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HomeLa Voce dell'Avvocato, a cura degli Avvocati Luca e Giulia Azzano-CantaruttiIl coniuge divorziato deve mantenere l'ormai ex coniuge? La Cassazione rivede orientamento

Il coniuge divorziato deve mantenere l’ormai ex coniuge? La Cassazione rivede orientamento

Il coniuge divorziato deve mantenere l’ormai ex coniuge, versando l’assegno divorzile? La Corte di Cassazione rivede il proprio orientamento.

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“Finchè morte non vi separi”; con questa formula l’ordinamento canonico definisce il limite di durata del matrimonio ma, come noto, l’ordinamento civile italiano prevede invece la possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale mediante il divorzio.

Il Giudice è chiamato a definire le condizioni che regolano tale scioglimento, in particolare con riguardo al mantenimento dei figli e del coniuge, che a quel punto diventa ex coniuge.

E’ convinzione diffusa quella che l’ex coniuge abbia il diritto a mantenere, anche dopo il divorzio, un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio; la questione è in realtà mutata dopo una serie di interventi della Corte di Cassazione, che ha definito i presupposti in presenza dei quali l’assegno deve ritenersi dovuto, specificando altresì i criteri per il calcolo del quantum.

Ad oggi l’unico riferimento normativo rimane la Legge 898/1970 sul divorzio e, specificamente, il suo art. 5, 6° comma che testualmente stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

La funzione originariamente attribuita all’assegno in esame aveva esclusiva natura assistenziale, ossia volta a garantire al richiedente la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e ciò sulla base di un parametro astratto, indipendente dalle concrete aspettative personali e professionali. Rilievo autonomo era dato allo squilibrio economico tra le parti ed all’alto livello reddituale dell’ex coniuge obbligato, ritenute ragioni sufficienti a garantire il riconoscimento del diritto al mantenimento dell’ex.

Un drastico cambio di rotta è intervenuto a seguito dell’intervento della Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018 ha posto fine alla prospettiva individualista che si fondava esclusivamente sulle condizioni reddituali dei coniugi, sancendo la natura necessariamente composita dell’assegno divorzile.

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Oggi, grazie anche a successive pronunce della stessa Corte di Cassazione, alla funzione assistenziale vengono affiancate quella perequativa e quella compensativa che consentono al richiedente di ottenere non l’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.

In particolare, la funzione equilibratrice / compensativa “deve tenere conto delle aspettative professionali sacrificate in virtù del riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (così la Cassazione Civile, sentenza n. 26594 del 2019).

Il giudice, dunque, una volta accertata l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente tenuto conto del contesto in cui vive, dell’età e della durata del matrimonio, dovrà indagare sulle cause che hanno portato il coniuge più debole in questa situazione di inadeguatezza; provvederà quindi a quantificare l’assegno, non rapportandolo al pregresso tenore di vita familiare né limitandolo al mero parametro di autosufficienza economica, bensì determinandolo in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell’altro coniuge.

La ragione di questa scelta giurisprudenziale è da rinvenirsi nella necessità di riequilibrare la condizione finanziaria dell’ex coniuge che, sulla base di comuni scelte e necessità familiari, abbia compiuto maggiori sacrifici per garantire il benessere familiare (si pensi al caso della moglie casalinga che si occupa dei figli, mentre il marito sviluppa la propria carriera), permettendo così all’altro coniuge di raggiungere più alti obiettivi economico-professionali.

In conclusione, l’orientamento delle nostre Corti è indirizzato a riconoscere sì una tutela al coniuge economicamente più debole, ma questa tutela sarà bilanciata tenendo conto dell’apporto effettivo che il richiedente l’assegno risulterà aver prestato alla crescita patrimoniale della famiglia e non sarà più basata soltanto sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, parametro sostituito dal criterio dell’autosufficienza economica seppure con qualche correzione.

Avv. Luca Azzano-Cantarutti     Avv. Giulia Azzano-Cantarutti

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Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
Luca Azzano-Cantarutti , avvocato con abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori. Già parlamentare. Nel 1990 fonda lo Studio Legale Azzano-Cantarutti & Associati, con sede in Venezia, San Marco 3911, ed altra sede in Adria.
Giulia Azzano-Cantarutti è Avvocato, fra i più giovani in Italia a conseguire l'abilitazione, cura in particolare il diritto di famiglia e delle successioni.
Per contatti : segreteria@acstudiolex.it
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