5 x 1000
HomeLa Voce dell'Avvocato, a cura degli Avvocati Luca e Giulia Azzano-CantaruttiGuida in stato di ebbrezza: è ancora necessario l'accertamento con l'alcool test?

Guida in stato di ebbrezza: è ancora necessario l’accertamento con l’alcool test?

Il tema degli incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti è di estrema rilevanza considerato l’elevato numero di lesioni e morti da ciò derivanti, soprattutto fra i più giovani. Da uno studio riportato dal Ministero della Salute, basato sui dati aggregati forniti dai Carabinieri, risulta che nel 2021sono […]

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il tema degli incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti è di estrema rilevanza considerato l’elevato numero di lesioni e morti da ciò derivanti, soprattutto fra i più giovani.

Da uno studio riportato dal Ministero della Salute, basato sui dati aggregati forniti dai Carabinieri, risulta che nel 2021sono stati 3.542 gli incidenti stradali con lesioni a persone per i quali almeno uno dei conducenti coinvolti era in stato di ebbrezza, pari al 10,6% del totale degli incidenti con lesioni verbalizzati dall’Arma dei Carabinieri.

Sono, in tutta evidenza, numeri preoccupanti che creano un forte allarme sociale, tanto da aver portato al recente inasprimento delle sanzioni previste dal Codice della Strada. Non solo: hanno spinto la Corte di Cassazione a rivedere le modalità attraverso le quali gli organi accertatori possono comminare le relative sanzioni, anche in assenza di apposito test alcolemico.

L’articolo 186 del Codice della Strada, nel nuovo testo già approvato alla Camera ed in procinto di entrare in vigore, stabilisce che chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

  • con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

  • con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

    5 x 1000
  • con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

E’ prevista la revoca della patente in caso di recidiva entro il biennio.

È dunque evidente che l’accertamento della quantità di alcool presente nel sangue è di fondamentale importanza sia per comprendere la gravità della responsabilità dell’autista, sia per la conseguente applicazione della sanzione corretta, rapportata all’entità della violazione commessa dal soggetto interessato.

La recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 20763 emessa il 27 maggio 2024) ha stabilito come non sia necessario accertare tramite alcool test l’effettiva quantità di alcool presente nel sangue al fine di comminare una delle sanzioni elencate dal Codice della Strada.

In particolare la Suprema Corte è arrivata a stabilire che “in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dal M.E. alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche – certamente superiore alla soglia di 1,50 g/l – per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di P.G.”.

Tale principio, afferma la Corte Suprema, è applicabile a tutte le ipotesi previste dall’art. 186 del Codice della Strada.

È dunque principio di diritto che le sanzioni previste dal Codice della Strada per la guida in stato di ebbrezza siano ora applicabili dal Giudice pur in assenza di apposito dato scientifico certo e sulla base delle testimonianze rese dagli organi accertatori presenti al momento della violazione.

Limitandoci con questo intervento a riportare le novità normative e giurisprudenziali sulla questione, rimane da capire che cosa accada qualora le sanzioni siano applicate anche solo sulla base delle testimonianze fornite dagli Agenti accertatori ai quali, magari, il conducente non rimane simpatico…

Ai lettori l’ardua sentenza.

Avv. Luca Azzano-Cantarutti       Avv. Giulia Azzano-Cantarutti

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Luca Azzano-Cantarutti , avvocato con abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori. Già parlamentare. Nel 1990 fonda lo Studio Legale Azzano-Cantarutti & Associati, con sede in Venezia, San Marco 3911, ed altra sede in Adria.
Giulia Azzano-Cantarutti è Avvocato, fra i più giovani in Italia a conseguire l'abilitazione, cura in particolare il diritto di famiglia e delle successioni.
Per contatti : segreteria@acstudiolex.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE