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Il Codice del Consumo è il nome comune con cui è conosciuto il Decreto legislativo n. 206/05 e, come facilmente intuibile, è un complesso organico di norme poste a tutela del consumatore, sempre più spesso chiamato a difendersi da truffe, comportamenti aggressivi o pratiche scorrette.
Questo Codice raccoglie le principali disposizioni vigenti in materia, adottate anche in attuazione della normativa europea, e regola i rapporti tra gli stessi consumatori e i professionisti dettando i reciproci diritti e obblighi.
Negli anni, il Codice del consumo è stato interessato da varie riforme e, tra le più recenti, si ricorda quella avente ad oggetto la materia della conformità dei beni e dei rimedi esperibili in caso di difetto di conformità (decreto legislativo n. 170/ 2021); il recente decreto legislativo n. 26/2023 ha innovato la disciplina del Codice del consumo circa l’indicazione dei prezzi, delle clausole vessatorie, delle pratiche commerciali scorrette e dei diritti dei consumatori. Infine, il decreto legislativo n. 28/2023 ha inserito nel Codice del consumo la disciplina delle nuove azioni rappresentative a tutela del consumatore esperibili dagli “enti legittimati”.
Se la tutela del consumatore è sacrosanta, tuttavia il Codice del Consumo pone a carico dei negozianti obblighi che non sempre sono ben conosciuti o, comunque, agevoli da osservare.
Numerose sono le prescrizioni che questo decreto impone ai commercianti e tra queste assumono particolare rilevanza quelle previste dall’articolo 6 del predetto decreto, che stabilisce il contenuto minimo delle informazioni che il commerciante è tenuto a garantire al consumatore. Dispone la norma che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Tutte queste informazioni, dunque, debbono essere leggibili sull’etichetta messa a disposizione del consumatore, cosa che impone al commerciante al dettaglio un onere non indifferente.
Quali sono le conseguenze qualora le informazioni siano incomplete o del tutto assenti?
Recentemente si sono susseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza che hanno portato ad elevare a carico dei commercianti verbali di contestazione per infrazioni all’obbligo di fornire le indicazioni sopra elencate.
In alcuni casi le contestazioni riguardavano l’assenza di informazioni circa il paese di provenienza, in altri casi è stata rilevata la totale mancanza di etichetta o, ancora, un’etichetta “collettiva” (si pensi al caso di minutaglie posizionate in un cestino) non correttamente apposta. Un commerciante ha opposto di essere anche produttore e, quindi, di ritenersi non obbligato a dare le indicazioni di cui sopra.
In realtà il Codice del Consumo contiene norme la cui portata è chiara, ancorchè discutibile per alcuni aspetti.
Rileviamo, innanzitutto, come gli obblighi in questione siano posti a carico dei commercianti al dettaglio che vendono al consumatore finale.
E’ poi irrilevante il fatto che il commerciante sia un artigiano che produce in proprio gli oggetti in vendita; essendo la normativa posta a tutela del consumatore, quest’ultimo deve essere posto in condizione di avere tutte le informazioni indicate dalla norma.
La sanzione per l’inosservanza delle predette norme è di natura amministrativa e va da un minimo di €. 516 ad un massimo di €. 25.823.
In conclusione, l’obbligo dell’indicazione dei dati relativi alla merce posta in vendita costituisce un onere che il commerciante al dettaglio deve necessariamente osservare, sotto pena di sanzioni pesanti ancorchè di natura amministrativa.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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