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La gestione delle procedure di accoglienza nelle strutture ricettive italiane, dagli hotel alle locazioni turistiche brevi, torna al centro dell’attenzione dopo la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata ieri. Il verdetto segna un nuovo passaggio in una vicenda iniziata un anno fa e destinata a incidere in modo significativo sulle modalità di identificazione degli ospiti, riportando al centro il riconoscimento “de visu”. La decisione potrebbe modificare in modo sostanziale le pratiche di self check-in diffuse in migliaia di strutture, specialmente nelle città con forte presenza di turismo extralberghiero come Venezia, dove sono attive quasi 6.300 locazioni per oltre 24.000 posti letto.
La controversia era nata nell’autunno del 2024. Il 18 novembre il capo della Polizia aveva diffuso una circolare con cui, rilevando l’espansione degli affitti brevi e il rischio di alloggiamento di soggetti potenzialmente pericolosi, ricordava l’obbligo di identificare gli ospiti tramite riconoscimento diretto. Il documento sosteneva che tale adempimento fosse necessario per garantire l’ordine pubblico e prevenire l’utilizzo degli alloggi da parte di persone collegate ad attività criminali o terroristiche. La circolare intendeva quindi limitare la prassi, molto diffusa, del self check-in basato sull’invio anticipato dei documenti e sull’uso di codici per aprire cassette porta-chiavi collocate in ingressi, inferriate o portoni.
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La Federazione delle Associazioni della Ricettività Extralberghiera aveva impugnato la circolare davanti al Tar del Lazio. I giudici amministrativi, nel maggio successivo, avevano annullato il provvedimento sostenendo che esso introducesse obblighi non previsti dalla normativa vigente e che la legge non imponesse necessariamente la presenza fisica al momento dell’identificazione. Il Tar aveva così riconosciuto la legittimità dei check-in da remoto, purché accompagnati dall’invio dei documenti e dalla comunicazione tempestiva dei dati alle questure entro i termini previsti, cioè 24 ore dall’arrivo — ridotte a 6 in caso di permanenza inferiore a un giorno.
Il Ministero dell’Interno aveva successivamente presentato appello al Consiglio di Stato, chiedendo una revisione della pronuncia. Con la sentenza pubblicata ieri, i giudici di Palazzo Spada hanno riformato la decisione del Tar, ristabilendo la necessità del riconoscimento “de visu” come elemento essenziale dell’accoglienza. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il gestore deve verificare ed ha la responsabilità della corrispondenza tra la persona che accede all’alloggio e la fotografia riportata nel documento di identità che viene poi trasmesso alla questura. Secondo i giudici, tale riscontro rientra negli obblighi previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Nel definire il concetto di “de visu”, il Consiglio di Stato ha tuttavia introdotto un elemento di apertura rispetto alla versione più restrittiva contenuta nella circolare del Viminale. Il riconoscimento, infatti, non deve necessariamente svolgersi in presenza fisica. La sentenza stabilisce che può avvenire anche a distanza, a condizione che vengano utilizzati dispositivi idonei ad accertare l’identità dell’ospite in tempo reale. Vengono indicati come esempi videocitofoni, spioncini digitali, QR code dotati di fermo immagine e altri strumenti tecnologici che permettano al gestore, al momento dell’arrivo, di verificare che chi accede all’alloggio corrisponda alla persona indicata nei documenti.
Questa apertura non chiarisce però in modo definitivo quali tecnologie saranno considerate valide. La sentenza non entra nel dettaglio e rimanda al Ministero dell’Interno la responsabilità di precisare, con successivi atti, quali strumenti potranno essere utilizzati per il riconoscimento a distanza. Rimane dunque aperto il quesito se possano bastare soluzioni come le videochiamate tramite smartphone o se saranno richiesti dispositivi installati stabilmente presso l’ingresso della struttura.
Il pronunciamento ha ricadute immediate su realtà come Venezia, dove il fenomeno dell’extralberghiero è particolarmente diffuso e spesso oggetto di tensioni con la residenza stabile. Una parte consistente degli alloggi opera tramite self check-in, pratica criticata per gli effetti sulla gestione condominiale e sulla sicurezza. La presenza di numerosi turisti che cercano gli appartamenti senza indicazioni dirette viene spesso considerata fonte di disturbo dai residenti, soprattutto nei palazzi del centro storico.
Sul piano interpretativo, l’amministrazione comunale lagunare considera la sentenza come un passo verso una maggiore chiarezza. L’assessorato al Turismo sostiene la necessità di privilegiare il riconoscimento in presenza, ritenuto più coerente con le esigenze di sicurezza e più adatto a fornire ai visitatori informazioni fondamentali sulle modalità di accesso agli edifici e sulle regole condominiali. Una parte della maggioranza comunale ritiene che le soluzioni da remoto, seppur ammesse dalla sentenza, possano ridurre la qualità dell’accoglienza e aumentare le situazioni di incertezza al momento dell’arrivo.
