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HomeLa Voce dell'Avvocato, a cura degli Avvocati Luca e Giulia Azzano-CantaruttiL'Amministratore di Sostegno: una protezione per le persone fragili

L’Amministratore di Sostegno: una protezione per le persone fragili

L’Amministratore di sostegno è una figura, solitamente un familiare, posta a fianco delle persone fragili per aiutarle nella vita quotidiana.

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Quando si può nominare l’amministratore di sostegno?

La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 6/2004 per rendere più snella ed efficace la tutela delle persone fragili, fornendo loro un supporto.

Ai sensi dell’art. 404 del codice civile, l’amministrazione di sostegno può essere nominato in favore della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. La norma, pertanto, stabilisce un requisito di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica) ed uno di tipo oggettivo (la conseguente impossibilità di provvedere ai propri interessi).

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Scopri come fare

Nella prassi, l’istituto dell’amministratore di sostegno è stato applicato anche a prescindere dalla sussistenza di una specifica infermità, ogni qual volta il soggetto sia privo di autonomia nell’espletamento delle funzioni quotidiane. In concreto, l’amministratore di sostegno è stato nominato in favore di un’ampia categoria di beneficiari, tra cui persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche (quali, ad esempio, patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcoldipendenza; ma, anche, prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia) e persone affetta da infermità fisiche come ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali, od anche una semplice età avanzata.

Chi può chiedere al Giudice la nomina dell’Amministratore di sostegno?

Sono legittimati a presentare il ricorso al Giudice tutelare, oltre al Pubblico Ministero, il beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge o la persona unita civilmente, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (cioè fino ai cugini) e gli affini entro il secondo grado, ossia i genitori ed i fratelli del coniuge. Inoltre, ai sensi dell’art. 406 del codice civile sono obbligati a proporre il ricorso od a segnalare il caso al Pubblico Ministero “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”.

Nel procedimento, non è necessaria la difesa tecnica. Pertanto, il ricorso potrà essere presentato direttamente dal ricorrente, salvi casi particolari.

Quali sono i criteri per la scelta dell’Amministratore di sostegno?

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Il Giudice verifica che il beneficiario ed i congiunti abbiano ricevuto la notifica del ricorso e quindi procede all’audizione del beneficiario, del ricorrente e dei congiunti (se presenti) e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso. Tuttavia, il Giudice è tenuto ad effettuare ogni ulteriore accertamento che ritiene opportuno nell’interesse del beneficiario, ad esempio disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità del soggetto.

La scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”. L’art. 408 del codice civile individua un ordine preferenziale nella nomina: in primo luogo, deve essere valorizzata l’eventuale designazione già effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità e, del pari, dovrà tenersi conto dell’eventuale preferenza manifestata dal beneficiario nel corso del procedimento; in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell’incarico), il Giudice Tutelare, nomina un amministratore di sostegno diverso preferendo il coniuge che non sia separato legalmente o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le persone rientranti nelle citate categorie non vi siano o non possano accettare, il Giudice Tutelare può nominare un soggetto terzo di propria fiducia.

Quali sono i compiti dell’Amministratore di sostegno?

I compiti dell’amministratore di sostegno sono relativi alla cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie ed espressione del relativo consenso informato, rapporti con il medico, ecc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa, ecc.). L’Amministratore di sostegno deve anche avere cura del patrimonio del beneficiario (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, ecc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.

L’amministratore, in relazione alle condizioni di salute e all’autonomia residua del beneficiario, potrà essere investito dal Giudice Tutelare di un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituendosi integralmente al soggetto) o di semplice assistenza, affiancando il soggetto nell’assunzione delle decisioni. L’amministratore può anche chiedere il divorzio ma il Giudice deve attentamente vagliare, mediante un accertamento positivo, la corrispondenza della stessa alla volontà del titolare del diritto in tema di scelte fondamentali di vita che attengono all’essenza più intima della persona (così il Tribunale Cagliari, decreto 15 giugno 2010).

L’Amministratore di sostegno deve depositare nella Cancelleria del Giudice un rendiconto annuale della gestione. Qualora risulti che egli si è appropriato dei beni del beneficiario, ad esempio dei soldi che il beneficiario ha sul conto corrente, o che li usa per finalità estranee agli interessi del beneficiario, commette il reato di peculato (così la Cassazione civile, sentenza n. 10624/2022).

La nomina di un amministratore di sostegno per le persone fragili è estremamente diffusa, rispondendo ad esigenze di tutela della persona fragile e di una semplificazione burocratica; non dobbiamo avere timore di richiederla per garantire un ausilio ai nostri cari che si trovino nella necessità di un aiuto.

Avv. Luca Azzano-Cantarutti         Avv. Giulia Azzano-Cantarutti

Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Luca Azzano-Cantarutti , avvocato con abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori. Già parlamentare. Nel 1990 fonda lo Studio Legale Azzano-Cantarutti & Associati, con sede in Venezia, San Marco 3911, ed altra sede in Adria.
Giulia Azzano-Cantarutti è Avvocato, fra i più giovani in Italia a conseguire l'abilitazione, cura in particolare il diritto di famiglia e delle successioni.
Per contatti : segreteria@acstudiolex.it
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7 persone hanno commentato. La discussione è aperta...

  1. Buongiorno. Argomento spinoso.
    Faccio parte della rete amicale di una persona fragile e priva di familiari idonei a fare AdS, a cui da anni un giudice ha attribuito d’ufficio un professionista quale Amministratore di sostegno. Purtoppo nonostante le ripetute richieste di poterlo cambiare con un altro professionista già resosi disponibile, richiesta avanzata dallo stesso interessato in quanto negli anni non si è costruita una relazione serena e collaborativa, il giudice ha risposto negativamente. Peccato che la cura della persona da parte dellAdS non abbia solo aspetti amministrativi ma anche e soprattutto del suo benessere inteso in modo più ampio.
    Solo per dirvi che non tutti i professionisti che fanno da AdS hanno il cuore che serve più delle normali competenze amministrative. E come loro anche i giudici ritengo che dovrebbero CONVOCARE e ascoltare i fragili quando questi sono in grado di spiegare e sostenere le proprie ragioni. stiamo parlando di persone non di atti amministrativi!!!
    Cordiali saluti

    • Gentile AZ,
      concordiamo sulla necessità, non semplice opportunità, di affidare l’incarico a persona gradita al beneficiario.
      Ciò è previsto anche dalla Legge ed una domanda adeguatamente motivata sarebbe esaminata con la dovuta attenzione dal Giudice.
      Se vorrà esporre meglio il caso potrà scriverci in privato e Le potremo fornire informazioni più consone

      • Gentili,
        Vi ringrazio per l’offerta ma tanto la richiesta da parte della rete amicale quanto quella del diretto interessato sono state formulate con l’ausilio di un avvocato e presentate seguendo le procedure indicate dalla segreteria del Tribunale. Ma le conoscenze dell’AdS in questione e l’ottusità & disinteresse del giudice che le ha ricevute e ricusate hanno avuto la meglio. Addirittura con riferimenti / consigli a non riprovarci.
        Permettetemi: che schifo.
        Cordiali saluti.

  2. Gentile Eliana,
    come abbiamo scritto nell’articolo, l’amministratore di sostegno viene in primo luogo indicato dal beneficiario (ad esempio, l’anziano genitore designa un figlio) o, in mancanza di indicazione il Giudice sceglie un parente: coniuge o convivente, genitore, figlio, ecc… Solo in assenza di parenti od in caso di loro impossibilità di accettare la nomina, il Giudice designa un Professionista esterno alla famiglia.

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