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La cronaca quotidiana riferisce pressoché quotidianamente dei “furbetti del Reddito di cittadinanza”, ossia persone che hanno percepito il sussidio senza averne diritto.
Vediamo di comprendere che cosa prevede la legge a carico di questi “furbetti”.
L’art. 7 del decreto legislativo 4/2019 prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
La norma si riferisce a tutti quei soggetti che, nella presentazione della domanda volta all’ottenimento del reddito di cittadinanza, forniscono false informazioni od omettano informazioni rilevanti circa il proprio patrimonio e capacità reddituale.
Ci chiediamo se tale condotta integri sempre e comunque la commissione del reato di cui sopra oppure esistano dei minimi presupposti al di sotto dei quali può escludersi la rilevanza penale di chi renda mendaci informazioni.
Innanzitutto ricordiamo che il reddito di cittadinanza è stato introdotto dall’art. 1 dello stesso D.L. 4/2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione ed alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico ed all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.
Purtroppo, come spesso accade nel nostro Paese, sono stati innumerevoli i casi di soggetti richiedenti il sussidio, che tuttavia non erano nel possesso delle condizioni per il relativo ottenimento o che omettevano di fornire complete informazioni circa il proprio patrimonio al fine ottenere un sussidio più elevato od apparire semplicemente meno abbienti di quando fossero in realtà.
Sono molti i casi giunti all’attenzione dei nostri Tribunali ed, in particolare, della Corte di Cassazione: quest’ultima, dopo vari interventi contrastanti delle singole sezioni, è intervenuta a Sezioni Unite dettando in maniera uniforme i criteri interpretativi sulla base dei quali comprendere chi possa essere ritenuto penalmente responsabile ai sensi dell’art. 7 del d.l. 4/2019 e chi, pur avendo reso informazioni mendaci, può andare esente da ogni responsabilità.
L’intervento a Sezioni Unite è originato da un ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che aveva confermato la condanna a due anni e due mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Nocera nei confronti di un soggetto che aveva attestato nella dichiarazione ISEE un valore del proprio patrimonio immobiliare inferiore a quello reale, ciò al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza.
La difesa dell’imputato, sostenendo che non vi fosse alcun elemento che consentisse di ritenere che l’intenzione del proprio assistito fosse quella di ottenere un sussidio altrimenti non dovuto, posto che anche dichiarando il valore immobiliare omesso avrebbe comunque avuto accesso al beneficio.
La tesi della difesa era dunque sostenere che non fosse configurabile il reato in questione qualora, anche considerando i beni non dichiarati, il soggetto avrebbe comunque avuto diritto al sostegno economico.
Di qui la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite Penali con il compito di dirimere il seguente quesito: integrano il delitto di cui all’art. 7 del D.L. 4/2019 tutte le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati riportati nelle autodichiarazioni, indipendentemente dalla effettiva sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio oppure le falsità od omissioni rilevano solo nel caso in cui l’agente abbia il fine di ottenere un beneficio altrimenti non dovuto?
Le Sezioni Unite, dopo un attento vaglio dei due orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che “le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all’art. 7 del D.L. 4/2019 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge”.
Se dunque l’infedele rappresentazione del patrimonio del richiedente non è idonea ad incidere sul se od almeno sul quanto del dovuto, non può ritenersi sussistente alcuna responsabilità penale.
Come si vede, dichiarare il falso non sempre costituisce reato; ai lettori le considerazioni del caso.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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