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Auto di lusso distrutta ma l’assicurazione non paga

Spett.le Redazione si rappresenta quanto segue. Sono sotto gli occhi di tutti i danni arrecati in questi giorni dal maltempo. Singolare appare la vicenda occorsa ad un imprenditore veneto quarantenne, Luigi Padovan. Sono le 11.30 del mattino di ieri quando un immenso albero si abbatte sulla sua Ferrari parcheggiata di fronte casa sua. La macchina […]

Maltempo oggi pomeriggio, decine di chiamate ai VVFF. Tram in panne

Spett.le Redazione si rappresenta quanto segue.

Sono sotto gli occhi di tutti i danni arrecati in questi giorni dal maltempo.

Singolare appare la vicenda occorsa ad un imprenditore veneto quarantenne, Luigi Padovan.

Sono le 11.30 del mattino di ieri quando un immenso albero si abbatte sulla sua Ferrari parcheggiata di fronte casa sua.

La macchina nuova di zecca è totalmente distrutta.

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L’uomo chiama la propria assicurazione per sapere se può essere risarcito per il danno totale arrecato alla propria vettura, ma al call center di una nota Compagnia di Assicurazioni SPA gli rispondono che il veicolo non era assicurato anche per i danni atmosferici.

Spesso, purtroppo dalle polizze assicurative, sono esclusi i danni catastrofali da calamità naturali, per i quali occorre un’apposita estensione della copertura assicurativa a mezzo di specifiche clausole contrattuali.

A questo punto l’unico rimedio per l’imprenditore è individuare a quale soggetto competesse la custodia dell’albero che poi è caduto, al fine di avanzare a costui una richiesta risarcitoria (verificando, dunque, se l’albero si trovava in un giardino di proprietà privata, condominiale o pubblica).

Trova, infatti, applicazione l’art. 2051 c.c.: la responsabilità per le cose in custodia sussiste a carico del custode in via presuntiva e può esser superata solo con la prova a suo carico – e quindi con l’inversione dell’onere della prova – del caso fortuito (art. 2051, secondo comma), da intendersi come accadimento eccezionale, non prevedibile, né evitabile.

Il custode dovrà inoltre dimostrare di aver espletato le attività tipiche della custodia di un bene (verifiche e controlli periodici, piano degli interventi di potatura) al fine dell’esonero da colpa per negligenza.

Marisa Ciardi e Giovanni Rossetti

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