La vicenda si intreccia anche con il percorso del regolamento comunale sulle locazioni turistiche, predisposto grazie a un emendamento approvato dal Parlamento nel 2022 che consente al Comune di Venezia, unico caso in Italia, di introdurre misure più stringenti per contenere il fenomeno. Il testo, ancora bloccato in attesa delle elezioni amministrative della prossima primavera, include una norma che vieterebbe il self check-in per le strutture del centro storico che decidono di aderire al regolamento. La sentenza del Consiglio di Stato costringerà ora il Comune a riconsiderare il contenuto del documento per renderlo compatibile con il nuovo orientamento giurisprudenziale.
Le reazioni del settore sono contrastanti. Le associazioni dell’extralberghiero manifestano preoccupazione per gli effetti che l’obbligo di riconoscimento potrebbe avere sulle attività più piccole, spesso gestite senza presenza continuativa. I rappresentanti delle locazioni turistiche sostengono che il ritorno all’accoglienza diretta comporterebbe costi aggiuntivi e difficoltà organizzative con possibili ripercussioni su un comparto già segnato dalla concorrenza e dalle chiusure. Alcuni gestori rilevano inoltre che, anche in presenza di un controllo iniziale, nulla impedirebbe a un ospite di far entrare altre persone in un momento successivo, riducendo l’efficacia del sistema.
Gli albergatori, invece, accolgono con favore la decisione, considerata un rafforzamento delle misure di sicurezza e un passo verso una parità di trattamento tra strutture alberghiere ed extralberghiere. Secondo le associazioni di categoria, la presenza di un addetto al check-in garantirebbe non solo maggiore controllo, ma anche un miglior servizio per i turisti, che avrebbero così un riferimento immediato per ricevere indicazioni sulla struttura e sul territorio.
La discussione proseguirà nei prossimi mesi, soprattutto in attesa che il Ministero dell’Interno chiarisca quali strumenti tecnologici saranno ritenuti idonei per l’identificazione a distanza. Dalle decisioni del Viminale dipenderà la possibilità per molti operatori di continuare a utilizzare forme di self check-in aggiornate, basate su dispositivi di videocollegamento o riconoscimento digitale in tempo reale. Fino ad allora, il settore dovrà confrontarsi con una norma che impone il ritorno a un controllo diretto, pur lasciando spazio a soluzioni tecnologiche che dovranno essere definite con precisione.
La sentenza segna così un punto fermo nella regolamentazione delle modalità di accoglienza, ma apre al contempo una fase di transizione in cui sarà necessario armonizzare la normativa nazionale con le esigenze operative degli operatori e con le caratteristiche dei territori in cui il turismo ha un impatto più rilevante. La definizione delle tecnologie consentite e delle modalità di applicazione sarà decisiva per stabilire se il self check-in potrà sopravvivere in forme rinnovate o se sarà destinato a lasciare spazio a un ritorno generalizzato all’accoglienza tradizionale.
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La maggior parte di queste attività sono svolte da veneziani che, approfittando delle opportunità offerte dal turismo globale, propongono in affitto breve le abitazioni ricevute in eredità dai vecchi, che le avevano “conquistate” con grandi sacrifici, trasferendosi in terraferma con costi di molto inferiori. I veneziani avevano creato un sistema per cui al primo posto c’era la città di Venezia e i suoi cittadini, oggi assistiamo al meschino assalto di una schiera di “parvenu” cannibali.
Spiace Fulvio ma i tuoi numeri sono sbagliati: il 90% degli appartamenti è in mano a soggetti che ne posseggono da tre in su
E aggiungo che non appartengono piu a Veneziani nella quasi totalità tranne qualche soggetto che ha ancora un centinaio di appartamenti
infatti
fate presto!! qua migliaia di turisti arrivano, aprono con la combinazione, pagano all’agenzia e huonanotte
Sentenza inutile se non vengono effettuati i controlli.
Più che giusto !!!! Devono controllare a chi danno l’appartamento è una questione di sicurezza!!! Col self check in chiunque può registrarsi anche con un documento falso o rubato ….
Un delinquente resta tale anche se lo guardi negli occhi al momento del check‑in. La presenza fisica non trasforma la sua identità, né la rende più “sicura”: al massimo sposta la responsabilità sul gestore, che deve verificare la corrispondenza tra volto e documento. Il vero nodo non è l’anonimato, ma la capacità di riconoscere e segnalare chi abusa delle regole.
In altre parole: il problema non è il fantasma del self check‑in, ma la sostanza del controllo.