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Il grave episodio di bullismo verificatosi a Padova, dove alcune ragazzine tredicenni hanno colpito e offeso una coetanea per poi inserire in Rete il video dell’aggressione, ha colpito l’opinione pubblica e sollevato ancora una volta il coro di quanti chiedono sanzioni severe per le colpevoli ed anche per i loro genitori.
I recenti fatti di Padova non sono infatti isolati ma sono stati l’ennesima espressione di una violenza che riguarda ormai anche i comportamenti tenuti da ragazzi d’età sempre più ridotta, dando luogo ad un allarme sociale che da tempo vede impegnati nel contrasto anche i nostri Tribunali.
Vediamo che cosa prevede la Legge.
Chi risponde penalmente degli atti di bullismo?
Come è noto, la responsabilità penale è personale e, quindi, i genitori non rispondono del reato nel caso di atti di bullismo compiuti dai figli.
Quanto ai ragazzi, vanno distinte due ipotesi.
Se il responsabile non ha ancora compiuto 14 anni non è imputabile (articolo 97 del codice penale) ma il Giudice, qualora accerti la sua pericolosità sociale, potrà assoggettarlo ad una misura di sicurezza quale il riformatorio giudiziario.
Se il responsabile ha tra i 14 e i 18 anni, ai sensi dell’articolo 98 del codice penale sarà necessario un esame caso per caso, onde accertare se il soggetto aveva la capacità di intendere e di volere.
Giova ricordare che, se il giudice lo ritiene necessario (per le condizioni del minore e altro), può emettere sentenza di non luogo a procedere per “irrilevanza del fatto”; è inoltre prevista la possibilità che il giudice sospenda il processo e affidi in prova il minore ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.
I genitori sono sempre tenuti a risarcire i danni provocato dai figli responsabili di atti di bullismo?
A prescindere dalla responsabilità penale, gli atti di bullismo provocano alla vittima un danno fisico e psicologico; chi è tenuto a risarcire questi danni?
Secondo la Corte di Cassazione “se il minore è incapace di intendere e di volere, i genitori, con i quali coabita, sono responsabili del fatto dannoso da lui commesso a norma dell’art. 2047 c.c., quali persone tenute alla sorveglianza, mentre se il minore è capace di intendere e di volere, i genitori rispondono a norma dell’art. 2048 c.c., non solo quali sorveglianti, ma anche come educatori” (sentenza n. 5485/1997).
L’educazione dev’essere “personalizzata ed efficace” e, come pure la vigilanza, può ritenersi “adeguata” solo se impartita “in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore” (sentenza n. 26200/2011), in modo da rispondere efficacemente alle necessità educative del singolo.
Chi risponde dei danni se gli episodi di bullismo si verificano a scuola o durante una gita scolastica od un campus estivo?
La responsabilità dei genitori non è esclusa da un’assenza temporanea del minore dalla residenza familiare, anche se prolungata, e quand’anche dovuta a motivi di svago, di studio o di lavoro (sentenza n. 7050/2008).
Se il figlio coabitante compie un illecito in occasione di una gita scolastica, di un soggiorno di studio, di una vacanza presso o con amici e parenti ed altri simili, ed anche se questi sia stato affidato all’altrui vigilanza, il genitore ne risponderà egualmente ai sensi dell’art. 2048, proprio perché la responsabilità prevista dalla norma è fondata non già solo sull’obbligo di vigilanza, ma pure sul dovere di educare del minore esercitando un’”adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari” (sentenza n. 3963/2014).
Giova peraltro evidenziare che l’art. 2048 codice civile stabilisce che i precettori e coloro che insegnano un arte o un mestiere sono responsabili (eventualmente in solido con i genitori del ragazzo) del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui erano sotto la loro sorveglianza; la giurisprudenza ha considerato “precettori” gli insegnanti di scuole pubbliche e private, gli istruttori sportivi, gli organizzatori di una settimana bianca, gli assistenti di colonie per le vacanze dei minori, i maestri in servizio presso un patronato scolastico.
Costoro potranno esimersi da responsabilità soltanto dimostrando di essere stati presenti e che non aver potuto materialmente impedire l’evento, dato il suo carattere imprevedibile, repentino ed improvviso; dovranno altresì dimostrare di aver esercitato la sorveglianza con una diligenza diretta ad impedire il fatto, essendo necessario un grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere.
In conclusione, i genitori sono tenuti a garantire ai figli un’educazione adeguata ed a vigilare sul loro operato e sono comunque tenuti a risarcire i danni patrimoniali e morali patiti dalle vittime di atti di bullismo anche se affidati alla vigilanza di terze persone, le quali potranno essere chiamate a rispondere insieme ai genitori dei ragazzi loro affidati.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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