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La gestione di figli minori in caso di genitori separati o non conviventi può essere fonte di crisi familiari e sfociare in antipatiche ripicche. I maggiori disagi vengono spesso sopportati dai figli, che spesso subiscono atteggiamenti denigratori da parte di un genitore nei confronti dell’altro, rischiando di compromettere gravemente il rapporto familiare.
Fonte inesauribile di discussioni sono proprio le difficoltà nella gestione quotidiana dei figli: gli orari di visita da rispettare, i giorni di vacanza che possono trascorrere con la madre o con il padre, la richiesta all’altro genitore di partecipare alle spese cosiddette “straordinarie”.
Una delle questioni spesso strumentalizzate riguardava il rilascio del passaporto o del documento valido dell’espatrio in favore di uno dei genitori, per il quale era necessario il preventivo consenso dell’altro. Ciò esponeva il richiedente il consenso a ricatti quali, ad esempio, “ti do il consenso solo se sostieni da solo quelle spese” o ancora “acconsento purchè tu mi lasci i bambini una settimana in più durante le vacanze estive”.
L’entrata in vigore del decreto legge del 13 giugno 2023 n. 69 ha radicalmente modificato il regime relativo al rilascio del passaporto in favore del genitore di figli minorenni.
Come innanzi ricordato, con la precedente normativa entrambi i genitori potevano ottenere il passaporto solo previo assenso dell’altro, a nulla rilevando il tipo di rapporto o relazione intercorrente tra gli stessi. Il fine era certamente quello di evitare che uno dei genitori potesse, recandosi all’estero, sottarsi all’adempimento degli obblighi familiari, tra i quali ricordiamo il dovere di contribuire al mantenimento della prole. Se, infatti, il genitore si recasse in altro Paese e cessasse di versare il mantenimento, il recupero del credito non sarebbe impossibile, ma certamente molto più complicato.
Considerando inoltre che il consenso veniva richiesto a prescindere dall’esistenza di una relazione tra i genitori, era evidente che in caso di crisi familiare (separazione, divorzio, procedure di affidamento dei minori) lo strumento fosse oltremodo strumentabizzabile.
In caso di diniego dell’altro genitore, all’interessato non rimaneva che rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere l’autorizzazione richiesta, ma a proprie spese.
Da un lato si può affermare che tale meccanismo fosse previsto proprio a tutela dei figli minori, per evitare che uno dei genitori potesse disinteressarsi ai propri doveri, dall’altro, tuttavia, era diventato una fonte di crisi familiare e di aggravio di relazioni già complicate, finendo così per deteriorare proprio il benessere dei minori che invece si volevano garantire.
Tale evidente inconveniente ha spinto il legislatore alla modifica sopra richiamata (decreto legge 69/2023) con la quale è stato abolito l’obbligo del consenso in favore dell’altro genitore, rimanendo invece necessario il consenso di entrambi in caso di rilascio del passaporto in favore dei figli minori.
È opportuno però evidenziare che la tutela dei minori rispetto ai rischi connessi all’espatrio di uno dei genitori viene comunque garantita attraverso il nuovo strumento dell’“inibitoria”: “in assenza del consenso dell’altro genitore è necessario attestare l’assenza di inibitorie al rilascio del documento mediante una dichiarazione da rendere sotto la propria responsabilità ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”.
L’art. 3 bis della L. 1185/1967, per come novellato dal D.L. 69/2023, disciplina infatti il procedimento necessario per l’ottenimento dell’inibitoria, ovvero del provvedimento che impedisce al richiedente l’ottenimento del documento valido per l’espatrio. Si tratta di una richiesta che può essere avanzata al Tribunale del luogo di residenza del minore da parte dell’altro genitore quando sussista il concreto e grave pericolo che il richiedente si voglia sottrarre all’adempimento dei propri obblighi verso i figli. Il provvedimento può essere emesso dal Giudice o dal Pubblico Ministero al ricorrere dei presupposti necessari ed impedisce il rilascio del documento per due anni.
Oggi, dunque, i genitori possono autonomamente ottenere i documenti necessari all’espatrio, a condizione che dichiarino l’assenza di inibitorie sotto la propria responsabilità: novità che consente di arginare condotte prevaricatorie da parte dell’altro genitore, garantendo comunque i minori attraverso lo strumento dell’inibitoria, applicabile soltanto dall’autorità giudiziaria.
Ciò che difficilmente la normativa potrà eliminare è il rischio (forse ora più aggravato di prima) che il genitore al quale oggi non è più richiesto il consenso si serva di tale circostanza per denigrare l’altro, accusandolo e tenendo comunicazioni inadeguate con i figli al solo fine di metterlo in cattiva luce e far emergere la sua volontà di allontanarsi dall’ambiente familiare.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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situazioni spigolose che si prestano a vendette da una parte e dall’altra, una storia conosciuta purtroppo…