Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!
Clicca qui e iscriviti subitoGratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Di recente la Corte di Cassazione (ordinanza n. 3046/2022) si è espressa sul tema del risarcimento del danno richiesto da una donna che, recatasi ad un supermercato, cadeva rovinosamente a terra riportando una frattura al polso e slogandosi una caviglia.
La donna citava in giudizio il supermercato sostenendo che sul pavimento fosse presente una sostanza scivolosa e che gli addetti non avessero apposto l’opportuna segnaletica; chiedeva così il risarcimento del danno subito per le lesioni personali subite.
La questione è certamente inquadrabile all’interno della categoria dei cosiddetti danni da fatto illecito, disciplinata dall’art. 2043 del codice civile a mente del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Tecnicamente trattasi della norma che introduce nell’ordinamento la cosiddetta “responsabilità da fatto illecito od extracontrattuale”, la quale sorge quando, tra chi subisce il danno e chi lo causa, sussiste un rapporto di estraneità senza alcun vincolo contrattuale.
La previsione si contrappone alla diversa “responsabilità contrattuale” che, invece, sorge quando tra le parti vi è un rapporto giuridico sottostante che non viene però adempiuto: l’inadempimento, in quel caso, è fonte del diritto al risarcimento del danno (si pensi, a titolo d’esempio, al proprietario di un immobile il cui inquilino non paga il canone od all’acquirente un bene mobile che, pagato il prezzo, non si veda consegnato il bene).
Tornando alla responsabilità da fatto illecito, è opportuno evidenziare che con questa espressione non deve intendersi necessariamente una condotta costituente reato, bensì è sufficiente un atteggiamento colposo da parte del responsabile, ovvero che quest’ultimo tenga una condotta negligente o imprudente.
Nel caso che ci occupa, la donna scivolata al supermercato sosteneva per l’appunto che il danno le fosse derivato da una condotta negligente da parte degli addetti del supermercato che non avevano né pulito il pavimento dalla sostanza scivolosa né avevano apposto l’opportuna segnaletica.
La donna otteneva ragione con sentenza di primo grado, la quale veniva però rovesciata dalla Corte d’Appello che riteneva che la donna non avesse adempiuto al proprio onere probatorio di dimostrare l’effettiva presenza della sostanza asseritamente scivolosa sul pavimento. La Corte d’Appello rigettava così la richiesta di risarcimento della donna, attribuendo maggiore rilevanza alle testimonianze rese dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto i quali affermavano che l’unica macchia presente sul pavimento del supermercato fosse “una strisciata nera simile a quella di un tacco”.
La donna, soccombente in appello, impugnava la decisione avanti la Suprema Corte sostenendo che al momento dell’arrivo degli agenti vi fosse stato il tempo utile per ripulire il pavimento dalla sostanza che le avrebbe causato la perdita di equilibrio e, dunque, la caduta.
Ricevuto il ricorso, la Corte di Cassazione lo riteneva inammissibile, confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello. Innanzitutto evidenziava che la tesi della donna secondo cui, al momento del soccorso, il pavimento sarebbe stato ripulito, contrasterebbe con quanto da lei sostenuto in precedenza circa il fatto di non essere stata soccorsa da nessuno degli addetti sino all’arrivo degli agenti; in secondo luogo la Suprema Corte confermava la rilevanza delle testimonianze secondo cui non era presente alcuna sostanza scivolosa al momento dei soccorsi.
La Corte coglieva l’occasione per ribadire il noto presupposto, necessario perché possa dirsi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per fatto illecito: oltre al fatto illecito ed al danno, deve sussistere il cosiddetto “nesso di causalità” secondo cui una condotta è causa di un evento solo se ne costituisce la condizione senza la quale l’evento non si sarebbe verificato.
Partendo dal presupposto che è onere del danneggiato dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti necessari al riconoscimento del diritto reclamato (dunque condotta illecita, danno e nesso causale), la Corte di Cassazione rilevava che la donna non aveva adempiuto al proprio onere di dimostrare la sussistenza della sostanza scivolosa. Al contrario, il fatto che al momento della caduta la stessa indossasse i tacchi a spillo era circostanza di per sé idonea a causare l’evento quale quello della caduta, con conseguente frattura del polso e slogatura della caviglia.
Per quanto possa apparire singolare, la pronuncia della Corte di Cassazione circa il fatto che indossare i tacchi a spillo allontani il danneggiato dal riconoscimento del diritto al risarcimento riprende altre pronunce che hanno affermato il medesimo principio, respingendo le richieste risarcitorie dei danneggiati (fra le altre, vedasi le sentenze nn. 18332/2013, 3662/2013).
In conclusione, se in alcuni contesti indossare scarpe da ginnastica può sembrare stravagante o inelegante (per cui vale la pena indossare i tacchi ed assumersene i relativi rischi), forse al supermercato è invece preferibile andare con un paio di sneakers.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Aggiungi La Voce di Venezia come fonte preferita su Google