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Accade spesso nell’ambito delle relazioni extraconiugali che l’amante, per spirito ritorsivo o di vendetta nei confronti del marito (o della moglie) che abbia promesso false speranze, decida di rivelare alla moglie o a terze persone l’esistenza della relazione clandestina.
E’ indubbio che una simile rivelazione possa destabilizzare non poco l’equilibrio familiare e coniugale del traditore, ma la condotta può assumere i caratteri del reato? L’amante può ritenersi responsabile del danno derivato alla famiglia a seguito della rivelazione?
La Corte di Cassazione è stata investita in più occasioni della questione, sviluppando negli anni un orientamento coerente e solido nel ritenere colpevole l’amante che riveli il tradimento alla moglie ignara. La responsabilità dell’amante può assumere diversa rilevanza a seconda delle condotte con cui la rivelazione avviene: dal meno grave illecito di molestie previsto dall’art. 660 del codice penale al più grave reato di stalking previsto dall’art. 612 bis del codice penale
Ma vediamo nello specifico in quale modo può essere graduata tale responsabilità e se esistano o meno cause di giustificazione che legittimano l’amante ad una simile rivelazione.
Il primo orientamento è stato espresso dalla Suprema corte con la sentenza n. 22852/2009, con cui l’amante è stata definitivamente ritenuta responsabile del reato molestie perché, dopo che l’uomo con cui intratteneva la relazione aveva smesso di considerarla, decideva di inviare alcuni sms alla moglie dell’uomo per rivelare l’esistenza della relazione. Nonostante l’amante abbia cercato di difendersi sostenendo che i messaggi fosse molto brevi e di numero limitato, la Corte non ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità per lieve tenuità del fatto prevista dall’art. 131bis del codice penale, in quanto la norma non può trovare spazio nell’ambito di quei reati che siano posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica.
L’orientamento è stato confermato anche dalla successiva sentenza n. 28493/2015, con cui la Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’amante per molestie per aver rivelato tramite ripetute telefonate il tradimento alla moglie. Anche in questo caso non ha colto nel segno la tesi difensiva dell’amante che sosteneva che le telefonate si fossero protratte per diverso tempo perché la moglie manifestava interesse nelle informazioni rivelate. La Corte di legittimità ha rilevato che il comportamento della moglie “non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte” ed ha inoltre valorizzato la gravità delle telefonate per il loro carattere petulante e molesto, oltre che per il fatto di essere effettuate in forma anonima.
Con sentenza n. 29826/2015 la stessa Corte di legittimità ha affrontato il più grave caso dell’amante che non si è limitata ad informare il coniuge tradito, ma si è reso autore di lettere anonime lasciate sul posto di lavoro (l’amante ed il marito tradito erano colleghi), nonché di reiterati messaggi e telefonate, fino ad arrivare ad imbrattare con frasi ingiuriose i muri esterni della scuola frequentata dai figli.
La Cassazione non ha avuto dubbi nell’evidenziare “la rilevanza penale di questi atti, costituiti dalla reiterata redazione e dalla ripetuta diffusione di messaggi funzionali a umiliare i coniugi, a violare la loro riservatezza, a rappresentare la vita sessuale della donna come aperta a soggetti estranei, tanto da rendere incerta la discendenza di uno dei figli. Fondati o meno che siano tali messaggi hanno cagionato danno alla riservatezza e all’intimità sessuale delle persone offese con ampiezza, durata e carica spregiativa tali da rendere i messaggi stessi idonei a creare nei medesimi crescenti stati di disagio, di imbarazzo, di mortificazione, sfociati in un perdurante e grave stato di ansia a fronte del concreto aggravamento e consolidamento della violazione della riservatezza e della manipolazione dell’identità umana, sociale, etica di tutti i componenti della famiglia G.F., nel contesto familiare e lavorativo”.
In questo caso è stata confermata la condanna dell’amante per il reato di atti persecutori (cd. “stalking”) punito dall’art. 612bis del codice penale, con conseguente obbligo risarcitorio nei confronti del marito tradito, ma anche della moglie e dei figli della coppia.
L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione mai si è smentito negli anni ed, anzi, ha trovato sempre più modo di precisare le caratteristiche che in simili casi assumono rilevanza penale, da ultimo con la recente sentenza n. 12013/2022 che ha confermato la condanna dell’amante per il reato di molestie, dopo aver ripetutamente inviato alla moglie ignara immagini riproducenti momenti di intima condivisione tra i due amanti.
In conclusione, è bene prestare molta attenzione e rispetto ai valori di rilevanza costituzionale che costituiscono il fondamento della famiglia e della sua riservatezza, in quanto non possono certo riversarsi su di essa le conseguenze di scelte rispetto alle quali l’unico responsabile, al più, è colui che tradisce. Il “regolamento dei conti” potrà pertanto avvenire in maniera riservata tra i due amanti protagonisti, senza possibilità di coinvolgere persone terze ed estranee alla vicenda che, se chiamate in causa, assumeranno certamente la qualità di persone offese con conseguente insorgenza dell’obbligo risarcitorio in capo all’amante.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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