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Il “Caso Turetta” ed i limiti all’esercizio del diritto di cronaca

Ha destato non poco scandalo la diffusione del colloquio intercorso tra Filippo Turetta, detenuto in carcere per l’omicidio di Giulia Cecchettin, ed il padre Nicola. Quest’ultimo, nell’evidente intento di supportare il figlio ed evitare che arrivasse a seguire l’esempio di altri carcerati che nei giorni precedenti avevano deciso di suicidarsi, ha pronunciato delle affermazioni che […]

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Ha destato non poco scandalo la diffusione del colloquio intercorso tra Filippo Turetta, detenuto in carcere per l’omicidio di Giulia Cecchettin, ed il padre Nicola.

Quest’ultimo, nell’evidente intento di supportare il figlio ed evitare che arrivasse a seguire l’esempio di altri carcerati che nei giorni precedenti avevano deciso di suicidarsi, ha pronunciato delle affermazioni che hanno generato una vera e propria “shit storm” sui canali media e social.

Non intendiamo entrare nel merito delle responsabilità di un reo confesso di fatti così gravi né sminuire l’efferatezza di quanto accaduto; vien però da chiedersi se il giornalista, nel diffondere la notizia, abbia inteso fornire qualche elemento utile alle indagini o se, ancora, tale notizia fosse di reale interesse pubblico.

Purtroppo, la risposta ad entrambe le domande non può che essere negativa: Turetta ha confessato non solo la propria responsabilità, ma anche i moventi che l’hanno spinto a compiere il tragico gesto e le modalità attraverso le quali è stato realizzato, sì che la diffusione della notizia non ha certo giovato alle indagini.

Poniamo allora uno spunto di riflessione sull’esistenza di limiti all’attività giornalistica ed, in caso esistenti, su come siano configurati.

La stampa ha, ovviamente, diritto di cronaca, che trova fondamento nell’art. 21 della Costituzione, cardine della libertà di manifestazione del pensiero; principio ulteriormente valorizzato anche dalle fonti sovranazionali tra le quali indichiamo, in primis, l’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) il quale esige che il Giudice, nel valutare la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, debba necessariamente operare un bilanciamento tra libertà di espressione ed il bene dell’onore della vittima.

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Nel caso di specie, è opportuno ricordare che la vittima non è Filippo Turetta bensì il padre Nicola, che diventato bersaglio di una tempesta mediatica quasi fosse sua la responsabilità di quanto accaduto a Giulia Cecchettin: il che, come noto, non è.

Abbiamo ricordato il rango costituzionale del diritto di cronaca; ciò, però, non comporta che sia esercitabile in ogni tempo e modo, senza limite alcuno: traducendo un antico brocardo latino si può affermare che la libertà di ognuno di noi finisce dove inizia quella dell’altro, alla quale va dunque portato il dovuto rispetto.

L’esercizio della libertà di espressione non può spingersi fino a diffamare; il diritto di cronaca, tipica causa di giustificazione prevista dall’art. 51 del codice penale, di cui si avvalgono i giornalisti nell’espletamento della propria attività, può essere esercitato solo a determinate e ristrette condizioni; perché possa dirsi integrata la causa di giustificazione devono sussistere, anzi coesistere, tre criteri sostanziali:

  1. la verità del fatto criticato;

  2. la pertinenza e l’interesse pubblico alla divulgazione;

  3. la continenza, ovvero l’uso di espressioni civili, misurate e prive di intento gratuitamente offensivo.

Nel caso Turetta, quanto al primo ed al terzo dei requisiti indicati, non si pongono dubbi atteso che, trattandosi di intercettazioni ambientali, le dichiarazioni provengono direttamente da chi le ha pronunciate (Nicola Turetta).

Maggiori dubbi e problemi interpretativi si pongono con riferimento all’interesse pubblico alla divulgazione, condizione che si ritiene sussistente quando la lesione all’altrui reputazione sia funzionale all’esercizio, da parte dei cittadini, di diritti costituzionalmente garantiti: limite posto per evitare che la libertà di espressione si concretizzi in una libertà sul pettegolezzo, inutile per definizione.

Sulla questione la giurisprudenza ha più volte avuto modo di rilevare che il mancato rispetto dei limiti al diritto di cronaca comporta l’integrazione del reato di diffamazione (art. 595 c.p.) o di quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615bis c.p.).

In particolare, quest’ultima norma (meno nota rispetto al comune reato di diffamazione, che con il dilagare dei social network è sempre più frequente) punisce “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”, punendo nello stesso modo chi diffonde o rivela tali notizie.

Fatto questo breve excursus normativo su quali siano i limiti alla libertà di espressione rimettiamo al lettore la domanda che ci ha spinti ad affrontare l’argomento: la diffusione delle parole di conforto fornite dal padre di un detenuto, perché preoccupato di salvarlo dal gesto irreversibile del suicidio, può ritenersi di interesse pubblico? Può ritenersi utile all’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti da parte dei cittadini? Può ritenersi utile alle indagini del caso di specie? E, soprattutto, può giustificare l’ondata d’odio, offese e volgarità delle quali è stato bersaglio l’innocente Nicola Turetta?

Ai lettori l’ardua sentenza.

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Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Luca Azzano-Cantarutti , avvocato con abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori. Già parlamentare. Nel 1990 fonda lo Studio Legale Azzano-Cantarutti & Associati, con sede in Venezia, San Marco 3911, ed altra sede in Adria.
Giulia Azzano-Cantarutti è Avvocato, fra i più giovani in Italia a conseguire l'abilitazione, cura in particolare il diritto di famiglia e delle successioni.
Per contatti : segreteria@acstudiolex.it
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