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Matrimonio, Unione civile, Convivenza: differenze e valore legale

Il matrimonio è indubbiamente una scelta importante nella vita di coppia; con esso, i coniugi scelgono di assumere una serie di diritti e di doveri che con la semplice convivenza sono solo in parte garantiti., costituendo la forma massima di tutela in ambito familiare. In particolare, è dal matrimonio che l’art. 143 del codice civile […]

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Il matrimonio è indubbiamente una scelta importante nella vita di coppia; con esso, i coniugi scelgono di assumere una serie di diritti e di doveri che con la semplice convivenza sono solo in parte garantiti., costituendo la forma massima di tutela in ambito familiare.
In particolare, è dal matrimonio che l’art. 143 del codice civile fa derivare l’insorgere dell’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia, alla coabitazione ed alla contribuzione, ciascuno in base alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia.

Dal matrimonio deriva la capacità successoria reciproca: in caso di morte di uno dei due, al superstite è riconosciuto per legge il diritto a diventare erede oltre che ulteriori vantaggi economici quali, ad esempio, la reversibilità della pensione o del TFR. Diritti che tuttavia vengono (parzialmente) perduti in caso di divorzio.
Analoghi diritti e doveri sono oggi riconosciuti alle coppie unite civilmente, ovvero a persone dello stesso sesso che non si limitano alla mera convivenza di fatto ma intendono formalizzare e pubblicizzare il proprio legame affettivo. La Legge n. 76/2016 (cd. “Legge Cirinnà”) ha introdotto lo specifico istituto dell’unione civile dal quale derivano diritti e doveri analoghi a quelli di chi contrae matrimonio.

La differenza principale si sostanzia nella necessaria identità di sesso nel caso dell’unione, oltre ad ulteriori distinzioni terminologiche di legge quali, ad esempio, la mancata previsione dell’obbligo di fedeltà (previsto invece in modo espresso per matrimonio) ed il diverso trattamento nel caso di adozione di minori.
Rimangono inalterati i doveri di assistenza morale e materiale, quello di contribuzione e coabitazione, i diritti successori, i benefici fiscali e previdenziali previsti per il matrimonio e i diritti e doveri conseguenti alla separazione.

Ciò posto, esistono analoghi diritti anche per le coppie che decidono di non formalizzare o pubblicizzare in alcun modo la propria unione? La convivenza di fatto è tutelata dal nostro ordinamento?

L’art. 29 della Costituzione prevede che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è fondato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

Se dunque è indubbio che il matrimonio costituisca la più alta forma di tutela familiare, bisogna evidenziare che oggi sono riconosciuti alcuni diritti anche ai cosiddetti conviventi di fatto.

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L’introduzione di tale novità è stata apportata dalla già citata legge Cirinnà che, oltre ad occuparsi della disciplina delle unioni civili, ha estesa il proprio ambito di applicazione anche alle coppie che non intendono formalizzare il proprio status prevedendo che per convivenza di fatto si intende la condizione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 1, comma 36 L. 76/2016).

Ciò che dunque è essenziale per la costituzione della coppia di fatto è l’esistenza del vincolo affettivo stabile: elemento che può essere accertate tramite una dichiarazione anagrafica dalla quale nasce la “famiglia anagrafica” intesa come formazione di persone legate da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel medesimo comune. Tale dichiarazione non è però obbligatoria, sì che la convivenza può essere accertata e dimostrata anche attraverso testimonianze.

La legge Cirinnà riconosce ai conviventi così stabiliti:

– il diritto di abitazione nella casa comune di residenza in caso di morte del proprietario per due anni o per una durata pari alla convivenza, purché non superiore a cinque anni;

– diritti in ambito sanitario, consistenti nel diritto di visita, assistenza ed accesso alle informazioni personali in caso di ricovero. Il convivente può altresì nominare l’altro quale suo rappresentante in caso di incapacità di prendere decisioni in materia di salute;

– diritti in ambito penitenziario, ovvero la possibilità di fare visita al convivente detenuto;

– diritto agli alimenti in caso di stato di bisogno;

– diritto alla partecipazione all’impresa familiare;

– diritto al risarcimento del danno per morte del convivente per fatto illecito di un terzo.

È dunque innegabile che, rispetto al passato, la legge abbia fatto enormi passi avanti nel fornire forme minime di tutela nei confronti di formazioni sociali non formalizzate, ma non si può certo dire che siano equiparate ai matrimoni od alle unioni civili. Basti pensare che, nel caso della mera convivenza, non viene riconosciuto alcun diritto successorio al superstite.

Il tema affrontato rappresenta una delle questioni più dibattute in ambito sociale e parlamentare: dovrebbero essere riconosciuti analoghi diritti a tutti o è opportuno mantenere le distinzioni, considerato il diverso livello di responsabilità e di doveri che le coppie decidono di assumersi con il matrimonio, rifiutato invece dai meri conviventi?

Ai nostri lettori ogni considerazione.

Avv. Luca Azzano-Cantarutti   Avv. Giulia Azzano-Cantarutti

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Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Luca Azzano-Cantarutti , avvocato con abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori. Già parlamentare. Nel 1990 fonda lo Studio Legale Azzano-Cantarutti & Associati, con sede in Venezia, San Marco 3911, ed altra sede in Adria.
Giulia Azzano-Cantarutti è Avvocato, fra i più giovani in Italia a conseguire l'abilitazione, cura in particolare il diritto di famiglia e delle successioni.
Per contatti : segreteria@acstudiolex.it
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