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La frequenza di una scuola costituisce un impegno che lo studente deve assumere con ottimi propositi e svolgere con diligenza, impegnandosi sia nell’interesse suo, volto a conseguire una buona preparazione, ma anche della Comunità, che si aspetta un contributo da una volta concluso il ciclo di studi.
La questione così posta sembra semplice ma, nella pratica, è assai frequente il caso di studenti che non raggiungono valutazioni sufficienti in tutte le materie, venendo rinviati a settembre o addirittura non ammessi alla classe successiva, con grave danno per l’allievo, la sua famiglia e la società tutta.
Lo studente (spesso) può avere responsabilità anche gravi ma l’Istituto scolastico non può abbandonarlo a se stesso, dovendo invece assumere una serie di iniziative per supportarlo e favorirne il recupero, a prescindere dall’impegno profuso o meno dall’alunno.
Emblematico è il caso esaminato dal Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, con la recentissima sentenza n. 965/2024 relativo ad una studentessa che al termine del I° trimestre riportava la media complessiva in decimali di 6,66, ma con tre insufficienze. Non veniva attivato alcun corso di recupero in favore dell’allieva, onde darle la possibilità di conseguire l’idoneità nelle materie in cui aveva riportato un voto d’insufficienza.
Condizioni di salute non buone la costringevano a effettuare diverse assenze, nondimeno l’alunna riusciva a recuperare parzialmente le insufficienze ma rimanevano lievi insufficienze in storia e storia della danza, nel periodo intermedio.
Il rendimento scolastico dell’allieva non era preoccupante tanto da temere una bocciatura ed i genitori ricevevano rassicurazioni da parte dei docenti sull’effettiva possibilità della loro figliuola di superare l’anno scolastico, tanto che nessun docente avanzava ai genitori perplessità sulla possibilità che la minore potesse non superare l’anno scolastico ed anzi manifestavano vicinanza e sostegno alla loro allieva.
L’allieva veniva ammessa allo scrutinio finale a giugno con la media del 6.22 ma rimaneva insufficiente in italiano ed in inglese e, per questo, non veniva ammessa alla classe successiva.
I genitori presentavano ricorso ed il TAR annullava la decisione dell’Istituto scolastico, censurando il fatto che nessun docente avesse avanzato ai genitori perplessità sulla possibilità che la minore potesse non superare l’anno scolastico. Secondo i Giudici, è mancato un adeguato preavviso sull’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva, essendovi stata una difettosa comunicazione ed uno scarso preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico, il che incide sulla valutazione della correttezza e trasparenza del rapporto della scuola con i genitori.
Circostanza ancor più grave è stata ritenuta quella per cui l’Istituto scolastico non avesse attivato i corsi di recupero; ciò solo è bastevole a destituire di legittimità il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, come ripetutamente confermato dal Consiglio di Stato (Sezione VI, sentenza n. 638 del 20 gennaio 2021; sentenza n. 4107 del 26 giugno 2020). Invero la Scuola ha l’obbligo di attivare i corsi di recupero nelle materie in cui vi sono alunni che ne abbiano necessità, a prescindere dal numero di alunni che richiedano l’iscrizione.
Inoltre, il T.A.R. censurava anche il fatto che le interrogazioni e verifiche programmate per l’ultima settimana di scuola “sono state comunicate alla ricorrente genitrice soltanto con una mail pervenuta in giornata festiva (domenica 2 giugno 2024)”.
In conclusione, la sentenza in esame richiama la necessità per gli Istituti scolastici di mantenere costantemente un atteggiamento collaborativo con la famiglia, informandola correttamente circa l’andamento scolastico dello studente ma, soprattutto, pone l’accento sul fatto che la bocciatura costituisce un fallimento non solo per lo studente ma per l’intera società e, quindi, sia necessario adottare tutti i possibili strumenti per consentire agli alunni di superare le difficoltà.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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