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Decreto scuola: 30% per alcuni stranieri, divieto di burqa e corsi di italiano per i genitori obbligatori

Decreto scuola: tetto del 30% per alcuni alunni stranieri, divieto di volto coperto nelle scuole e corsi di italiano per i genitori.

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Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce limiti numerici per la presenza di alcuni alunni con cittadinanza non italiana, obblighi di alfabetizzazione per i genitori e il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto. Le novità toccano in particolare il tema dell’integrazione linguistica e prevedono disposizioni operative già a partire dall’anno scolastico in corso.


Il provvedimento non applica un criterio basato esclusivamente sulla cittadinanza. La norma intende intervenire soprattutto sui ragazzi che non hanno ancora acquisito sufficiente conoscenza dell’italiano, e quindi definisce categorie specifiche cui si applica il tetto del 30%.

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Nella scuola primaria la misura entra in vigore, per le classi prime, dall’anno scolastico 2027/2028. Il limite riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia oppure che non hanno frequentato almeno due anni della scuola dell’infanzia. Per le scuole medie e superiori la regola cambia nella sua definizione, ma resta applicata alle sole classi prime.


Per gli altri ordini di scuola il testo precisa che il riferimento è agli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno completato con esito positivo almeno tre anni di percorso scolastico. In ogni caso il criterio operativo mira a evitare concentrazioni di alunni con lacune linguistiche tali da compromettere il percorso didattico.


Quando le domande di iscrizione rendono impossibile rispettare il tetto, il decreto demanda agli Uffici scolastici territoriali, insieme ai dirigenti scolastici, la riorganizzazione degli ingressi. La distribuzione dovrà seguire il principio della prossimità: si terrà conto del domicilio e di esigenze familiari comprovate, tra le quali sono esplicitamente citate le necessità legate all’assistenza di figli con disabilità.


La regola non si limita alle prime classi: per gli inserimenti in corso d’anno, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, viene previsto che gli studenti siano assegnati, quando possibile, a classi che rispettino il limite del 30%.

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Per sostenere l’apprendimento dell’italiano nelle scuole che non riescono a mantenere l’equilibrio previsto, il decreto istituisce un fondo per attività extracurricolari. La dotazione prevista è di 3,4 milioni di euro per il 2027 e di 14,14 milioni annui dal 2028. Le misure potranno tradursi sia in potenziamento dell’organico docente sia in accordi con i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), enti del Terzo settore e altri soggetti locali.


Gli Uffici scolastici dovranno inoltre nominare un referente per le iscrizioni: la figura avrà il compito di coordinare il rapporto tra scuole e famiglie durante le procedure di assegnazione e inserimento.


Il decreto prevede anche interventi rivolti direttamente ai genitori. Se la scuola riscontra barriere linguistiche persistenti che ostacolano l’integrazione e il percorso educativo del minore, deve segnalare il caso ai servizi sociali. Saranno poi questi ultimi a valutare la situazione e, se necessario, a predisporre un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che includa percorsi gratuiti di alfabetizzazione e apprendimento dell’italiano presso i CPIA fino al livello A2.


Per chi non partecipa ai corsi senza giustificato motivo è prevista una sanzione economica: da 200 a 1.000 euro, a meno che non sussistano motivi di salute, forza maggiore o altri gravi impedimenti accertati. Sono esclusi dall’obbligo i genitori con rilevanti limitazioni nell’apprendimento dovute all’età, a patologie o a disabilità, purché certificate. Una prima bozza del decreto aveva previsto, in caso di inosservanza, anche l’allontanamento del minore dalla famiglia; il ministro Valditara ha smentito questa ipotesi in conferenza stampa.


Il testo introduce infine il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, fatte salve specifiche esigenze di carattere sanitario o di sicurezza. La disposizione vale per le attività curriculari ed extracurricolari e per gli incontri tra scuola e famiglia; la violazione comporta una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro.


In caso di violazione commessa da un minorenne, la sanzione può essere applicata anche al genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo che il comportamento configuri un reato. L’accertamento spetterà al dirigente scolastico, mentre il prefetto emetterà la sanzione. Le scuole dovranno adeguare i propri regolamenti interni alla nuova normativa. La disposizione riguarda quindi il divieto di burqa e niqab già annunciato dal governo.

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Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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