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Nuova Ordinanza Zaia. Nelle premesse la gravità del momento

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Fase 2: cosa succede in Veneto da lunedì

“Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 12 novembre 2020, ore 8, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di soggetti attualmente positivi pari a 54755, in incremento, 1763 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 213 ricoverati in terapia intensiva, in rilevante incremento rispetto alle più recenti rilevazioni, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio…”
Inizia così la nuova ordinanza del presidente del Veneto, Luca Zaia, che prevede ulteriori misure restrittive alla circolazione delle persone su tutto il territorio regionale, per contenere la diffusione del Coronavirus.
Introdotte limitazioni sulla circolazione delle persone, sulle aperture delle attività, sulle materie scolastiche. Misure dovute come si intuisce dalla premessa del documento.
Non si arresta infatti la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto che ha ripreso a crescere con 3.564 nuovi casi in sole 24 ore. Numeri che portano a sfondare il ‘tetto’ dei 90 mila casi.
In questo scenario il nuovo documento per il Veneto, concordato con Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna di concerto con il ministro Speranza.

I POSITIVI IN VENETO
Giovedì 12 novembre 2020, si sono registrati 38 nuovi decessi nella nostra regione, per un totale di 2.727.
Negli ospedali ci sono 1.876 ricoverati in area non critica (+103 rispetto al giorno prima) e 221 nelle terapie intensive (+5).
La curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, con 3.564 nuovi casi in un giorno, portano a superare i 90mila casi, per l’esattezza a 90.901. A comunicarlo il governatore Zaia.
“Finché non arriva l’apice della curva – ha commentato Zaia – dobbiamo essere pronti a tutto. Andiamo verso 1.900 ricoverati in area non critica, nella prima fase siamo arrivati a 2.200, sarebbe verosimilmente un grande affare arrivare al giro di boa con 2.000-2.200 ricoverati”.

L’ORDINANZA
Innanzitutto “stop allo struscio” del fine settimana: non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici delle città e nelle aree affollate. “Niente ‘vasca’ – ha spiegato Zaia – niente struscio, non si affolla la spiaggia”. E stop anche a ‘spritz selvaggio’: la somministrazione di bevande e alimenti in Veneto, dalle ore 15 alle 18 dovrà avvenire esclusivamente da seduti, sia dentro che fuori dai locali.
I posti di bar e ristoranti devono essere “regolarmente collocati”. Per i cibi da asporto è poi vietata la consumazione all’esterno del locale, il ‘bivacco’ su posti di fortuna, in piedi per strada. Nei giorni prefestivi l’ordinanza prevede che siano chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia a esercizio unico che con più negozi, compresi i parchi commerciali (Outlet) che erano rimasti fuori dalle maglie del Dpcm. Restano aperti solo gli alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole.
Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita anche dei negozi di vicinato, ad eccezione delle medesime categorie e degli alimentari. All’interno dei negozi può entrare una sola persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare soggetti con difficoltà o minori di 14 anni. Per i centri commerciali e i supermercati l’ordinanza indica di favorire l’accesso degli anziani oltre i 65 anni nelle prime due ore di apertura.
Stretta anche sui mercati all’aperto, vietati a meno che i sindaci preparino un piano che preveda la perimetrazione dell’area, un unico varco di accesso e uno di uscita, una sorveglianza che verifichi le distanze, l’assembramento e
le entrate. Nelle competizioni sportive che si svolgono in Veneto, gli sportivi e tutti gli accompagnatori possono accedere se in possesso di una certificazione di aver svolto il test in un periodo di tempo non anteriore a 72 ore prima della gara. Infine, dietro intesa con il Cts, nelle scuole primarie e secondarie del secondo ciclo sono sospese le lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato.

IL TESTO INTEGRALE
Ordinanza n. 151 del 12 novembre 2020
OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati
epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle
restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il
d.lgs. 1/18;
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del
7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020,
con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio
2020 n. 74;
Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie
generale – n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a)
che, nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33,
riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle
disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai
citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 12 novembre 2020, ore 8, da Azienda Zero,
che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di
soggetti attualmente positivi pari a 54755, in incremento, 1763 ricoverati positivi in
ospedali per acuti in area non critica e 213 ricoverati in terapia intensiva, in rilevante
incremento rispetto alle più recenti rilevazioni, su una disponibilità comunque di posti
di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva
disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato,
dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria
inerente alla gestione del contagio;
Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della
Salute, Dati relativi alla settimana 26 ottobre – 1 novembre 2020 (aggiornati al 7
novembre 2020) registrano:
Casi totali: 75044 | Incidenza cumulativa: 1529.11 per 100000
– Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 26/10-1/11: 16505 | Incidenza: 336.31
per 100000
– Rt: 1.56 (CI: 1.37-1.7) [medio 14gg]
Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria, operata sulla base del documento denominato “Approccio alla
rimodulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in
ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio
nazionale nel periodo autunno-invernale” che sussista una situazione inquadrabile nello
scenario 2 del suddetto documento;
Ritenuto, in accordo tra i Presidenti delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Friuli
Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 125/2020,
di disporre ulteriori misure restrittive condivise per limitare il diffondersi del contagio
del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione;
Acquisita l’intesa del Ministro della Salute;
Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dalle
ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020 su tutto il territorio
regionale si applicano le seguenti misure:
a) Misure di carattere generale
a.1. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a
eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno
svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti
versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della
mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà
in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto
disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive;
è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici
ed in quelli privati in presenza di non conviventi;
a.2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate
all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili,
purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in
ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località
turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne
che per i residenti in tali aree;
a.3. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una
persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non
autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
a.4. È fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato
all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai
sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti
condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del
divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche
contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

a.5. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi
commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con
almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.
a.6. A seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese
nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le
seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di
canto e lezioni di strumenti a fiato.
a.7. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia
all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
a.8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o
aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di
cui al punto precedente.
b) Misure relative ai giorni prefestivi e festivi
b.1. Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un
esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi
commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la
vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le
edicole.
b.2. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di
vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le
parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
b.3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente
raccomandata.
c) Ulteriori misure
c.1 In attuazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 9, lett. mm), DPCM
3.11.2020, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e
ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la
programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità
ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di
linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto, garantendo il rispetto delle
limitazioni di cui alla disposizione predetta.
c.2 Nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale in
conformità alle disposizioni del DPCM 3.11.2020 e ssmm., gli sportivi
partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni

accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta
effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto
alla competizione agonistica.
d) Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre
2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza,
conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.
Per quanto non regolato dalla presente ordinanza, valgono le disposizioni di legge e dei
Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
E’ prorogata fino al 22 novembre 2020 l’ordinanza n. 141 del 17.10.2020, fatta
eccezione per quanto previsto dalla lett. A del dispositivo.
Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza
adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della
Regione.
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16
maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari,
compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni
pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore;
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la
violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Firmato Dott. Luca Zaia

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