5 x 1000
HomeLa Voce dell'Avvocato, a cura degli Avvocati Luca e Giulia Azzano-CantaruttiE' possibile escludere un figlio dal proprio testamento? I casi di 'Indegnità...

E’ possibile escludere un figlio dal proprio testamento? I casi di ‘Indegnità a succedere’

“Parenti serpenti” è un detto che trova la propria massima esplicazione allorquando si discute di un’eredità: quando si tratta di ereditare denaro, o avanzare pretese su qualche patrimonio in virtù del proprio legame di sangue, tornano a farsi vivi anche parenti scomparsi o, addirittura, considerati nemici dal deceduto. Spesso si pensa che sia sufficiente redigere […]

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

“Parenti serpenti” è un detto che trova la propria massima esplicazione allorquando si discute di un’eredità: quando si tratta di ereditare denaro, o avanzare pretese su qualche patrimonio in virtù del proprio legame di sangue, tornano a farsi vivi anche parenti scomparsi o, addirittura, considerati nemici dal deceduto.

Spesso si pensa che sia sufficiente redigere un testamento per regolamentare la divisione del proprio patrimonio ed evitare litigi tra coeredi, ma i vincoli dettati dalla legge sono molti.

E’ possibile escludere dal proprio testamento un figlio o altro soggetto che la legge qualifica come erede?

Ai sensi dell’art. 463 del codice civile l’indegnità a succedere è causa di esclusione dalla successione. L’indegnità, per come configurata nell’unica disposizione del codice che ne prevede le varie ipotesi, è una qualificazione che deriva dal comportamento di un soggetto e che deve essere dichiarata dal giudice a seguito di un puntuale accertamento nell’ambito di un processo. Si tratta di una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale conseguente alla condotta di una persona che la legge considera tra gli eredi ipotetici di un dato soggetto ma che, a causa di condotte ritenute deprecabili, perde ogni diritto successorio (cosi Cassazione, sentenza n. 5411/2019).

Richiamando un nostro precedente intervento, ricordiamo la regola generale per cui non è consentita dall’ordinamento la cosiddetta “diseredazione” di un figlio o, comunque, di un erede legalmente previsto come tale.

Tra gli eredi la legge riconosce necessariamente una quota di eredità soltanto a coniuge, figli o ascendenti, i quali se esclusi da un testamento potranno pretendere la restituzione di quanto la legge riconosce loro..

5 x 1000

Chiarito dunque che la designazione degli eredi è materia vincolata al dettato della legge e che non è possibile escludere discrezionalmente qualcuno cui la legge riconosce diritti successori, esistono comunque ipotesi di “indegnità”, ovvero di impossibilità ad acquisire la qualifica di erede, anch’esse previste dal codice civile e contemplate dall’art. 463 c.c.; trattandosi come innanzi detto di un’eccezione alla regola generale che vieta la diseredazione, la legge individua soli sette motivi, da ritenersi tassativi:

1) aver volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta […];

2) aver commesso in danno del de cuius o di una delle altre persone indicate nel n.1 un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;

3) aver denunciato il de cuius o una delle altre persone indicate al n.1 per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore a tre anni quando la denuncia sia stata dichiarata calunniosa in un giudizio penale o aver reso testimonianza, dichiarata falsa in un giudizio penale, contro le medesime persone imputate dei medesimi reati;

3bis) non essere stato reintegrato nella potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta […];

4) aver indotto con dolo o violenza il de cuius a fare, revocare o mutare il testamento o averlo impedito;

5) aver soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) aver formato un testamento falso e averne fatto scientemente uso.

Nel caso deciso dalla Suprema Corte (sentenza 5411/2019) una signora aveva escluso dalla successione e dal testamento la figlia riferendosi alla causa di cui al n. 3) e considerando la stessa indegna per aver denunciato, ingiuriato e diffamato la madre.

La causa di esclusione apposta all’interno del testamento non veniva considerata valida dalla Corte di Cassazione, né tantomeno efficace, la figlia aveva effettivamente denunciato la madre anni addietro, ma è mai era intervenuta una sentenza penale definitiva nella quale la denuncia sporta venisse dichiarata calunniosa (ovvero falsa) poichè la madre non aveva denunciato la figlia per averla calunniata.

In mancanza di tale accertamento, da effettuarsi in sede penale, deve ritenersi mancante uno dei requisiti essenziali per potersi ritenere validamente apposta la clausola sull’indegnità della figlia e, pertanto, la stessa è da ritenersi nulla.

Alla figlia che si era vista esclusa dalla successione materna è stato riconosciuto il diritto ad agire nei confronti della massa ereditaria per vedersi riconosciuta quantomeno la quota di riserva che la legge stessa riconosce a ciascun erede legittimario ingiustamente escluso dal testamento.

In conclusione, ribadiamo che non è possibile escludere dal testamento alcun soggetto a cui la legge riconosca il diritto a diventare erede, a meno che non ricorra una delle ipotesi tassativamente dall’art. 463 c.c.

Se un soggetto ritiene che alcuno dei futuri eredi lo abbia falsamento accusato di qualche reato, dovrà denunciarlo per calunnia ed attendere che venga condannato se vorrà validamente estrometterlo dal testamento: se dovesse essere assolto, la causa di esclusione non potrà operare e l’erede avrà diritto alla sua quota di patrimonio.

Avv. Luca Azzano-Cantarutti     Avv. Giulia Azzano-Cantarutti

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Luca Azzano-Cantarutti , avvocato con abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori. Già parlamentare. Nel 1990 fonda lo Studio Legale Azzano-Cantarutti & Associati, con sede in Venezia, San Marco 3911, ed altra sede in Adria.
Giulia Azzano-Cantarutti è Avvocato, fra i più giovani in Italia a conseguire l'abilitazione, cura in particolare il diritto di famiglia e delle successioni.
Per contatti : segreteria@acstudiolex.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE