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Ritorniamo ad occuparci delle successioni ereditarie, sollecitati da alcuni quesiti posti dai lettori.
Il momento della successione ereditaria è assai delicato, in particolar modo all’interno delle famiglie, ciò tanto più quando la massa ereditaria è rilevante e le persone chiamate all’eredità sono più d’una come, ad esempio, nel caso in cui il deceduto lasci coniuge e figli. La materia è estremamente complessa ed in questa sede ci limiteremo ad esaminare alcuni punti cardine che regolano le successioni, avendo particolare riguardo alla questione della divisione della massa ereditaria in presenza di più coeredi.
Al momento della morte si instaura la comunione legale sui beni del defunto; in altre parole, la proprietà dei suoi beni (la cosiddetta “massa ereditaria”) viene attribuita agli eredi secondo le quote determinate dal testamento o dalla legge. Accade così che ogni singolo bene, quali ad esempio la casa di abitazione ed altri beni immobili, la barca, l’automobile, il denaro ed i titoli, diventino di proprietà comune fra gli eredi.
Solitamente sono gli eredi stessi che si accordano per dividere la massa ereditaria ma talvolta non riescono ad accordarsi e, pertanto, è necessario rivolgersi al Tribunale affinché effettui la stima dei beni e li ripartisca fra gli eredi nel rispetto della volontà espressa nel testamento e secondo la legge.
Non vi è dubbio circa il diritto di ogni singolo erede di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione, in virtù di quanto disposto dagli articoli 713 e 714 del codice civile che stabiliscono il diritto dei coeredi di poter sempre domandare la divisione anche se uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari. Dunque la divisione viene effettuata dal giudice su richiesta anche di uno soltanto degli eredi e gli altri non possono opporvisi; tuttavia il testatore può disporre che la divisione non sia effettuata immediatamente, potendo imporre un termine fino ad un massimo di cinque anni. Del pari, ricordiamo come la legge imponga alcuni limiti e cautele per il caso in cui vi sia un minore od un concepito.
Il Tribunale procede innanzitutto ad accertare la composizione della massa ereditaria, nella quale debbono essere calcolate anche le donazioni che il defunto ha effettuato in vita in favore di ciascun coerede, tranne le donazioni di modico valore fatte al coniuge e le donazioni effettuate ai discendenti od al coniuge dell’erede; predispone poi una stima dei beni ereditari.
Il giudice stabilisce quale sia la quota che spetta a ciascun coerede; su richiesta dell’erede, il giudice accerta se sia necessario ridurre le donazioni effettuate dal defunto in favore degli altri coeredi per reintegrare il richiedente nella sua quota di legittima (ossia la quota che deve, secondo l’art. 536 del codice civile, essere riconosciuta al familiare – coniuge, figlio, ascendente – che ne faccia richiesta).
Per stabilire l’entità della quota di legittima si deve far riferimento al valore, alla data di apertura della successione, dei beni ereditari e dei beni donati dal de cuius durante la sua vita; invece, per stabilire le assegnazioni da effettuare in sede di divisione ereditaria, si deve far riferimento al valore che i beni oggetto di comunione hanno nel momento in cui si effettua la divisione, come stabilito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione con sentenza n. 31125 dell’8 novembre 2023.
Ciascuno dei coeredi può chiedere la sua parte in natura dei beni ereditari; ma come si procede se i beni non sono comodamente divisibili, come nel caso (non raro) in cui l’eredità sia costituita esclusivamente da un piccolo appartamento? In tal caso il giudice verifica se uno dei coeredi sia disposto a liquidare gli altri, altrimenti viene disposta la vendita all’incanto secondo le norme di cui agli articoli 720 e seguenti del codice civile.
Se il coerede intende vendere la propria quota o parte di essa, deve darne avviso, indicando il prezzo richiesto, agli altri coeredi che possono esercitare entro due mesi il diritto di prelazione, ossia acquistare i beni in questione a parità di prezzo.
In conclusione, ogni singolo coerede può chiedere la divisione previa reintegra della quota di legittima che gli spetta; data la complessità della materia, che richiede un approccio specialistico, è opportuno rivolgersi ad un Avvocato o ad un Notaio esperti in diritto delle successioni.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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