previsto che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”, ma per Anf è “opportuno introdurre una disciplina specifica della responsabilità civile dell’avvocato”, in quanto l’assenza di una norma specifica “ha consentito il formarsi di una giurisprudenza che spesso ha ritenuto gli avvocati responsabili anche solo per colpa lieve, arrivando a volte a configurare vere e proprie forme di responsabilità oggettiva”. Dunque, è “fondamentale” introdurre “uno statuto di responsabilità specifico per l’avvocato che estenda la limitazione di responsabilità nelle sole ipotesi di dolo o di colpa grave a tutti gli atti ed i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione di avvocato eliminando, in relazione a tali prestazioni, il vaglio circa la sussistenza o insussistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà”. Ed è altrettanto “fondamentale” escludere “ogni possibile responsabilità in relazione all’attività di interpretazione di norme di diritto, prevedendo un’area di insindacabilità delle valutazioni”.

La norma che si vuole introdurre, specifica l’Anf, “lungi dal volere introdurre una previsione di favore per gli avvocati, assolve alla funzione di garantire appieno il diritto di difesa per i cittadini”. Limitare le ipotesi di responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave per tutte le attività dell’avvocato (e non solo quelle connotate da speciale difficoltà) “trova giustificazione nelle caratteristiche specifiche dell’attività difensiva che si esplica in un contesto conflittuale e di incertezza circa il contenuto dei diritti in gioco. È quindi corretto che le attività forensi siano considerate ex lege come sempre connotate da speciale difficoltà o comunque come attività con caratteristiche che postulano una particolare libertà di azione nel compimento di scelte di strategia difensiva. Allo stesso modo, è indispensabile che non possa mai costituire fonte di responsabilità civile per il difensore l’interpretazione della legge”. Ben venga quindi una modifica legislativa che “realizza una indispensabile armonizzazione degli statuti di responsabilità dei diversi operatori del diritto, prevedendo che lo statuto di responsabilità di chi esercita il ministero di difensore sia parificato a quello di chi svolge funzioni magistratuali”. La disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati “da sempre”, infatti, prevede sia una limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave, sia una piena esenzione di responsabilità per l’interpretazione di norme di diritto. Anf sottolinea anche che “occorre riaffermare che perché ci sia una piena esplicazione del diritto costituzionale alla difesa, è necessario che all’avvocato sia garantita autonomia ed indipendenza nella prestazione dell’attività difensiva e nell’opera di interpretazione della norma”.

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Burocrazia-tilt informatici, avvocati denunciano incombenze extra
Anf: Costretti a grande lavoro che sarebbe delle cancellerie

La “crescente burocratizzazione della giustizia rende oltremodo incerto l’operare concreto degli avvocati, chiamati a districarsi tra una serie sempre più complessa di norme applicative e relative interpretazioni, rispetto alle quali non vi è modo quasi mai di interfacciarsi con alcuno se non con una macchina”. Lo evidenzia l’Anf, Associazione nazionale forense nella memoria del segretario generale di Anf Giampaolo Di Marco portata in commissione Giustizia del Senato da Rosanna Mura. Tale situazione densa di previsioni di decadenze (che incombono solo ed esclusivamente sul legale), rende purtroppo non escludibile una responsabilità per un disguido informatico non addebitabile ad una scelta difensiva, quanto ad un malfunzionamento del sistema, così ai sempre più frequenti overruling”. In altre parole, un sistema va in tilt e la ‘colpa’ ricade sull’avvocato di turno. Insiste l’Il massiccio ricorso al processo telematico, ormai anche nel settore penale, riversa ancora una volta solo sul legale, la responsabilità di passaggi che non attengono allo studio o alle decisioni difensive ma solo, ed unicamente, a adempimenti formali e, potrebbe dirsi, amministrativi”.

E non è un problema di poco conto, la questione pesa parecchio sull’attività dei legali perché questo genere di “adempimenti sono oggi una parte enorme del lavoro dell’avvocato, che dedica a tali incombenze un tempo pari se non superiore a quello nel quale svolge il lavoro per il quale ha studiato ed è abilitato”.

Tra burocrazia e tilt informatici si determina per gli avvocati l’incombenza di “un impegno che supplisce ai vuoti della amministrazione della giustizia e soprattutto fa ricadere sugli avvocati, secondo prassi operative adottate in gran parte dei Fori, un lavoro che appartiene per competenze e responsabilità alle cancellerie”.

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Ben venga anche per questo, dice l’Anf, la norma secondo cui “per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione l’avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave; non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto”.

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