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Ordinanza regionale di Natale: dalle 11 del mattino non si consuma più in piedi nei bar

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I positivi al Covid in Veneto sono 4197, caricati nelle ultime 24 ore, incidenza al 7.27% sui circa 60 mila tamponi quotidiani, molecolari e rapidi, effettuati; 3222 i ricoveri: 357 sono le terapie intensive, come ai massimi di marzo 2020. «Inutile calcolare le ondate pandemiche, il Covid si attenuerà con l’arrivo della bella stagione», dice il presidente del Veneto Luca Zaia, aggiornando il quadro del virus in regione.

Il vaccino

Il vaccino anti Covid: il 29 dicembre dovrebbe essere disponibile il Pfizer, ai primi di gennaio, verso il 10, il vaccino Moderna e poi l’AstraZeneca. «Speriamo per primavera 2021 di essere a buon punto con la vaccinazione – continua Zaia – Abbiamo le curve con una timida flessione e l’Rt in abbassamento, domani lo confermerà il Comitato tecnico scientifico nazionale». Rimane il tema dell’assembramento, ma anche più semplicemente l’incontro dei parenti non conviventi in vista del Natale, «con la mascherina – ribadisce Zaia – dobbiamo affrontare una pandemia globale».

L’ordinanza, punti salienti

Tra i punti salienti della nuova ordinanza regionale di Natale, che segue quasi totalmente il Dpcm, nei negozi, da venerdì a mezzanotte, entra un cliente alla volta in Veneto, per le superfici fino ai 40 metri quadri, mentre per gli esercizi sopra i 40 metri quadri, entra un cliente ogni 20 di superficie lorda di vendita. Mercati: dove possibile, i gestori metteranno un ingresso e un’uscita separati con un nastro o una catenella dinnanzi al banco. Per evitare gli assembramenti nei locali pubblici, dalle 11 del mattino non si consuma più in piedi ma solo da seduti, e dopo aver consumato c’è l’obbligo di rimettere subito la mascherina. Chiusura ovviamente alle 18 come da Dpcm. Nei supermercati gli over 65 avranno la fascia dedicata spostata dalle 8 alle 10, alle 10-12. L’ordinanza resta in vigore fino a metà gennaio.

Il testo dell’ordinanza

Al di fuori dell’abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, di chi sta svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

  1. L’attività sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree.
  2. È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.
  3. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
  4. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:
    a) per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta;
    b) per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri.
  5. È fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
    a) nel caso di mercati all’aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti. In ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;
    b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
  6. Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
  7. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale. Dalle 15 alla chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione. Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.
  8. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
  9. La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.
  10. La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
  11. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10 alle 12.

Antonella Gasparini

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