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Psicologi del Veneto si rivolgono ai legali contro l’obbligo vaccinale

Si sono rivolti alla nostra Associazione un centinaio di psicologi e psicoterapeuti della Vostra Regione chiedendo modalità per contrastare legalmente questa imperativa e vessatoria presa di posizione della normativa statale emanata con decreto legge e dell’Ordine professionale di appartenenza in relazione alla vaccinazione anticovid-19. Nella direttiva emessa da tutti i Consigli dell’Ordine degli psicologi d’Italia […]

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Si sono rivolti alla nostra Associazione un centinaio di psicologi e psicoterapeuti della Vostra Regione chiedendo modalità per contrastare legalmente questa imperativa e vessatoria presa di posizione della normativa statale emanata con decreto legge e dell’Ordine professionale di appartenenza in relazione alla vaccinazione anticovid-19.
Nella direttiva emessa da tutti i Consigli dell’Ordine degli psicologi d’Italia si legge chiaramente che “il soggetto che non si vaccinerà sarà sospeso dalla possibilità di esercitare la professione”.
Una richiesta – sostiene l’Associazione Giustitalia (http://www.associazionegiustitalia.it ) che sta raccogliendo le adesioni degli psicologi coinvolti per un ricorso al TAR – non solo illegittima e vessatoria, ma anche di poco “buon senso” ed utilità sociale (come lo stesso Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto modo di sottolineare qualche tempo fa).

Innanzitutto la professione di psicologo e di psicoterapeuta non rientra tra le professioni sanitarie in senso stretto, quindi non sussiste, assolutamente, una necessità pratica e, tantomeno, un obbligo, alla vaccinazione anticocovid.
In secondo luogo, prevedere la sanzione disciplinare in astratto più grave per un professionista (quale è la sospensione dall’esercizio della professione stessa) per un soggetto che semplicemente esercita un suo diritto costituzionalmente tutelato, significa violare i principi costituzionali fondamentali.

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L’art. 32 della nostra Carta costituzionale prevede, infatti, che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (salvo i casi particolari di T.S.O. che è consentito solo in presenza di cure o terapie che, al più, prevedono effetti collaterali lievi e per i quali sono garantiti anche risarcimenti, esplicitamente non previsti nel caso del vaccino anti Covid.)”.

Orbene la norma richiamata – erroneamente – dalla circolare dell’Ordine degli psicologi non fa alcun riferimento, espresso o tacito, a chi esercita la professione di psicologo o psicoterapeuta.

I legali dell’Associazione Giustitalia sostengono che gli psicologi sono: “costretti a sacrificare il proprio diritto alla salute e la propria libertà di autodeterminazione, piegandosi ad un obbligo liberticida ed oppressivo delle opinioni differenti da quelle maggioritarie”.

Tra l’altro l’Italia è l’unico Paese dell’Unione Europea a prevedere l’obbligatorietà per determinate categorie di soggetti della vaccinazione per la prevenzione della Sars-CoV-2.

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