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Riveste interesse diffuso la sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023 della Suprema Corte di Cassazione che ha affrontato il caso di una vedova che, al momento del decesso del marito, aveva in corso il giudizio di separazione.
Avviata la causa per la divisione dell’eredità, i figli contestavano alla madre il diritto di abitazione ed uso dell’appartamento già adibito a residenza familiare, essendo ella separato ed avendo lasciato la casa nella quale aveva invece continuato ad abitare il defunto marito.
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Il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello, seguendo il prevalente orientamento della giurisprudenza, avevano ritenuta fondata l’interpretazione dei figli, negando alla donna il diritto di abitare l’appartamento già familiare che, quindi, doveva essere venduto con suddivisione del ricavato fra la vedova ed i figli.
Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione
La donna è ricorsa alla Corte di Cassazione la quale ha invece rovesciato il verdetto con una sentenza innovativa.
La Suprema Corte ha precisato in via preliminare che, essendo il giudizio di separazione in corso al momento del decesso del marito, i provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale in via provvisoria anticipano solo l’effetto di scioglimento della comunione legale, ma non attribuiscono ai coniugi la qualità di coniugi separati, qualità che viene attribuita solo al momento della sentenza.
Ciò premesso, la Corte ricorda che le norme in materia di successione ereditaria parificano i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato (art. 548 del codice civile); in particolare, l’articolo 540, comma 2, del codice civile, stabilisce che “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati (all’eredità, n.d.r.), sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
Il precedente orientamento della Suprema Corte riteneva che il diritto di abitazione ed uso riguardassero esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del coniuge, sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza rendesse impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare (tra le molte: Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 15277 del 5 giugno 2019). In altre parole, se i coniugi erano separati non si poteva parlare di “casa adibita a residenza familiare” e, quindi, non si poteva riconoscere il diritto di abitazione ed uso i favore del coniuge superstite dopo la morte dell’altro.
Con la sentenza n. 22566 del 2023 la Cassazione, pur riconoscendo l’opportunità di un chiarimento da parte del legislatore, afferma la prevalenza della tesi secondo la quale la casa non deve essere necessariamente adibita a residenza familiare nel momento della morte del coniuge separato, e pertanto, il diritto di abitazione non viene meno per il solo fatto della separazione legale. Dunque, al momento della successione ereditaria anche il coniuge separato ha diritto di continuare ad abitare la casa già familiare ed usare i mobili che la corredano, a condizione che non gli sia stata addebitata la separazione.
Precisa, tuttavia, la Corte che i presupposti per la nascita del diritto di abitazione della casa e di uso dei mobili vengono meno qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare. In tal caso, non essendo più la casa adibita a residenza della famiglia, i diritti di abitazione e di uso non sorgono, mentre i presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione si sia aperta in favore del coniuge superstite, lasciando a viverci l’altro ora defunto.
Che cosa succede se le “case familiari” sono due?
Talvolta i coniugi non si limitano a vivere un una sola casa; si pensi all’ipotesi, non rara, in cui trascorrano l’intero periodo primaverile-estivo nella propria casa al mare od in montagna.
In tal caso il coniuge superstite ha diritto di continuare ad usarle entrambe?
Anche su questo punto si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, chiarendo che il diritto di abitazione riservato al coniuge superstite ha ad oggetto la sola casa adibita a residenza familiare, ossia l’immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte di uno di essi, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale. Ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, poiché presupposto del diritto è l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 7128 del 10 marzo 2023).
Possiamo quindi affermare che al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano, anche se separato (purché non gli sia stata addebitata la separazione), e che tale diritto riguarda la sola abitazione principale e non anche la casa al mare.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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