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Corruzione: non è necessario che il pubblico ufficiale corrotto coincida con quello che compie l’atto

La recentissima cronaca di Venezia ha presentato all’attenzione della pubblica opinione una questione legata ad un’accusa di corruzione che ha colpito amministratori pubblici, dirigenti ed imprenditori. Senza entrare nel merito, l’occasione è propizia per presentare ai nostri lettori un rapido focus sull’argomento, partendo da una recente pronuncia della Suprema Corte. Con la sentenza n. 8330/2022 […]

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La recentissima cronaca di Venezia ha presentato all’attenzione della pubblica opinione una questione legata ad un’accusa di corruzione che ha colpito amministratori pubblici, dirigenti ed imprenditori. Senza entrare nel merito, l’occasione è propizia per presentare ai nostri lettori un rapido focus sull’argomento, partendo da una recente pronuncia della Suprema Corte.

Con la sentenza n. 8330/2022 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un imprenditore e di un dipendente dell’agenzia delle Entrate per i reati, rispettivamente, di corruzione, abuso d’ufficio e accesso abusivo a un sistema informatico. L’imprenditore era ritenuto responsabile dal Tribunale del reato di corruzione, in relazione ai rapporti con due dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, che si impegnavano in varie occasioni a intermediare nell’ambito del proprio ufficio con altri funzionari responsabili delle attività di interesse dei contribuenti corruttori per garantire loro un indebito migliore trattamento.

L’imprenditore ricorreva in Cassazione sostenendo non esistere corruzione, poiché egli si era rapportato non con i pubblici ufficiali incaricati della verifica ma con soggetti terzi che non possedevano poteri e funzioni tali da poter concretamente influire sulla verifica in atto; in altre parole, con dipendenti dell’Agenzia ma addetti ad un ufficio che non si occupava di controlli. Secondo l’imprenditore, il patto criminoso non avrebbe integrato il reato di corruzione, non avendo ad oggetto l’attività propria dei soggetti cui era stato proposto ma quella di altri pubblici ufficiali delegati agli accertamenti. Tutt’al più si potrebbe ravvisare il reato meno grave di traffico di influenze illecite, che punisce il “faccendiere” che (riassumiamo) procura vantaggi illeciti rapportandosi con il pubblico ufficiale.

Come ha risolto il caso la Suprema Corte?

Il caso è particolarmente complesso; qui ci limiteremo alla disamina di un punto che ci sembra di diffuso interesse per il principio che viene enunciato.

In primo luogo, la Corte ha ritenuto che il reato di corruzione si consuma già nel momento in cui interviene l’accordo corruttivo, risultando irrilevante il successivo compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio. Una volta concluso l’accordo criminoso, il reato di corruzione viene ad esistere, a prescindere dai risultati conseguiti.

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Inoltre, il reato di corruzione (nella fattispecie, per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio – art. 319 del codice penale) sussiste anche quando il pubblico ufficiale corrotto non coincide con quello incaricato di compiere l’atto contrario ai doveri d’ufficio. E’, infatti, sufficiente che il primo pubblico ufficiale, appartenendo al medesimo ufficio del secondo, possa esercitare una qualche forma di ingerenza anche di mero fatto.

Dunque è responsabile del reato di corruzione anche colui che corrompe il pubblico ufficiale che lavora nella porta accanto a quella del collega, al quale il dipendente pubblico infedele va poi a chiedere il favore illecito.

Vien poi da chiedersi se esista una responsabilità dei dirigenti ovvero degli amministratori a fronte di episodi di corruzione acclarati.

Interessante è una pronuncia dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che con la recente deliberazione n. 172/2021, ha sanzionato con una multa i rappresentanti di un’amministrazione comunale per la mancata adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 – 2022. Oltre al Responsabile Anticorruzione in carica, l’Autorità ha sanzionato Sindaco e tutti i componenti della Giunta comunale in quanto: “l’organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. culpa in vigilando”.

Ancora, il Tribunale di Milano, sezione X penale, con sentenza n. 3314 del 2023 ha condannato in primo grado la multinazionale Johnson & Johnson Medical S.p.a. per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25 d.lgs. 231/2001 a fronte del reato-presupposto di corruzione commesso da due subordinati che operavano per la società. Questa responsabilità riguarda i dirigenti di società, non di Enti istituzionali come i Comuni, ma riferiamo la decisione confidando di ampliare così il sistema di orientamento del lettore in questa complicata e delicata materia.

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Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Luca Azzano-Cantarutti , avvocato con abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori. Già parlamentare. Nel 1990 fonda lo Studio Legale Azzano-Cantarutti & Associati, con sede in Venezia, San Marco 3911, ed altra sede in Adria.
Giulia Azzano-Cantarutti è Avvocato, fra i più giovani in Italia a conseguire l'abilitazione, cura in particolare il diritto di famiglia e delle successioni.
Per contatti : segreteria@acstudiolex.it
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