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Sono, purtroppo, sempre più frequenti gli episodi di stupri perpetrati da gruppi di persone, spesso ragazzi giovanissimi, in danno di donne che non hanno la possibilità di difendersi dal branco.
Non è poi infrequente vedere video di queste violenze circolare sui social, laddove altri membri del branco non partecipano materialmente alla violenza ma filmano il delitto e divulgano il video in rete.
La questione è assai delicata e merita molta attenzione da parte dei protagonisti di questo spregevole crimine, spesso ragazzi giovanissimi, e di coloro che esercitano influenza educativa sugli stessi affinché siano ben chiare le implicazioni penali di quello che per molti è semplicemente l’assistere ad un fatto-reato commesso da altri.
L’art. 609-octies nel codice penale punisce con la reclusione da 8 a 14 anni chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo, salvo precisare che “la pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il delitto di violenza sessuale di gruppo richiede per la sua integrazione, oltre all’accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, “anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, senza che ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti”.
Questo principio è stato enunciato, da ultimo, con la sentenza n. 32503 depositata il 5 settembre 2022 con cui la Suprema Corte si è occupata del caso di una ragazza che, durante atti di violenza sessuale compiuti dal branco in danno di un disabile, compare nel video dicendo: “Troppo forte raga quell’altro gli sta facendo pure il video”.
Può sembrare una frase di commento, certamente inopportuna ma non delittuosa visto che la ragazza non prende materialmente parte alla violenza; invece ciò non le è servito ad evitare una misura cautelare in attesa della sentenza definitiva, poiché a nulla è valso sostenere che la condotta esecutiva del crimine fosse stata realizzata da un altro soggetto e che la frase potesse essere intesa come una mera adesione morale ad un progetto criminoso altrui, come tale penalmente irrilevante.
La Corte ha ritenuto che la realizzazione di un contributo “morale” da parte della ragazza, che pure non ha realizza la vera e propria violenza, ma si trova sul luogo e nel momento del fatto costituisce comunque una condotta di partecipazione al reato di violenza sessuale di gruppo. Per la Suprema Corte la giovane, pronunciando quella frase, non solo non si è dissociata dalla condotta realizzata da uno del “branco”, (condotta che ancora in corso posto che in quel momento si stava registrando il video), ma ha rafforzato nei confronti di costui l’intento di usare violenza alla persona offesa peraltro portatore di deficit cognitivo.
Dunque, la Corte di Cassazione ha fissato termini ben chiari a queste condotte: partecipare, anche se non attivamente, alla violenza sessuale è una condotta punibile anche per colui che osserva e non si dissocia ma incita, scherza, ride, magari realizza un video. In altre parole, colui che fornisce un contributo morale alla realizzazione del reato di stupro di gruppo, contributo morale che si traduce in una chiara adesione alla violenza di gruppo, che rafforzava il proposito criminoso del gruppo.
L’accentuata sensibilità della pubblica opinione rispetto a questo spregevoli reati ed il rigore della legge fanno sì che oggi le persone, tanto più se giovanissime, debbano astenersi da quelle condotte che li trasformano da spettatori a protagonisti del reato di violenza sessuale di gruppo essendo, viceversa, auspicabile una presa di coscienza del dovere di intervenire per porre fine a questi aberranti reati.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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