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Ricordiamo tutti (purtroppo) l’epoca della pandemia da Covid-19, periodo durante il quale la libertà di movimento era stata compressa quasi totalmente con la motivazione di dover arginare il rischio della diffusione del virus.
La violazione delle restrizioni poste alla nostra libertà (Obbligo di permanenza in casa, obbligo di indossare la mascherina FFP2, divieto di apertura degli esercizi commerciali, per arrivare alla limitazione delle facoltà lavorative) era sanzionata in modo più o meno grave a seconda della disposizione violata.
Non è nostra intenzione, in questa sede, discutere dell’opportunità o dell’equilibrio costituzionale di simili misure, ma la questione è un ottimo spunto per riflettere su eventuali responsabilità alle quali possiamo andare incontro nel caso di diffusione, consapevole, di un virus del quale fossimo portatori.
È stato di recente affrontato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 48014/20219 il caso di un soggetto che, a partire dal 2006, aveva intrattenuto rapporti sessuali non protetti con decine di partner, contagiandole con il virus HIV da cui egli ben sapeva di essere affetto. Nello specifico l’imputato era accusato di aver intrattenuto 57 rapporti non protetti, contagiando 32 donne, mentre le restanti 25 sarebbero rimaste illese soltanto grazie all’elevata presenza di anticorpi.
Il Pubblico Ministero chiedeva la condanna dell’imputato per il reato di epidemia (art. 438 del codice penale, che punisce con l’ergastolo chiunque “cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”).
Sia la sentenza di primo che di secondo grado rigettavano la configurabilità del reato di epidemia, condannando comunque l’imputato alla pena di 22 anni di reclusione per il diverso reato di lesioni personali gravissime.
Presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione, questa confermava la corretta configurazione della condotta nel reato di lesioni gravissime, spiegando che per poter ravvisare la sussistenza dei requisiti per il più grave reato di epidemia è necessaria un’incontrollabile diffusione del contagio che, nel caso di specie, era da ritenersi non sussistente. Invero, perché possa parlarsi di epidemia è necessaria una “diffusività incontrollabile all’interno di un numero rilevante di soggetti e quindi per una malattia contagiosa, dal rapido sviluppo ed autonomo, entro un numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limitata”.
Nel caso in esame il contagio ha riguardato un numero di persone cospicuo, ma non ingente né incontrollabile e la condotta si è svolta in un arco di tempo (nove anni) troppo ampio rispetto alla “durata cronologicamente limitata” richiesta dal resto di epidemia: queste secondo i giudici sono circostanze “che rendono il fatto estraneo alla descrizione tipizzante appena prima illustrata”.
Al termine del giudizio di legittimità la Corte di Cassazione confermava la condanna dell’imputato per il reato di lesioni gravissime, con conseguente obbligo di risarcimento in favore delle 25 parti civili costituite e disponendo un processo d’appello bis per valutare una pena più severa rispetto a quella di 22 anni pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d’assise d’appello di Roma nel dicembre 2018.
Questa è la prima sentenza della Corte di Cassazione che ha analizzato nel merito la questione della diffusione del virus da HIV ed, in ogni caso, delle malattie sessualmente trasmissibili, tracciando una scia sulla quale si sono assestate anche le successive pronunce di legittimità.
Tra le varie, riportiamo il principio espresso dalla più recente sentenza n. 6911/2023 sul punto: “E’ responsabile del reato di lesioni personali gravissime il soggetto che, consapevole di essere affetto da molti anni da virus HIV, abbia intrattenuto ripetuti rapporti sessuali non protetti con il proprio compagno, nascondendogli il proprio stato e trasmettendogli il virus, da cui poi è derivata la malattia, per essersi l’agente rappresentato il concreto rischio del verificarsi dell’evento e per averlo anche accettato, nel senso di essersi determinato ad agire anche a costo di cagionarlo”.
È bene evidenziare che, per la configurabilità del reato, non è necessario che il rapporto sessuale sia stato intrattenuto con un elevato numero di soggetti, essendo sufficiente anche un solo unico rapporto da cui sia poi derivata la malattia da contagio. Il numero dei contagi e dei rapporti può semmai rilevare sotto il profilo della quantificazione della pena e della gravità del reato, ma non certo su quello della sua sussistenza del reato.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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