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Una ricerca di EUROSTAT (pubblicata nel 2019 su dati relativi al 2017) ha rilevato come i giovani italiani siano fra i più propensi a vivere ancora con i genitori nonostante abbiano abbondantemente superato la maggiore età. Pur dovendo preliminarmente evidenziare come spesso non sia una scelta dei giovani ma il frutto della mancanza di un’indipendenza economica, la questione assume estrema rilevanza pratica e giuridica. A questo proposito, quali sono i diritti che la Legge riconosce ai giovani o, in altri termini, sino a quanto permane in capo ai genitori l’obbligo di mantenere i figli? |
Il dovere al mantenimento dei figli è sancito dall’art. 30 della Costituzione, dagli articoli 147 e seguenti e dall’art. 315 bis del codice civile, che impongono ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Peculiare però, è l’assenza di una norma nel nostro ordinamento che preveda che tale obbligo dei genitori possa cessare con il raggiungimento della maggiore età del figlio; proprio per questa ragione il mantenimento dei figli maggiorenni è un tema di pregnante attualità, che ha notevoli implicazioni sul piano pratico e continua a tenere impegnate le Corti chiamate a stabilire, caso per caso, i limiti e le condizioni dell’obbligo di mantenimento.
La Corte di Cassazione ha sancito che l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché i genitori non diano la prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica (Cass. Civ. sez. I, sentenza 1830/2011). Tale indipendenza economica, peraltro, non è dimostrata in assoluto, ad esempio, né dal mero conseguimento di un titolo universitario né dalla celebrazione di un matrimonio; secondo l’interpretazione della Corte infatti, il matrimonio non è da considerarsi un elemento che possa far venire meno l’obbligo al mantenimento in capo al genitore; ciò che invece può far esentare i genitori da tale obbligo è la dimostrazione di una indipendenza economica del figlio, data ad esempio da un’attività lavorativa che egli stesso svolga od anche attraverso i proventi del lavoro del coniuge.
Se poi prendiamo in considerazione l’ipotesi di un figlio laureato, si voglia anche ultraventicinquenne, la Corte sancisce che finché il figlio non raggiunge una realizzazione professionale che deriva dal titolo conseguito, indipendentemente dalla sua età, ha diritto ad essere mantenuto (Cass. Civ. sez. I, sentenza 11020/2013). Si può quindi chiaramente notare come la linea interpretativa accolta dalla Suprema Corte, se da un lato vuole proteggere i figli, dall’altro, sacrifica l’esigenza dei genitori di sapere fino a quando detto onere perdurerà.
In passato gran parte della giurisprudenza ha posto a carico del genitore obbligato l’onere di provare la c.d. indipendenza economica e, di fatto, ciò ha reso nella maggior parte dei casi estremamente difficile per il medesimo liberarsi dall’obbligo di mantenere i figli maggiorenni, con la conseguenza che tale obbligo rischiava di rimanere in vigore per un tempo indefinito. E’ sorta così l’esigenza di individuare una soluzione interpretativa che, da un lato tutelasse maggiormente l’interesse dei genitori di essere (prima o poi) esentati dal suddetto dovere, e dall’altro, responsabilizzasse i giovani nei confronti delle scelte da loro stessi effettuate, evitando il pericolo che la pretesa dei figli ad essere mantenuti dalla propria famiglia si traduca in una forma di “parassitismo sociale” protetto, non tollerato (né tollerabile) dall’ordinamento giuridico.
La Cassazione è così addivenuta ad una decisione innovativa ed importante attraverso un’ordinanza piuttosto recente (Ord. 22 luglio 2019 n. 19696); la Corte ha sostenuto che nei casi in cui il figlio maggiorenne (nella fattispecie, trentenne) abbia conseguito un titolo di studio od abbia svolto dei lavori sporadici, grava sul figlio stesso l’onere di dimostrare il proprio stato di bisogno, perché vi è una sorta di presunzione legale di indipendenza economica.
In altre parole, allorchè un figlio maggiorenne, superata una certa età, abbia compiuto scelte di vita importanti (come il matrimonio o l’avvio di una, anche sporadica, attività lavorativa) sulla base delle quali è ragionevole presumere il raggiungimento da parte del medesimo di una certa stabilità economica, il genitore è esentato dal dovere di provare la raggiunta indipendenza del giovane. Sarà invece il figlio stesso ad avere l’onere di dimostrare in giudizio i fatti sulla base dei quali pretende ancora di beneficiare del diritto ad essere mantenuto dalla famiglia.
Accogliendo suddetta interpretazione, i figli maggiorenni, qualora non riuscissero a fornire in giudizio la prova che il diritto al mantenimento possiede ancora una propria giustificazione, perderebbero il diritto a percepire il mantenimento da parte dei genitori (conservando eventualmente, e sempre se ne ricorrono i presupposti, il più limitato diritto agli alimenti ex artt. 433-448 c.c.).
In sintesi, in conformità con l’esigenza di evitare che si creino nel nostro ordinamento forme di “parassitismo sociale” di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani, si è introdotta un’interpretazione normativa diretta a stimolare maggiormente i figli maggiorenni a rendersi effettivamente autonomi ed indipendenti dai propri genitori, fermo restando l’obbligo di aiutare il figlio che sia in oggettiva difficoltà derivante da fattori a lui non imputabili.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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