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Canali e zone chiuse per il G20 a Venezia: l’Ordinanza completa delle limitazioni

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Canali e zone chiuse per il G20 a Venezia: ecco l’Ordinanza completa delle limitazioni. Tradotto: dove si può circolare e dove no.
E’ il documento ufficiale, quello che si chiama: “G20: Ordinanza congiunta Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, Comando Polizia Locale e Capitaneria di porto di Venezia“.
Il documento recita: “Il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, il Comandante Generale del Corpo di Polizia locale di Venezia ed il Comandante del porto, Capo del Circondario marittimo di Venezia hanno emanato un’ordinanza congiunta che dispone una serie di provvedimenti relativi alla disciplina della navigazione, all’interdizione degli ormeggi, agli imbarcaderi, ai corridoi di navigazione consentita in occasione del G20, in programma all’Arsenale di Venezia dal 7 all’11 luglio”.


Il documento completo

Articolo 1
(Disciplina della navigazione)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021
saranno vigenti le seguenti limitazioni alla navigazione nei canali interni, nei canali lagunari
e nei canali marittimi, come di seguito specificato ed individuate nell’allegato stralcio
grafico, parte integrante del presente provvedimento:
a) è vietata la navigazione di tutte le unità da diporto nell’area indicata in arancione
nello stralcio planimetrico e più precisamente nel tratto di Canal Grande compreso
tra il Ponte dell’Accademia e l’imbocco del Bacino di San Marco, nei canali
marittimi lagunari e negli specchi acquei compresi tra il Bacino San Marco ed il
Canale delle Navi, nel Canale della Giudecca tra Punta della Dogana e la
congiungente tra Rio della Croce e Rio della Fornace e nel Canale di San Giorgio
Maggiore compreso tra l’Isola di San Giorgio e l’isola della Giudecca;
b) è vietata la navigazione di tutte le unità navali nell’area indicata in arancione nello
stralcio planimetrico e più precisamente nel tratto di Canal Grande compreso tra il
Ponte dell’Accademia e l’imbocco del Bacino di San Marco, nei canali marittimi
lagunari e negli specchi acquei compresi tra il Bacino San Marco ed il Canale delle
Navi, nel Canale della Giudecca tra Punta della Dogana e la congiungente tra Rio
della Croce e Rio della Fornace e nel Canale di San Giorgio Maggiore compreso
tra l’Isola di San Giorgio e l’isola della Giudecca , nelle fasce orarie 08.00-10.00 e
16.00-18.00. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle unità navali
del servizio pubblico di linea (Actv e Alilaguna);
c) è vietata la navigazione di tutte le unità da diporto nell’area indicata in giallo nello
stralcio planimetrico e più precisamente nel Canale della Giudecca dalla
congiungente tra Rio della Croce e Rio della Fornace e l’imbarcadero “San Basilio”
escluso. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle unità da diporto
dei residenti in Venezia centro storico limitatamente agli spostamenti necessari per
raggiungere i corridoi di navigazione di cui al successivo articolo 4;
d) è vietata la navigazione di tutte le unità navali nell’area indicata in viola nello
stralcio planimetrico e più precisamente nel tratto del canale Fondamenta Nove
(compreso tra la confluenza del Rio di Santa Giustina e la confluenza con il canale
dei Marani) e nel bacino compreso tra le mura dell’Arsenale di Venezia ed il molo
Marani;
e) è istituito il doppio senso di marcia lungo il Rio di San Trovaso, tra il Rio di
Ognissanti e il Canal Grande.

Articolo 2
(Interdizione degli ormeggi)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021
saranno vigenti le seguenti limitazioni alla sosta ed ormeggio nei canali interni, nei canali
lagunari e nei canali marittimi, come di seguito specificato:
− è vietato l’ormeggio di tutte le unità navali alle banchine comprese tra i pontili Cà di
Dio e la Riva di San Biagio inclusa.
Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 9 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021
saranno vigenti le seguenti limitazioni alla sosta ed ormeggio nei canali marittimi, come di
seguito specificato:
− è vietato l’ormeggio di tutte le unità navali alla banchina di Riva Sette Martiri fino
all’imbarcadero “Giardini” escluso.

Articolo 3
(Imbarcaderi)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021
gli imbarcaderi/fermate A.C.T.V. “Arsenale”, “Celestia” e “Bacini” sono interdetti e non
fruibili all’utenza. La società concessionaria del servizio di trasporto pubblico dovrà
predisporre idonea segnaletica informativa e provvedere alla chiusura fisica degli accessi
ai predetti imbarcaderi/fermate.
L’imbarcadero “Arsenale” potrà essere utilizzato dalle unità navali destinate a supporto
dell’organizzazione dell’evento.


 

Articolo 4
(Corridoi di navigazione consentita)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021
le unità da diporto che intendano raggiungere o provengano dalle Bocche di porto di Lido
e Malamocco, Lido di Venezia e/o Pellestrina potranno percorrere i canali lagunari “retro
Giudecca” (Canale Santo Spirito, Canale Fasiol, Canale dei Lavraneri) ovvero la direttrice
Fondamente Nove – Murano – Vignole/S Erasmo (Canale delle Sacche, Canale degli
Angeli, Canale La Nave, Canale dei Marani) individuati in colore verde nell’allegato stralcio
grafico, parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 5
(Deroghe)

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano alle unità navali delle Forze di
Polizia, della Guardia Costiera, della Polizia Locale e Lagunare, delle Forze Armate, dei
Vigili del Fuoco e a quelle di Pronto Soccorso Sanitario S.U.E.M. 118, Croce Verde, Croce
Rossa, Sanitrans e/o trasporto malati e disabili, circolanti per motivi di servizio e/o
emergenza.
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano, altresì, alle unità navali
impiegate a supporto dell’organizzazione dell’evento ovvero destinate al trasporto dei
partecipanti al Vertice G20.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

Per le violazioni commesse nei canali marittimi lagunari i trasgressori delle disposizioni
contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e/o più grave
fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs.
n.171/2005 e ss.mm. e ii. (diporto) o dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui
all’art. 1 lettera e) della presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003,
n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00
ed euro 500,00.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che
sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione
nell’apposita sezione “Ordinanze e Avvisi” dei siti web istituzionali
www.guardiacostiera.gov.it/venezia e del Comune di Venezia www.comune.venezia.it

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