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Le vicende del matrimonio presentano molteplici riflessi anche sulle pretese di natura patrimoniale da parte dei coniugi.
Sono note molte delle questioni che riguardano l’assegno di mantenimento o quello divorzile; meno note sono quelle relative al trattamento di fine rapporto (T.F.R., nota anche come “liquidazione”) percepito da uno dei coniugi.
L’art. 12-bis della Legge sul divorzio (n. 898 del 1970) prescrive che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. La ratio di questa norma va individuata nel fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze non solo di natura assistenziale ma anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (così Cassazione civile sentenza n. 28874/2005.
Questo diritto spetta anche se l’indennità venga a maturare dopo la sentenza; la misura è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Giova poi ricordare che costituisce condizione necessaria per l’ottenimento della quota parte della liquidazione quella che il coniuge divorziato non abbia contratto nuove nozze e al momento del divorzio gli sia stato riconosciuto un assegno divorzile.
Il calcolo della liquidazione è basato non più sull’ultima retribuzione del prestatore, ma sui compensi a questo tempo per tempo erogati e periodicamente rivalutati, sì che il T.F.R. costituisce un compenso oramai ancorato allo sviluppo economico che ha avuto la carriera del lavoratore. Al trattamento di fine rapporto è dunque riconosciuta la natura di retribuzione differita (Cassazione civile, sentenza n. 164/2016).
Fin qui la normativa sembra non evidenziare particolar le problematiche interpretative, ma il dubbio è sempre dietro l’angolo poiché le erogazioni corrisposte la lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro presentano componenti diverse. Ad esempio, è emerso il problema legato all’indennità di incentivo all’esodo, ossia la cd. “pensione anticipata”, sempre più frequente nella pratica; l’ex coniuge ne ha diritto, fermi restando i presupposti sopra richiamati?
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con recentissima sentenza n. 6229 del 2024, hanno affermato il principio per cui la quota dell’indennità di fine rapporto spettante al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
In conclusione, il coniuge divorziato che abbia diritto all’assegno divorzile può pretendere il quaranta per cento della liquidazione spettante all’ex coniuge, anche se maturata dopo il divorzio, ma deve aver cura di verificare quali siano le componenti del T.F.R.; l’incentivo all’esodo, infatti, spesso costituisce una parte maggioritaria della cd. “liquidazione” ma su questa parte il coniuge divorziato non può vantare diritto alcuno.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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