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Esclusione e licenziamento del socio-lavoratore di cooperativa. La sentenza della Cassazione a Sezione Unite n. 27436/2017 risolve una serie di dubbi interpretativi.

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Esclusione e licenziamento del socio-lavoratore di cooperativa. Cosa significa esattamente impugnare la delibera di esclusione del socio dalla cooperativa? Cosa significa impugnare il licenziamento? Questo e altro da sapere alla luce degli orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni.

In data 22 marzo 2016 è stato da me pubblicato un articolo in questa Rubrica di Diritto del Lavoro in cui venivano evidenziate alcune delle principali problematiche di tipo operativo con riferimento all’esclusione e al contestuale licenziamento dei soci-lavoratori di società cooperative. In tale sede veniva rilevato che esistevano ancora numerosi dubbi tra gli interpreti con riferimento alle soluzioni tecnico-giuridiche da adottare in questa delicata situazione.

Il presente articolo si pone come una prosecuzione ideale di quello scritto, chiarendo alcune questioni di fondamentale importanza alla luce dell’intervento chiarificatore fornito dalla sentenza n. 27436/2017 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Cosa sono le cooperative di produzione e lavoro?

Le cooperative di produzione e lavoro sono imprese costituite con lo scopo di procurare condizioni di lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori (ovverosia a condizioni migliori di quelle che essi potrebbero incontrare sul mercato contrattando individualmente con i singoli datori di lavoro). Ovviamente all’interno di tale definizione tecnica si occulta una forma di ipocrisia farisaica, siccome nella realtà quasi sempre le condizioni di lavoro nelle cooperative sono tutt’altro che convenienti, almeno per i soci-lavoratori. Tali cooperative sono attive soprattutto nei settori dei servizi di portineria, delle pulizie, dei trasporti, dell’edilizia e della ristorazione.

Esistenza di una pluralità di rapporti: associativo e lavoristico.
Il lavoro dei soci all’interno di tali realtà è disciplinato dalla Legge n. 142/2001. In questi casi, esistono due rapporti giuridici paralleli: un rapporto associativo e un rapporto di lavoro.
Dal primo (rapporto associativo) derivano una serie di diritti quali quello di contribuire alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione/votazione degli organi di vertice, alle decisioni strategiche e alle scelte produttive (sarebbe offensivo per l’intelligenza di chi legge non precisare che questi poteri/diritti esistono sovente unicamente nel «mondo delle idee»: in particolar modo nelle cooperative più grandi e organizzate, il singolo socio-lavoratore non ha alcun reale «peso specifico», mentre i «vertici» sono generalmente ben ancorati ai centri di potere politico-imprenditoriale locale-nazionale che «passano il lavoro»).
Il secondo (rapporto di lavoro) può assumere le forme di un contratto di lavoro subordinato, autonomo o anche di altro tipo come una collaborazione coordinata non occasionale.

Il grande problema teorico che la magistratura e l’avvocatura hanno dovuto affrontare in questi anni è il seguente: come ci si deve comportare a livello operativo quando la cooperativa esclude il socio-lavoratore con delibera del consiglio di amministrazione e successivamente (o contestualmente) gli comunica anche la risoluzione del sottostante rapporto di lavoro (licenziamento)?
In tali casi è necessario impugnare due atti distinti:
1) la delibera di esclusione dalla cooperativa davanti al Giudice Civile entro 60 giorni;
2) considerare la lettera con cui viene comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro come un vero e proprio licenziamento da impugnare in via stragiudiziale entro 60 giorni (con successivo deposito del ricorso entro 180 giorni nella cancelleria del Giudice del Lavoro).

Cosa significa esattamente impugnare la delibera di esclusione del socio dalla cooperativa?
L’impugnazione della delibera di esclusione non equivale a inviare una semplice PEC/raccomandata A/R al datore di lavoro (per analogia con l’impugnazione del licenziamento) di contestazione dell’atto (come credono molti lavoratori e persino alcuni avvocati). Al contrario viene in rilievo l’articolo 2533 c.c. che viene riportato qui di seguito:
«L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531, può aver luogo:
1. 1) nei casi previsti dall’atto costitutivo [2521, n. 7];
2. 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
3. 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. 4) nei casi previsti dall’articolo 2286;
5. 5) nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma.
L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.»
L’opposizione al Tribunale significa -tecnicamente parlando- introdurre un giudizio davanti al Tribunale Civile (non davanti al Giudice del Lavoro in questa fase) con atto di citazione (dunque non con ricorso), convenendo in giudizio la cooperativa. L’oggetto di tale giudizio è l’illegittimità della delibera di esclusione del socio (non l’illegittimità del licenziamento anche se, ovviamente, i due atti -esclusione e licenziamento- sono connessi logicamente oltre che giuridicamente). In questo giudizio rivestirà centrale importanza anche lo Statuto della cooperativa che indicherà i diritti e i doveri dei soci e le sanzioni previste per le violazioni di tali obbligazioni.
Cosa significa impugnare il licenziamento?
Significa impugnare l’atto di recesso datoriale in via stragiudiziale (con PEC, fax o raccomandata A/R) entro 60 giorni e depositare successivamente -entro 180 giorni- il ricorso nella cancelleria del Giudice del Lavoro.

A livello pratico-operativo è possibile impugnare contestualmente la delibera di esclusione ex 2533 c.c. e il licenziamento davanti al solo Giudice del Lavoro il quale è competente ex art 40, comma 3, c.p.c. (per connessione) a conoscere sia dell’esclusione che del licenziamento anche quando i due atti non sono fondati sui medesimi fatti costitutivi (come chiarito negli ultimi anni, ex multis, da Ordinanza Cass. 24917/2014).

Cosa accade se il lavoratore impugna il solo licenziamento e viene depositato solamente il ricorso davanti al Giudice del Lavoro, senza presentare opposizione contro la delibera di esclusione davanti al Tribunale? La sentenza della Cassazione a Sezione Unite n. 27436/2017 risolve tale dubbio interpretativo.

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

Secondo il Supremo Collegio, in questi casi, è possibile unicamente chiedere la tutela indennitaria (risarcimento), mentre rimane esclusa la possibilità di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto nella sentenza sopra indicata: «In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso di impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria.»

Un breve commento a tale orientamento giurisprudenziale.
Con tale orientamento la Suprema Corte di Cassazione impone, di fatto, un doppio onere di impugnazione (almeno nel caso in cui il lavoratore ambisca anche alla reintegrazione nel posto di lavoro e non solo alla tutela risarcitoria): opposizione alla delibera di esclusione e impugnazione del licenziamento in via stragiudiziale (a cui deve seguire il deposito del ricorso davanti al Giudice del Lavoro). Tutti questi atti devono essere compiuti entro 60 giorni ex art. 2533 c.c. A livello operativo tutto ciò si traduce in maggiori spese legali e in tutta una serie di possibili problemi procedurali. Queste difficoltà finiscono per gravare sui soci di cooperativa che, oltre ad essere molto numerosi nel nostro Paese, generalmente sono i più deboli economicamente.

Avv. Gianluca Teat

Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2018 (Seconda Edizione), Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet
http://licenziamentodimissioni.it/index.html

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