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I reati sessuali rappresentano una tematica quanto mai delicata per gli inevitabili valori su cui incidono e, per tale ragione, hanno subito molteplici adattamenti con il mutare della sensibilità sociale sul tema.
Basti pensare a come si è evoluto il concetto di violenza sessuale dal 1996 ad oggi: prima di tale data, perché la condotta di atti sessuali potesse configurare reato, era necessario che si verificasse la cosiddetta “congiunzione carnale” o che si concretizzasse in “atti di libidine violenti”.
A seguito della riforma del 1996 non solo questi termini sono stati sostituiti dalla più generica formulazione di “atti sessuali” (con cui la Giurisprudenza oggi ricomprende qualsiasi aggressione all’autodeterminazione sessuale del soggetto, senza che sia individuata una soglia minima di rilevanza), ma i reati sessuali hanno trovato una diversa collocazione all’interno del codice penale: prima erano posti a tutela della “moralità pubblica ed i buon costume” oggi sono invece collocati all’interno dei reati “contro la persona”.
A prima vista questa diversa di collazione può sembrare di primo acchito priva di rilevanza, ma ha in realtà costituito il primo grande passo verso il riconoscimento della libertà fondamentale di ogni persona di respingere ogni intromissione fisica contro la propria volontà.
Caso noto e recente, rappresentativo dell’evoluzione del concetto di “atti sessuali”, è quello della giornalista sportiva che durante una diretta televisiva veniva palpeggiata da un tifoso nell’area esterna dello stadio. Com’è evidente il palpeggiamento non può certo rientrare nelle nozioni di “congiunzione carnale” o “atti di libidine violenti”, ma è oggi ricompreso all’interno di quella di atti sessuali in quanto capace di ledere la libertà personale e fisica della persona che lo subisce. Il tifoso veniva condannato per il reato di “violenza sessuale” alla pena della reclusione per un anno e sei mesi oltre all’obbligo di compiere un percorso di recupero.
E se il partner rappresenta la propria volontà di compiere l’atto, si è sempre esenti da responsabilità penale? Cosa succede se gli atti sessuali vengono compiuti nei confronti di persona non in grado di esprimere un valido consenso? Esiste un’età in cui la persona è ritenuta in grado di esprimere il consenso in materia?
Anche su questi punti le modifiche legislative sono state molteplici e sempre più volte ad estendere l’area delle condotte penalmente rilevanti e, di conseguenza, la tutela apprestata ai minori che vengono coinvolti in tali pratiche.
Oggi il limite si ricava dalla previsione di cui all’art 609 sexies del Codice penale che così recita “Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 609 undecies (ossia i reati a sfondo sessuale) sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609 quinquies (corruzione di minorenne), il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile”.
L’articolo in esame rappresenta dunque una scriminante del reato ma, com’è evidente, particolarmente stringente.
Non è certo sufficiente sostenere che la vittima abbia indotto in errore dichiarando di essere maggiorenne o che si pensava lo fosse perché l’incontro è avvenuto in un “sito per adulti” o, ancora meno, basandosi sulle sembianze fisiche: come noto le dichiarazioni dei minori in questi casi possono essere, purtroppo, spesso menzognere.
È all’adulto che viene richiesto un maggiore ed importante impegno conoscitivo perché possa dirsi esente da responsabilità nel caso in cui scopra solo successivamente al compimento dell’atto la reale età del partner. Impegno certo parametrato all’importanza dei valori in gioco e che dovrà spingersi sino alla richiesta, ad esempio, di esibizione dei documenti. Se poi anche questi dovessero risultare falsi, allora potrà applicarsi la causa di esclusione della colpevolezza prevista dall’art. 609 sexies. È comunque doveroso evidenziare che, nel caso all’adulto rimanga anche solo il dubbio sull’età, la condotta corretta sarà quella di astenersi dal compimento di ogni atto in tal senso rilevante.
Il lettore potrà sorridere all’idea che si debba chiedere il documento di identità della persona che potrebbe essere minorenne, ma i valori in gioco giustificano una norma così drastica. O no?
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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