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HomeLa Voce dell'Avvocato, a cura degli Avvocati Luca e Giulia Azzano-CantaruttiNuova relazione durante la separazione: il coniuge perde il diritto al mantenimento?

Nuova relazione durante la separazione: il coniuge perde il diritto al mantenimento?

Il riconoscimento del diritto al mantenimento costituisce da decenni questione quanto mai spinosa, i cui presupposti sono notevolmente mutati nel corso del tempo, in funzione del diverso e più impegnato ruolo che le donne ricoprono all’interno della società e del mondo professionale. Il tema sulla definizione e sui presupposti necessari per il riconoscimento del mantenimento […]

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Il riconoscimento del diritto al mantenimento costituisce da decenni questione quanto mai spinosa, i cui presupposti sono notevolmente mutati nel corso del tempo, in funzione del diverso e più impegnato ruolo che le donne ricoprono all’interno della società e del mondo professionale.

Il tema sulla definizione e sui presupposti necessari per il riconoscimento del mantenimento a seguito della separazione già stato oggetto della nostra rubrica; oggi vogliamo però approfondire una questione che è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione sul punto: se il coniuge a cui è stato riconosciuto il diritto al mantenimento instaura una nuova relazione, perde il diritto al mantenimento?

E’ opportuno ricordare che il dovere di mantenimento che venga riconosciuto a favore di uno dei coniugi si basa su diversi requisiti, quali la disparità economico finanziaria dei coniugi, la durata del matrimonio e la possibilità del coniuge richiedente il mantenimento di trovare ancora spazio nel mercato lavorativo. Tale istituto è volto a garantire un sostegno economico al coniuge che non possiede adeguati redditi, permettendogli di mantenere, per quanto possibile, un tenore di vita simile a quello avuto durante il matrimonio.

È bene ribadire che il riconoscimento del diritto al mantenimento può essere concesso solo al coniuge cui non sia attribuito l’addebito della separazione.

L’intervento della Corte di Cassazione si è reso necessario a seguito di una sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva revocato l’assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie, dopo aver accertato che quest’ultima aveva instaurato una nuova relazione affettiva.

La moglie impugnava la sentenza: di qui l’intervento decisivo da parte della Suprema Corte con l’ordinanza n. 34278/2023.

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Anticipiamo sin d’ora che il ricorso della moglie è stato accolto in quanto la sentenza d’appello è stata ritenuta priva dell’adeguata motivazione richiesta per legge, essendosi limitata a sostenere l’esistenza della nuova “relazione affettiva” senza nulla aggiungere.

È su questo presupposto che la Corte di legittimità offre una più specifica ed approfondita riflessione, stabilendo che non tutte le relazioni affettive siano uguali e la loro mera esistenza non possa considerarsi idonea, di per sé, a provocare la revoca del diritto al mantenimento che sia stato riconosciuto in sede di separazione.

Anche la Corte ribadisce che l’assegno di mantenimento affonda le proprie radici nel dovere di assistenza materiale e morale che discende dal matrimonio ed è volto a garantire al coniuge meno abbiente la possibilità di continuare a godere di un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione. È vero che l’importo e la debenza di tale assegno è sempre modificabile con il mutare delle condizioni personali e patrimoniali dei coniugi, tra i quali rientra l’instaurazione di una convivenza di fatto, dalla quale la legge fa discendere la presunzione che si sia instaurata una nuova comunione, quantomeno materiale, tra un terzo e l’avente diritto all’assegno. Tuttavia, ribadisce la Corte, non può certo ritenersi che una qualsiasi frequentazione, pur definibile come “nuova relazione”, possa far venire meno tale dovere di più solido fondamento.

La Corte d’Appello aveva fondato la revoca dell’assegno sul fatto che il nuovo compagno avesse trascorso qualche notte a casa della moglie, con ciò ritenendo provata l’esistenza di una relazione affettiva.

La Suprema Corte ha criticato proprio su tale lacunoso accertamento la sentenza impugnata, ritenendo che il Giudice abbia offerto “una motivazione al di sotto del c.d. minimo costituzionale, che non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio in quanto non spiega le ragioni per le quali si è ritenuto che dagli elementi di fatto accertati si potesse desumere non già una semplice relazione affettiva, ma la convivenza, o comunque una relazione di tipo familiare, tale da comportare l’assistenza morale e materiale tra le parti”.

La Corte Suprema coglie l’occasione per riprendere orientamenti già espressi in materia di assegno divorzile, che richiedono che la nuova relazione sia stabile, duratura e continuativa, sì da far presumere la creazione di una nuova condivisione materiale, economica e spirituale e la conseguente perdita delle ragioni che hanno fatto da presupposto per il riconoscimento del diritto al mantenimento.

In particolare, la Corte ha chiarito che “l’ordinamento non tollera la concorrenza di due vincoli solidali fondati sullo stesso tipo di relazione, e pertanto il coniuge separato non può al tempo stesso beneficiare dell’assistenza materiale dell’altro coniuge e della assistenza materiale del (nuovo) convivente. […] Se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno“.

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo riconosciuto il diritto di mantenimento alla moglie perché il marito non aveva offerto adeguata prova che la relazione da quest’ultima instaurata avesse i caratteri necessari per poter essere definita duratura, stabile, continuava ed idonea alla creazione di un comune progetto di vita. La prova circa l’esistenza di un tale legame deve essere fornita dal coniuge gravato dall’obbligo di corrispondere l’assegno.

Attenzione dunque: sì alle nuove frequentazioni anche in fase di separazione, ma se si vuole ottenere o mantenere il diritto al mantenimento è bene valutare l’instaurazione di una relazione stabile o di una nuova convivenza.

Avv. Luca Azzano-Cantarutti      Avv. Giulia Azzano-Cantarutti

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Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Luca Azzano-Cantarutti , avvocato con abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori. Già parlamentare. Nel 1990 fonda lo Studio Legale Azzano-Cantarutti & Associati, con sede in Venezia, San Marco 3911, ed altra sede in Adria.
Giulia Azzano-Cantarutti è Avvocato, fra i più giovani in Italia a conseguire l'abilitazione, cura in particolare il diritto di famiglia e delle successioni.
Per contatti : segreteria@acstudiolex.it
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