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Le moderne tecniche di fecondazione assistita consentono di superare i limiti imposti dalla natura e consentire ad una coppia (o anche ad una singola donna) di avviare una gravidanza.
Questo percorso, tuttavia, non risulta sempre privo di insidie.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30294/2017, ha preso in esame il caso di una coppia di coniugi che si era rivolta ad un Istituto spagnolo specializzato in procreazione medicalmente assistita; entrambi prestavano l’assenso all’impiego della tecnica di fecondazione eterologa, accettando cioè che l’ovulo della donna fosse fecondato con il gamete di un donatore esterno alla coppia.
Il marito, tuttavia, in un secondo momento aveva revocato il proprio preventivo assenso e si era rivolto all’autorità Giudiziaria affinché fosse disconosciuta la sua paternità. I giudici, in primo e secondo grado, avevano rigettato la domanda del marito. Quest’ultimo aveva, quindi, da ultimo adito la Suprema Corte.
La disciplina della materia della procreazione medicalmente assistita è contenuta nella legge n. 40 del 19 febbraio 2004, legge che nella sua versione originaria non consentiva il ricorso a tecniche di tipo eterologo, ovverosia caratterizzate dall’impiego di seme maschile o di ovuli provenienti da un donatore estraneo alla coppia, ma unicamente a tecniche di tipo omologo.
Il divieto in questione è venuto meno solo grazie all’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 162 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto stesso in caso di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.
Secondo i Giudici delle Leggi: “La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA (ossia Procreazione Medicalmente Assistita) di tipo eterologo, perché anch’essa attiene a questa sfera. (…) la disciplina in esame incide, inoltre, sul diritto alla salute, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va inteso «nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica» (..) In relazione a questo profilo, non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo, benché soltanto la prima renda possibile la nascita di un figlio geneticamente riconducibile ad entrambi i componenti della coppia”.
Dunque, anche nel caso di ricorso alla tecnica eterologa, trova applicazione l’art. 6 della legge sopra richiamata in base al quale: la coppia deve essere dettagliatamente informata sul trattamento che verrà svolto, sulle probabilità di successo, i rischi e i relativi costi; dopo di che entrambi i membri della coppia dovranno esprimere per iscritto la volontà di accedere al trattamento e potranno revocare il consenso già prestato unicamente fino al momento della fecondazione dell’ovulo.
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha aderito alle conclusioni cui era pervenuta la Corte Costituzionale, secondo cui: “consentire la revoca del consenso anche in momento successivo alla fecondazione dell’ovulo, non apparirebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni, più volte affermata dalla Consulta (tra le altre Corte cost. 151/2009 e 229/2015)”. Ma vieppiù: “l’attribuzione dell’azione di disconoscimento al marito, anche quando abbia prestato assenso alla feconda eterologa priverebbe il nato di una delle due figure genitoriali e del connesso rapporto affettivo ed assistenziale, stante l’impossibilità di accertare la reale paternità a fronte dell’impiego di seme di provenienza ignota”.
Orbene, nel caso di specie, il marito esercente l’azione di disconoscimento di paternità (nei precedenti gradi di giudizio) non aveva provato di aver revocato il consenso alla fecondazione eterologa prima dell’attivazione della tecnica di preparazione dell’embrione, ovvero della fecondazione dell’ovulo.
La Corte di Cassazione, facendo applicazione dei principi sopra richiamati ha, conseguentemente, rigettato le domande formulate dal ricorrente, privando, quindi, di qualsiasi effetto la (tardiva) revoca dell’assenso.
In conclusione, il consenso prestato dal coniuge, o dal partner, al ricorso a tecniche di procreazione assistita eterologa (così come il consenso al ricorso alla fecondazione assistita omologa) non può essere efficacemente revocato se l’ovulo è già stato fecondato, spettando solo alla donna il diritto di decidere se procedere o mano all’impianto dell’ovulo.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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ormai abbiamo perso la direzione, la gente parla di fare figli senza la mamma, senza il papà, o per due uomini, o per due donne…sta diventando come adottare un cucciolo… che fine faremo