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Venezia ai primi posti per “furti con destrezza”: da dove arriva l’ “impunità” dei borseggiatori?

Il dilagante fenomeno dei borseggi sta vedendo la città di Venezia primeggiare fra le principali italiane: in tutta la provincia si contano oltre quarantamila denunce soltanto nel 2023. Il numero indicato è solo indicativo della situazione, atteso che sono moltissime le vittime di borseggio che, pur subendolo, non sporgono querela; ciò accade soprattutto in turistiche […]

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Il dilagante fenomeno dei borseggi sta vedendo la città di Venezia primeggiare fra le principali italiane: in tutta la provincia si contano oltre quarantamila denunce soltanto nel 2023.

Il numero indicato è solo indicativo della situazione, atteso che sono moltissime le vittime di borseggio che, pur subendolo, non sporgono querela; ciò accade soprattutto in turistiche come Venezia, Firenze e Milano ove il flusso costante di stranieri giornalieri costituisce terreno quanto mai fertile.

Ma dal punto di vista legale, come si inquadra il borseggio? Quali sono le conseguenze per chi lo commette?

La fattispecie rientra nel reato di furto disciplinato dall’art. 624 del codice penale che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €. 154 ad €. 516 “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”.

La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che la fattispecie del borseggio non si possa qualificare come semplice furto, in quanto caratterizzata dalla presenza di una certa abilità e sveltezza da parte del borseggiatore. Ciò, da un punto di vista legale, comporta l’applicazione dell’aggravante disciplinata dall’art. 625 dello stesso codice che prevede l’aumento di pena da due a sei anni nel caso in cui il furto venga commesso, per l’appunto, con destrezza.

A seguito della nota riforma Cartabia (D. Lgs. 150/2022) il reato di furto con destrezza è stato reso procedibile a querela di parte, rimanendo invece procedibile d’ufficio nei soli casi in cui la persona offesa sia incapace per età od infermità, o nella fattispecie indicata dall’art. 625 n. 7 c.p. La riforma ha certamente avuto di mira l’alleggerimento del carico giudiziario, limitando notevolmente il numero dei casi in cui lo Stato ha l’obbligo di procedere penalmente a fronte della commissione di un reato.

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Oggi, dunque, il borseggiatore può essere perseguito solo se la persona che subisce il danno sporge formale querela nei sui confronti: si badi bene che è solo la vittima ad avere il potere di richiedere l’esercizio dell’azione penale, nessun altro. Se infatti altri dovessero riconoscere il borseggiatore non potranno recarsi direttamente dai Carabinieri o dalla Polizia, ma al più potranno fornire tale informazione alla vittima affinché sia quest’ultima a denunciarlo.

Questo cambiamento di rotta riferito alla procedibilità del reato (oggi a querela di parte, non più d’ufficio) ha aumentato il numero dei borseggiatori e rafforzato la loro garanzia di impunità in quanto, come noto, le migliaia di turisti quotidianamente presenti in città d’arte non impiegano il proprio tempo per recarsi in una stazione dei Carabinieri o di Polizia; ciò a meno che il bene sottratto non abbia un rilevante valore economico.

Poco cambierebbe anche se il furto venisse commesso alla presenza delle forze dell’ordine: l’art. 831 del codice di procedura penale prevede infatti l’arresto facoltativo per il reato di furto, ma solo se è giustificato “dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”. La fattispecie sarebbe applicabile se il borseggiatore risultasse armato o se si servisse della violenza per la sottrazione del bene (circostanza che qualificherebbe il fatto come rapina e non solo come furto aggravato); in caso contrario l’Agente che assiste alla sottrazione commessa con agilità non potrebbe far altro che fermare il ladro ed identificarlo, per poi rilasciarlo.

Ricordiamo inoltre che, essendo il borseggio procedibile solo a querela di parte, se anche l’Agente dovesse arrestare il delinquente la persona offesa dovrebbe sporgere immediatamente querela orale alle Forze dell’Ordine intervenute: in caso contrario l’arresto non potrebbe essere compiuto in virtù di quanto previsto dall’art. 381, III comma, c.p.p.

Cosa accade se la vittima sporge denuncia – querela ed il borseggiatore viene condannato?

Ammesso che la persona offesa denunci l’accaduto e che le forze dell’Ordine rintraccino il responsabile, nei suoi confronti prenderà avvio un procedimento penale per furto con destrezza che, ove dimostrato nel corso dibattimento, porterà il responsabile ad una condanna compatibile con la reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della vittima.

È bene evidenziare un altro elemento che, tuttavia, aumenta la garanzia di impunità di questa tipologia di criminali che, sempre più spesso, sono giovani donne con figli o in stato di gravidanza.

Sul punto l’art. 146 del codice penale prevede che l’esecuzione della pena debba essere differita se deve avere luogo nei confronti di una donna incinta o nei confronti di una madre di un infante di età inferiore ad un anno. In questo caso la pena non viene cancellata ma soltanto rinviata ad un momento successivo.

A tale norma si aggiunge l’art. 275 del codice di procedura penale che impone al giudice di non applicare la misura della detenzione in carcere, salvo ragioni di particolare rilevanza, “quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole”.

Sembra dunque evidente che l’intervento della Riforma Cartabia che ha reso procedibile a querela di parte le fattispecie di borseggio abbia indebolito la posizione delle vittime, rafforzando invece il sentimento di impunità che governa tra i borseggiatori.

È auspicabile un cambio di rotta?

A voi la sentenza.

Avv. Luca Azzano-Cantarutti   Avv. Giulia Azzano-Cantarutti

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Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Luca Azzano-Cantarutti , avvocato con abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori. Già parlamentare. Nel 1990 fonda lo Studio Legale Azzano-Cantarutti & Associati, con sede in Venezia, San Marco 3911, ed altra sede in Adria.
Giulia Azzano-Cantarutti è Avvocato, fra i più giovani in Italia a conseguire l'abilitazione, cura in particolare il diritto di famiglia e delle successioni.
Per contatti : segreteria@acstudiolex.it
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10 persone hanno commentato. La discussione è aperta...

  1. Ah, la vecchia storia della comprensione dei testi! Chissà, magari un giorno riusciremo tutti a decifrare questi misteriosi documenti legali. Nel frattempo, continuerò a tamburellare le ditine sperando di imparare qualcosa di nuovo. Grazie per il consiglio!

  2. Da dove arriva l’impunità?
    Ma da sinistra….ma l’avete mai ascoltata voi “radio Radicale”?
    Fortunosamente, nei prosismi mesi qualcosa cambierà, ma non credo sarà determinante. Come nella repubblica di venezia, bisogna riaprire le gattabuie nei sotto scale

    • Ahahahah vedo che hai capito tutto ma d’altronde da uno di destra non si può certo chiedere la comprensione di un testo. La legge Cartabia è frutto di questo governuccio di destroidi. Studia prima di tamburellare le ditine senza sapere null

      • Ora, non che io sia particolarmente de desra, ma quelli de sinistra mi hanno sempre fatto allegria xchè hanno una politica basata sull’ebrezza (di varia natura)e sull’oblio.
        E gli effetti si vedono ovunque, sicurezza inclusa ed alluvioni allegate.
        Cmq, per onor di cronaca, giusto per amore di verità,
        la pessima legge dell’incredibile Marta Cartabia è stata promulgata il 15 giugno 2022, in pieno governo di Draghi (quello che piace alla gente che piace). Tale governo era sostenuto dalla maggioranza lega – M5S – Piddì- LEU(e siglette rosse allegate).
        Quindi de destra proprio no….

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